Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2011, n. 9769
La sentenza n. 9769/2011 della Cassazione interviene in merito alla situazione che si profila in caso di richiesta da parte del lavoratore di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time.
Il quadro normativo in vigore stabilisce il diritto al part time solo in specifiche ipotesi (ragioni di salute del lavoratore o dei familiari, cura dei figli) rimandando, in tutti gli altri casi, alla contrattazione collettiva.
La Corte ha stabilito che è da escludere la configurabilità in capo al lavoratore di un diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto da full time a part time, dal momento che trattasi di una decisone che rientra nell’alveo della discrezionalità di cui il datore gode in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Di conseguenza La concessione della trasformazione del rapporto è una facoltà del datore subordinata alla sussistenza di esigenze produttive ed organizzative.
Tuttavia, va sottolineato che la decisione del datore circa i soggetti a cui concedere la trasformazione del rapporto è, invece, vincolata ai criteri prestabiliti in sede di accordo collettivo a cui è tenuto a conformarsi e rispetto a cui in capo al lavoratore viene a sostanziarsi un diritto soggettivo
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domenica 22 maggio 2011
Trasformazione del rapporto da full time a part time: potere discrezionale del datore
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