In attesa del varo definitivo del Testo Unico sull’apprendistato, in previsione per la fine di luglio, è stato emanato dal Governo il disegno di decreto legislativo su cui ora si apre una fase di confronto con le parti sociali e le Regioni.
In primis, in linea con l’orientamento giurisprudenziale dominante e comunque indirettamente desumibile dal quadro normativo vigente, il contratto di apprendistato viene espressamente qualificato come un contratto a tempo indeterminato. Ne deriva che la scadenza del periodo di apprendistato non implica la conclusione del rapporto, per cui qualora il datore intenda recedere è tenuto a dare formale disdetta.
Inoltre, il contratto di apprendistato viene espressamente escluso dalla disciplina dei contratti a termine.
Elemento di rilievo è il ruolo affidato alla contrattazione collettiva in merito alla disciplina del rapporto. Infatti, la regolamentazione del rapporto di lavoro è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali o di secondo livello, purché sottoscritti dalle associazioni di lavoratori e datori più rappresentative a livello nazionale.
In merito al piano formativo individuale, come noto fulcro del contratto, è possibile posticiparne la definizione successivamente alla sottoscrizione del contratto ma nel limite temporale di 30 giorni.
Sono confermati diversi elementi già in vigore.
Resta uguale la possibilità di sottoinquadramento fino a due livelli rispetto alla qualifica e alle mansioni svolte, nonché la possibilità di stabilire, in alternativa al sottoinquadramento, la retribuzione in termini percentuali e in modo graduale all’anzianità di servizio. E’ vietata la retribuzione a cottimo.
Nulla cambia in materia di recesso che può avvenire solo per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo allo scadere previsto, senza obbligo di motivazione e con il riconoscimento del periodo di preavviso.
Confermati anche i limiti quantitativi di utilizzo pari al 100% delle maestranze qualificate, con la possibilità di impiego di 3 apprendisti in caso di lavoratori qualificati, da cui restano escluse le agenzie di somministrazione che possono assumere lavoratori che poi saranno oggetto di invio in somministrazione anche con il contratto di apprendistato.
Ribadita anche la possibilità di assunzione tramite contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità, mantenendo il regime contributivo agevolato fissato dalla L. n. 223/1991.
Non sono apportate modifiche alle tre tipologie di contratto di apprendistato, che quindi restano:
Apprendistato per la qualifica professionale, finalizzato all’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, in relazione al quale è fissata un’età minima di 15 anni, potendo così assolvere, proprio tramite l’apprendistato, l’ultimo anno dell’obbligo d’istruzione. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e Province autonome, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rispetto al quale sono confermati i limiti d’età previsti e il limite massimo di durata, pari a 6 anni. In merito alla formazione è stata ripresa la possibilità di devolvere alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello senza limiti minimi di durata o di modalità, con un ruolo più preciso affidato alle Regioni, dal momento che la formazione dovrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna, per un complessivo di 40 ore per il primo anno e 24 per il secondo.
Apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzato ad attività di ricerca; conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore; titoli di studio universitari e alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. In mancanza di normativa emanata dalle Regioni, competenti a definire durata e regolamentazione, la possibile attivazione di apprendistato di alta formazione e ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori con le Università, istituti tecnici e professionali, istituzioni formative.
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Resta invariato, infine, anche il quadro sanzionatorio.
In caso di mancata erogazione della formazione il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall’apprendista alla fine dell’apprendistato con una maggiorazione pari al 100%, mentre gli ispettori del lavoro possono richiedere ulteriormente l’adempimento degli obblighi formativi.
Sanzione amministrativa da 100 a 300 euro, ovvero da 300 a 1500 euro in caso di recidiva; nelle ipotesi di violazione della forma del contratto; del piano formativo individuale; retribuzione a cottimo; sottoinquadramento o retribuzione percentuale, presenza di tutor aziendale.
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