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venerdì 18 febbraio 2011

Esonerato il lavoratore dalla consegna del certificato medico se questo è telematico

La Fondazione Studi dei CDL, con la circolare 17/02/2011 n.2, ha ricordato chi sono i soggetti nei cui confronti trova applicazione l’invio del certificato medico tramite procedura telematica, quali sono le modalità operative ed il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza dell’obbligo da parte del medico.

Tra i diversi passaggi della circolare merita di essere evidenziato quello sulla giustificazione dell’assenza. Ricorda in particolare la Fondazione Studi che per effetto del DL 663/1979 (L. 33/1980), il lavoratore è tenuto entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, a meno che l’azienda non abbia richiesto all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione.

In quest’ultimo caso il datore di lavoro può recuperare il certificato medico trasmesso telematicamente o accedendo sul sito dell’INPS previo accreditamento e rilascio del PIN oppure attivando la posta elettronica certificata.

Sul punto la Fondazione Studi precisa che il datore di lavoro attiva una delle due predette modalità vengono integrati i presupposti che giustificano l’esonero del lavoratore dalla relativa consegna del certificato medico. Ne consegue che il datore di lavoro, in base al principio generale di buona fede, è tenuto a comunicare al lavoratore l’esonero dalla consegna del certificato medico.

Analogo esonero riguarda anche l’obbligo di consegna del certificato medico alla sede INPS competente.

La circolare conferma la possibilità in capo al lavoratore di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.

Infine relativamente al regime sanzionatorio, per i medici dipendenti delle strutture sanitarie locali viene stabilita una precisa responsabilità disciplinare che, in caso di reiterazione, può culminare anche con il licenziamento. Per i medici convenzionati, invece, viene prevista la sanzione aggravata della decadenza dalla convenzione, che, tuttavia, potrà essere comminata solo in caso di reiterazione.

Fondazione Studi CDL - Circolare 17/02/2011 n. 2

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