DM 03/06/2011
Rientro dei lavoratori in Italia: incentivi
I cittadini europei nati dopo il 1° gennaio 1969 che :
- sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio,
- trasferiscono la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione
possono beneficiare delle agevolazioni fiscali ex art. 3, c. 1, L. n.238/2010, ai sensi della quale i redditi di lavoro dipendenti, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo che concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta (20% per le donne; 30% per gli uomini).
Al fine di beneficiare degli sgravi devono presentare alcune caratteristiche alla data del 20 gennaio 2009:
- essere in possesso di un titolo di laurea;
- aver risieduto continuamente in Italia per almeno 24 mesi;
- risieduto, negli ultimi 2 anni o più, fuori dal proprio paese d’origine e dall’Italia svolgendo un’attività di lavoro dipendente o autonomo ovvero d’impresa, nonché conseguendovi un titolo di laurea o specializzazione post lauream.
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
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giovedì 23 giugno 2011
Rientro dei lavoratori in Italia: incentivi
lunedì 6 dicembre 2010
INCENTIVI PER ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISOCCUPATI
In data 28 ottobre 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253, il Decreto interministeriale 26 luglio 2010, n. 53344 in materia di incentivi ai datori di lavoro che assumano lavoratori titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciali di disoccupazione edile.
Con messaggio 26 novembre 2010, n. 29897 l’I.N.P.S. ha precisato che, le aziende che intendano fruire dei benefici contributivi di cui sopra e ai sensi dell’articolo 2, comma 151 della Legge 191/2009 ed abbiano stipulato un contratto di lavoro con:
- Titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- Titolari di indennità speciale di disoccupazione edile;
prima della pubblicazione del suddetto decreto nonché delle istruzioni operative I.N.P.S., deve presentare domanda di ammissione all’incentivo entro il mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
In ogni caso tale termine non incide sull’ammissibilità all’incentivo, in quanto in assenza di risorse finanziare, gli stessi saranno concessi secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.
Altri approfondimenti li trovi sul sito: www.assunzioniagevolate.info
Con messaggio 26 novembre 2010, n. 29897 l’I.N.P.S. ha precisato che, le aziende che intendano fruire dei benefici contributivi di cui sopra e ai sensi dell’articolo 2, comma 151 della Legge 191/2009 ed abbiano stipulato un contratto di lavoro con:
- Titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
- Titolari di indennità speciale di disoccupazione edile;
prima della pubblicazione del suddetto decreto nonché delle istruzioni operative I.N.P.S., deve presentare domanda di ammissione all’incentivo entro il mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
In ogni caso tale termine non incide sull’ammissibilità all’incentivo, in quanto in assenza di risorse finanziare, gli stessi saranno concessi secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.
Altri approfondimenti li trovi sul sito: www.assunzioniagevolate.info
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