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giovedì 24 marzo 2011

Assunzione in sostituzione di lavoratrice in congedo flessibile per maternità e sgravio contributivo

INPS, Messaggio 20/01/2011, n. 1382

Attraverso il Messaggio n. 1382/11, l’Istituto è intervenuto a fornire chiarimenti in merito allo sgravio contributivo previsto per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo flessibile per maternità ex art. 4, D.Lgs. n. 151/01, ai sensi del quale il datore di lavoro è legittimato ad assumere lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione dei primi potendo beneficiare, nel caso di aziende con meno di venti dipendenti, di uno sgravio del 50% della contribuzione dovuta per il soggetto assunto.


Ai sensi degli artt. 20 e 21, D.Lgs. n. 151/01, fermo restando il periodo ordinario di 5 mesi di congedo per maternità (2mesi prima del parto e 3 dopo), le lavoratrici possono decidere di lavorare, presentando debita certificazione medica, fino all’inizio del nono mese, astenendosi, quindi, solo un mese prima la data presunta del parto e quattro mesi dopo, purché l’opzione per la flessibilità sia esercitata entro e non oltre il settimo mese di gravidanza.

Alla luce di questa normativa, il Messaggio in questione riguarda, in particolare, l’ipotesi in cui la lavoratrice opti per la flessibilità del congedo comunicandola al datore di lavoro successivamente all’assunzione del sostituto, affermando che anche in questo caso trova applicazione lo sgravio contributivo pari al 50% a favore del datore di lavoro.

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