DM 03/06/2011
Rientro dei lavoratori in Italia: incentivi
I cittadini europei nati dopo il 1° gennaio 1969 che :
- sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio,
- trasferiscono la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione
possono beneficiare delle agevolazioni fiscali ex art. 3, c. 1, L. n.238/2010, ai sensi della quale i redditi di lavoro dipendenti, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo che concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta (20% per le donne; 30% per gli uomini).
Al fine di beneficiare degli sgravi devono presentare alcune caratteristiche alla data del 20 gennaio 2009:
- essere in possesso di un titolo di laurea;
- aver risieduto continuamente in Italia per almeno 24 mesi;
- risieduto, negli ultimi 2 anni o più, fuori dal proprio paese d’origine e dall’Italia svolgendo un’attività di lavoro dipendente o autonomo ovvero d’impresa, nonché conseguendovi un titolo di laurea o specializzazione post lauream.
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giovedì 23 giugno 2011
Rientro dei lavoratori in Italia: incentivi
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