D.P.C.M. 23 dicembre 2010, n. 277
Con la pubblicazione sulla G.U. del 3 maggio 2011, n. 101, è entrato in vigore il regolamento relativo alla concessione di contributi in favore di aziende che stipulano accordi contrattuali che prevedono l’adozione di azioni a favore della flessibilità dell’orario di lavoro (ex art. 9, L. n. 53/2000).
Nello specifico le azioni a cui sono connesse contributi devono riguardare:
• particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro per lavoratrici madri o lavoratori padri, anche lavoratori autonomi, ed anche in caso di adozione o affidamento, quali forme di part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca ore, flessibilità sui turni, orario concentrato;
• programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il congedo;
• progetti che permettano di sostituire il titolare dell’impresa o il lavoratore autonomo che usufruisca del periodo di astensione obbligatoria o dei concedi parentali con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
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