L’INPS, con la circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.
Per ciò che concerne le sanzioni civili, come già specificato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 38/2010, le nuove modalità di calcolo delle stesse trovano applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro (24.11.2010), anche se le sanzioni si riferiscono a periodi di lavoro irregolare svolti precedentemente alla riformulazione della norma stessa.
Si ricorda che, a differenza del regime previgente, la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali i rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati (restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico).
Per ciò che concerne l’attività ispettiva, infine, si segnala che, tra le novità introdotte dal Collegato, quella di maggior rilievo riguarda l’attribuzione anche agli ispettori dell’INPS del potere di contestazione e notificazione della maxisanzione, sempre a decorrere dal 24.11.2010.
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