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lunedì 21 febbraio 2011

CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE: I MASSIMALI MENSILI 2011

Cassa integrazione guadagni 2011. L'integrazione INPS non può superare il massimale che quest'anno è di 906,80 euro lordi mensili, e che al netto della riduzione del 5,84% scende a 853,84 euro; se la retribuzione è superiore a 1.961,80 euro il massimale sale rispettivamente a 1.089,89 e 1.026,24 euro.

Questi importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità. Gli stessi importi indicati per la cassa integrazione si applicano in caso di indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010.

Disoccupazione per l'edilizia. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia (legge n. 223/1991), nonché a quello della legge n. 451/1994, trovano applicazione gli importi sopra indicati. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia in base alla legge n. 427/1975, l'importo da corrispondere per l'anno 2011 è di 592,89 euro, che, al netto della riduzione del 5,84%, scende a 558,27 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione. Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono pari per il 2011 a 906,80 euro e a 1.089,89 euro. Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per il 2010 e cioè 892,96 euro e 1.073,25 euro.

Assegno per attività socialmente utili. L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari dal 1° gennaio 2011 a 541,38 euro. Infine per i lavori di pubblica utilità si ricorda che non opera alcuna rivalutazione annuale per cui l'assegno resta fissato in 413,16 euro mensili.

(INPS - Circ. n. 25 del 4 febbraio 2010)

mercoledì 10 novembre 2010

Mobilità, le somme indebite vanno restituite

Chi percepisce in modo indebito l'indennità di mobilità pagata in unica e anticipata soluzione deve restituire le relative somme all'INPS.

La legge 223/91 concede ai lavoratori licenziati, iscritti nelle liste di mobilità, il pagamento globale dell'indennità se costoro iniziano un'attività autonoma. Se però l'interessato si rioccupa in un lavoro dipendente entro 24 mesi nel settore pubblico o privato scatta il diritto INPS di vedersi restituire le somme anticipate.

E questo vale anche nei casi in cui la rioccupazione quale dipendente sia limitata a un breve periodo: l'INPS ha diritto di recuperare l'intera somma pagata e non solo quella parte di essa relativa al numero di mesi di rioccupazione.

Questo perché il pagamento della mobilità in unica soluzione non si riferisce più allo stato di disoccupazione del lavoratore ma è funzionale a dare vita a un'attività di impresa.

(C. Cass., sez. Lav. - Sent. n. 12746/2010).

martedì 9 febbraio 2010

Massimali di CIG, mobilità e disoccupazione

Circolare INPS 05/02/2010, n. 18


Come di consueto ogni anno, l’Istituto interviene a comunicare gli importi rivalutati dei massimali da applicare ai trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, in base alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, nelle misure di seguito indicate. Gli importi sono indicati al lordo ed al netto della contribuzione a carico del percipiente pari al 5,84%.

Massimali CIG

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

Massimali CIG - imprese settore edile e lapideo per intemperie stagionali

Pari o inferiore a 1.931,86

1.071,55

1.008,97

Superiore a 1.931,86

1.287,90

1.212,69

Massimali indennità di mobilità

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

Massimali indennità di disoccupazione

Retribuzione (euro)

Massimale lordo/netto (euro)

Disoccupazione ordinaria

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

Superiore a 1.931,86

1.073,25

Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

Disoccupazione agricola

Pari o inferiore a 1.917,48 (anno 2009)

886,31

Superiore a 1.917,48 (anno 2009)

1.065,26

disoccupazione speciale per l’edilizia (legge n. 223/1991, n. 451/1994)

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

disoccupazione speciale per l’edilizia (legge n. 427/1975)

Pari o inferiore a 1.931,86

583,84

Superiore a 1.931,86

549,74