L’I.N.P.S. con messaggio 31 dicembre 2010, n. 33014 ha riconfermato l’esclusione dei lavoratori autonomi dello spettacolo dalla fruizione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti.
L’istituto ha chiarito che la suddetta prestazione può essere concessa solo ai lavoratori che svolgano attività di lavoro subordinato, con conseguente esclusione dei dipendenti rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico dotato di preparazione tecnica, culturale o artistica, in quanto ‘ operanti nella più ampia autonomia dei compiti assunti che costituiscono espressione talmente personalistica del soggetto che in essa non concorre l’apporto e l’opera dell’imprenditore’ [I.N.P.S., circolare 20 agosto 1998, n. 191].
I suddetti principi sono stati confermati anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale aveva escluso il diritto di un lavoratore dello spettacolo all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti in considerazione dell’espressa esclusione dell’indennità di disoccupazione involontaria di cui all’articolo 40, della Legge 1155/1936 [ Corte di Cassazione, sentenza 20 maggio 2010, n. 12355].
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