Il versamento delle somme dovute al fisco e agli istituti previdenziali aventi scadenza entro il giorno 22 del mese di agosto 2011 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro tale data.
Il differimento in questione riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS.
Per i datori di lavoro che operano con il flusso Uniemens individuale, il termine di trasmissione della denuncia contributiva rimane confermato all'ultimo giorno del mese.
Con riferimento alle aziende autorizzate - per il mese di luglio - al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, l'INPS precisa che:
a) i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto;
b) gli interessi di differimento, invece, dal termine differito (22 agosto).
Nessun commento:
Posta un commento