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giovedì 21 luglio 2011

Contratti a termini: le ragioni di carattere sostitutivo

La Corte di Cassazione è intervenuta, in materia di contratti a termine, sulle ragioni di carattere sostitutivo previste dal D. lgs. N. 368/01 affermando che:

l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onore di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso la verificabilità della sussistenza effettiva del presupposto di legittimità“.
Il citato decreto all’art. 1 prevede la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il termine deve, inoltre, risultare da atto scritto nel quale devono anche essere esplicitate le ragioni giustificatrici del termine.

La Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto conferma l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l’apposizione del termine deve essere giustificata specificando nei dettagli la causale “nelle sue componenti identificative essenziali, sia riguardo al contenuto sia riguardo alla sua portata spazio-temporale” assicurando così la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché “l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto”.

La Corte ribadisce che le ragioni tecnico, produttivo, organizzativo devono avere il carattere della temporaneità intrinseca, escludendo la possibilità di un termine a-causale.
In particolare per ciò che attiene alle esigenze di carattere sostitutive, anche se non espressamente previsto dalla norma, la giurisprudenza sin dalla sua entrata in vigore ha ritenuto necessaria l’indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire. Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale accogliendo l’orientamento della giurisprudenza di merito (sent. n.214 del 14.07.2011).

Tuttavia, le recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia, tra le quali quella in esame, hanno riaperto dibattito.

Posto che nella maggior parte dei casi di assunzione a termine per ragioni sostitutive, le aziende riescono a risalire al nominativo dei lavoratori, esistono altre situazioni, sicuramente rientranti tra le causali previste nel D.Lgs. n. 368/01, in cui l’impresa sa di dover far fronte ad un’esigenza temporanea sostitutiva, si pensi periodi di ferie o nei periodi in cui aumentano le assenze per malattie per stati influenzali stagionali, ma non è in grado di conoscere in anticipo i nomi dei lavoratori che dovranno essere sostituiti.

La sentenza in esame tiene conto di queste considerazioni e arriva alla conclusione che, fermo restando che in ogni caso il contratto a termine deve essere considerato un’eccezione rispetto alla normale assunzione a tempo indeterminato giustificata da esigenze temporanee, nel contratto di lavoro a termine ciò che rileva non è l’apposizione del nominativo del lavoratore da sostituire ma l’indicazione di elementi che consentono comunque anche ex post il controllo di legittimità da parte del lavoratore ed eventualmente del giudice di merito.

Ne consegue che nelle imprese aventi un’organizzazione complessa il requisito della specificità previsto dal co. 2 art. 1 è assolto quando gli elementi indicati portano all’individuazione dei lavoratori sostituiti.

Nello specifico per elementi di specificità idonei ad individuare i lavoratori sostituiti posso essere ad es. l’indicazione delle mansioni da eseguire in sostituzione di un lavoratore, dell’ambito territoriale di riferimento, del luogo della prestazione lavorativa e del diritto dei lavoratori alla conservazione del posto.

Un’altra recente sentenza della Corte di Cassazione, dell’11 maggio 2011 n. 10346, ha affermato che la “verbalizzazione” delle ragioni poste a fondamento del contratto a termine possono risultare anche indirettamente da un altro documento quando queste siano particolarmente complesse, purché espressamente richiamati nel contratto di assunzione.

Se l’azienda, inoltre, ha delle frequenti esigenze di assunzione di lavoratori a termine per morivi sostitutivi/organizzativi è possibile provvedere alla sottoscrizione di un contratto aziendale con le parti sociali nel quale dovranno essere individuate e specificate le causali giustificative.
In questo caso il contratto individuale dovrà richiamare l’accordo collettivo e riportare per esteso la clausola giustificatrice.

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