Sent. 31.03.2011 n. 7492 Corte di Cassazione
Il risarcimento del danno nel caso di licenziamento ex art. 18 L.300/1970
La Corte di Cassazione ha stabilito che le 5 mensilità minime previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori quale risarcimento nel caso di licenziamento illegittimo sono da intendersi come una sorta di “penale” collegata al rischio di impresa.
Tale risarcimento quindi è sempre dovuto indipendentemente dalla reintegra e anche nei casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia stata inferiore a 5 mesi.
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
martedì 5 luglio 2011
Il risarcimento del danno nel caso di licenziamento ex art. 18 L.300/1970
Etichette:
licenziamento,
licenziamento ex art. 18 L.300/1970,
risarcimento del danno nel caso di licenziamento
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento