Chi percepisce in modo indebito l'indennità di mobilità pagata in unica e anticipata soluzione deve restituire le relative somme all'INPS.
La legge 223/91 concede ai lavoratori licenziati, iscritti nelle liste di mobilità, il pagamento globale dell'indennità se costoro iniziano un'attività autonoma. Se però l'interessato si rioccupa in un lavoro dipendente entro 24 mesi nel settore pubblico o privato scatta il diritto INPS di vedersi restituire le somme anticipate.
E questo vale anche nei casi in cui la rioccupazione quale dipendente sia limitata a un breve periodo: l'INPS ha diritto di recuperare l'intera somma pagata e non solo quella parte di essa relativa al numero di mesi di rioccupazione.
Questo perché il pagamento della mobilità in unica soluzione non si riferisce più allo stato di disoccupazione del lavoratore ma è funzionale a dare vita a un'attività di impresa.
(C. Cass., sez. Lav. - Sent. n. 12746/2010).
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mercoledì 10 novembre 2010
Mobilità, le somme indebite vanno restituite
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