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giovedì 10 marzo 2011

Ccnl per il settore del commercio: le novità più importanti

Il 26 febbraio 2011 è stato siglato il contratto collettivo nazionale per il settore del commercio che introduce numerosi cambiamenti riguardanti differenti aspetti. Nello specifico le novità riguardano:

-contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale):
è stabilito che il contratto di secondo livello potrà trattare solo materie delegate dal Ccnl, escludendo, quindi, quelle disciplinate a livello nazionale. Il contratto in questione, inoltre, è eletto come sede per determinare gli elementi retributivi di natura variabile, i quali dovranno dipendere prevalentemente dagli elementi di produttività e competitività dell’ azienda. Infine, è ampliato il potere del suddetto contratto di derogare alcuni istituti previsti dalla contrattazione nazionale quando la deroga è finalizzata a conseguire un aumento della produttività;

-elemento economico di garanzia:
trattasi di un elemento retributivo riconosciuto ai dipendenti appartenenti ad aziende che non stipulano o non applicano accordi di secondo livello, al fine di compensarli per la perdita di reddito derivante proprio dalla mancata applicazione della contrattazione di secondo livello. Il suddetto elemento retributivo è riconosciuto solo ai dipendenti in forza al 31/10/2013, assunti non oltre l’1,5 dello stesso anno, ed è valido per il periodo compreso tra l’1/1/2011 e il 31/10/2013;

-detassazione:
in considerazione della circolare dell’Agenzia dell’entrata 3/2011 che stabilisce le condizioni per applicare la detassazione sulle somme destinate alla produttività, il Ccnl in questione individua gli elementi retributivi a cui applicare l’imposta sostitutiva del 10%;

-malattia:
il Ccnl introduce un sistema volto a penalizzare le malattie di pochi giorni e ripetute, stabilendo che:

- per i primi due giorni di malattia nell’anno solare resta in vigore quanto già previsto, ovvero al lavoratore spetta un’integrazione pari al 100% della retribuzione ordinaria;
- per la terza e quarta malattia, innovando rispetto al passato, l’integrazione sarà pari al 50% della retribuzione ordinaria;
- per la quinta malattia il datore di lavoro non dovrà più pagare i primi tre giorni.
Tale sistema non trova applicazione per le malattie certificate con prognosi di almeno 12 giorni;

-permessi:

l’accordo stabilisce per i lavoratori assunti dopo il rinnovo contrattuale, il differimento della data di maturazione dei permessi aggiuntivi che saranno maturati per metà a partire dal terzo anno e interamente a partire dopo il quinto anno successivo all’assunzione;

-bilateralità:

è noto che la contrattazione collettiva non può imporre l’adesione agli enti bilaterali, per cui l’accordo in questione, al fine comunque di incentivare l’adesione, qualifica i servizi offerti dall’ente come forme di retribuzione. Il datore di lavoro può scegliere o l’adesione all’ente oppure, in caso contrario, è tenuto a corrispondere un trattamento retributivo di carattere economico o la prestazione si servizi con identico contenuto a quello che avrebbe garantito l’ente ai lavoratori;

-arbitrato, conciliazione e certificazione:

il Ccnl stabilisce le nuove regole per costituire il collegio arbitrale che potrà essere adito a istanza di parte, fermo restando la possibilità per l’altra parte di non accettare tale procedura, ovvero sulla base di una clausola compromissoria la quale, in caso di sottoscrizione, diventa vincolante.

Per quanto riguarda la conciliazione si conferma la costituzione di una commissione di conciliazione presso l’Ente bilaterale territoriale del terziario, mentre, infine, per la certificazione dei rapporti, è stabilita la possibilità di costituire presso gli enti bilaterali apposite commissioni di certificazione abilitate a certificare i contratti e convalidare rinunce e transazioni.

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