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martedì 31 maggio 2011

Istruzioni ministeriali sospese per la regolarizzazione di colf e badanti

Ministero dell’Interno, Circolare 26/05/2011

Istruzioni ministeriali sospese per la regolarizzazione di colf e badanti

Pochi giorni fa il Ministero dell’Interno ha emanato una nota (n. prot. 3958/2011) con cui dettava istruzioni agli Sportelli Unici per l’immigrazione istruzioni in merito all’accoglimento delle istanze di regolarizzazione presentate nei confronti del lavoratore domestico straniero illegalmente trattenutosi sul territorio italiano.

Da ultimo, con la Circolare in oggetto, sospende le neo indicazioni fornite, alla luce della necessità di effettuare ulteriori e più puntuali valutazioni sulla questione.

In attesa di nuove istruzioni, dunque, la situazione resta sospesa.

domenica 8 maggio 2011

CAS.SA COLF: 20 EURO AL GIORNO - A LUGLIO PAGAMENTO DOPPIO

L'INPS non eroga l'indennità di malattia per colf e badanti e per supplire al vuoto legislativo provvedono le stesse parti in causa con la istituzione della Cas.sa Colf che interviene in caso di patologie che richiedano il ricovero ospedaliero e la successiva convalescenza. La cassa provvede anche a un rimborso delle spese sanitarie da essi sostenute per accertamenti diagnostici e terapie «di alta specializzazione», eseguiti presso strutture pubbliche; inoltre fornisce una tutela assicurativa ai datori di lavoro domestico nel caso di eventuale responsabilità civile loro ascrivibile in occasione di incidenti sul lavoro occorsi ai propri dipendenti.

A - I lavoratori domestici hanno diritto, in caso di ricovero di durata pari o superiore a 3 giorni in istituti di cura pubblici o privati, ad un'indennità giornaliera di 20 euro per 20 giorni in un anno e, in caso di convalescenza seguente al ricovero certificata dal medico, per altri 10 giorni in un anno. L'indennità non è ammessa per i ricoveri in forma di «day hospital». È previsto, inoltre, un rimborso integrale, entro il limite di 300 euro per persona e per anno civile, delle spese sostenute dai lavoratori per tickets sanitari relativi a prestazioni «di alta specializzazione», effettuate in strutture del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.

B - I datori di lavoro hanno la copertura di un'assicurazione della responsabilità civile verso colf e badanti, tramite la quale viene garantita la tutela assicurativa, sino a una franchigia massimale di 50 mila euro per ciascun sinistro e per anno civile, nei confronti delle pretese di risarcimento avanzate dall'infortunato. La compagnia assicurativa assume a nome dell'assicurato anche le spese di gestione delle eventuali vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

C - Il contributo è 0,03 centesimi per ogni ora di lavoro indicata nel trimestre sul bollettino INPS, dei quali 0,01 a carico del lavoratore. Il versamento va fatto dal datore di lavoro con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali obbligatori INPS, indicando l'importo del contributo di assistenza contrattuale con il codice F2. Requisito essenziale per accedere alle prestazioni previste è però la regolarità contributiva degli iscritti, che devono aver versato i contributi per almeno quattro trimestri (oppure per un numero maggiore di trimestri, se l'importo complessivo pagato non raggiunge la soglia minima di 25 euro), il cui ammontare cumulativo può anche essere stato versato dal datore di lavoro per differenti lavoratori, così come può derivare al lavoratore da differenti datori di lavoro.

D - Non è possibile effettuare versamenti retroattivi dei contributi di assistenza contrattuale per i passati trimestri. Ma, in considerazione delle complicazioni verificatesi con le nuove disposizioni in tema di pagamento dei contributi INPS, il Comitato esecutivo della cassa ha stabilito che i datori di lavoro già iscritti alla cassa potranno recuperare il mancato versamento del contributo relativo al primo trimestre 2011 in occasione del pagamento del secondo trimestre (entro il prossimo 11 luglio) raddoppiando la misura del contributo dovuto.

domenica 12 dicembre 2010

Colf e Badanti: è maturata la tredicesima mensilità

È tempo di tredicesima per colf e badanti. L'attuale contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che il pagamento va fatto «in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre». Il pagamento della tredicesima è un obbligo.

Va pagata a tutte le Colf e Badanti nella misura massima - pari ad una mensilità di salario - per le lavoratrici in servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno; in misura ridotta per le lavoratrici che hanno iniziato il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, oppure hanno risolto il rapporto prima della fine d'anno.

In questi due ultimi casi la tredicesima va pagata in tanti dodicesimi dell'importo globale per quanti sono stati i mesi di lavoro.

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono come mese intero. Quindi, è un esempio, se la colf è stata assunta il 5 marzo 2010 a fine anno il datore di lavoro deve pagare 10/12esimi della somma globale. Se la colf è stata assunta a gennaio e si è dimessa il 30 novembre vanno pagati 11/12esimi.

Media mensile. La gratifica va calcolata sulla retribuzione di dicembre o su quella liquidata nel mese in cui è cessato il lavoro. Se però la colf lavora in modo irregolare (esempio: per tre mesi a 15 ore a settimana, per sei mesi a 24 ore, e per tre mesi a 10 ore), la tredicesima va calcolata in base alla media mensile di tutte le buste paga corrisposte.

Quindi se per tre mesi la colf ha ricevuto un salario mensile di 350 euro, per sei mesi di 600 euro e per tre mesi di 250 euro, possiamo stabilire in 5.400 euro la retribuzione globale annua e in 450 euro quella media mensile. La tredicesima sarà pagata nella misura di 450 euro, anche se in dicembre la busta paga ha un diverso importo.

Vitto e alloggio. Per la lavoratrice, in genere convivente, che riceve anche vitto e alloggio, il datore di lavoro deve maggiorare la tredicesima del rateo riferito al controvalore in contanti di vitto e alloggio. Quest'anno il valore è di 4,93 al giorno e di 147,90 euro al mese. La tredicesima va aumentata di questa cifra. In sostanza durante il mese di dicembre la colf convivente con vitto e alloggio ha diritto:

a) alla paga di dicembre;

b) al vitto e alloggio (in natura) relativi a dicembre;

c) alla tredicesima mensilità;

d) all'indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

Più rapporti di lavoro. La tredicesima va sempre pagata, anche se la colf a ore lavora anche per altre famiglie: ogni datore di lavoro deve pagare la propria, secondo i calcoli sopra indicati.

No contributi INPS. Sulla tredicesima - che in pratica raddoppia il salario di dicembre - non vanno calcolati i contributi INPS, per cui il valore mensile del contributo INPS di dicembre è sempre identico a quello degli altri mesi.

Non sono dovuti i contributi sulla gratifica natalizia perché il datore di lavoro, nel determinare il valore del salario orario e quindi la fascia retributiva sulla quale è rapportato il contributo INPS per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali, ha dovuto tenere conto del rateo orario della tredicesima.

Altri approfondimenti li trovi: www.contrattolavorodomestico.info