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lunedì 16 maggio 2011

Lavoro accessorio: voucher non utilizzati dai committenti

INPS, Messaggio 11 maggio 2011, n. 10500


Nel messaggio in oggetto, l’Istituto fornisce chiarimenti circa la richiesta di rimborso dei voucher acquistati dal committente tramite procedura telematica per il lavoro accessorio
• non siano utilizzati o utilizzati solo in parte;
• non ritirati.

La richiesta di rimborso deve essere presentata dal committente alla sede competente tramite modulo SC52 scaricabile dal sito www.inps.it. Il controvalore del rimborso è determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese.

Al fine di rimborsare il versamento effettuato per l’acquisto di voucher telematici, la Sede provvederà a verificare l’accreditamento del versamento ed il mancato utilizzo, ovvero l’utilizzo parziale, nonché il mancato ritiro.
Una volta che la Sede ha effettuato le verifiche e annullato i versamenti sarà emesso un bonifico a favore del committente.

lunedì 27 dicembre 2010

Lavoro accessorio e lavoratori subordinati full time

Ministero del Lavoro – Interpello n. 46 del 22 dicembre 2010

Il Ministero del Lavoro, in risposta all’Interpello n. 46 del 22 dicembre 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione per le disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio.

Al riguardo, il Ministero ha affermato che i lavoratori di tipo subordinato full time possono svolgere prestazioni di natura occasionale e accessoria nei limiti oggettivi e soggettivi previsti per lo svolgimento di tali attività, fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, già delineati con circolare Inps n. 88 del 2009.

lunedì 29 novembre 2010

LAVORO ACCESSORIO - BUONI LAVORO INPS: DOVE VANNO CHIESTI

L'INPS decentra la gestione del servizio di vendita dei voucher alle proprie sedi territoriali, in modo da incrementare i punti di di accesso ai voucher messi a disposizione dei committenti.

L'INPS ricorda agli uffici che i committenti devono essere registrati nella procedura telematica in modo contestuale alla consegna dei buoni lavoro. Solo la registrazione contestuale permette di rendere immediatamente pagabili i voucher presso gli uffici postali evitando comprensibili proteste dei prestatori.

Con l'occasione l'Ente di previdenza ricorda che la distribuzione dei voucher presso i tabaccai abilitati ha raggiunto quantità significative in tutte le regioni, confermando il gradimento dell'utenza e il successo dell'iniziativa.

Per supportare l'avvio del sistema di lavoro occasionale e la conoscenza sia normativa che procedurale dello strumento dei buoni lavoro è stata attivata una casella di posta collettiva - lavoro.occasionale@inps.it - accessibile anche da utenti esterni tramite il sito istituzionale, che è utilizzata in modo costante da parte dell'utenza interna ed esterna.

Per approfondire vai sul sito:

www.lavorooccasionale.info

venerdì 19 novembre 2010

Lavoro occasionale accessorio: chiarimenti dell ‘INAIL

L’I.N.A.I.L., con note 9 settembre 2010, n. 6464, nota 4 novembre 2010, n.7969 e n. 8181/2010, ha fornito precisazioni in merito alle prestazioni rese con lavoro occasionale accessorio.

In primis l’Istituto ha chiarito a fronte di prestazioni di lavoro accessorio eseguite in modo frazionato ma ripetuto in un dato arco temporale, ossia in corrispondenza dei fine settimana, a giorni alterni e nella settimana o a settimane alterne nell’arco di uno o più mesi, la comunicazione che il committente deve effettuare all’I.N.A.I.L. deve essere resa prima dell’inizio della prestazione e deve indicare l’intero arco temporale in cui si intende ricorrere al lavoro occasionale accessorio del prestatore.

Pertanto, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un’unica comunicazione preventiva di lavoro occasionale e non più una pluralità di comunicazioni a seguito della chiamata del lavoratore. In ogni caso per i committenti di lavoro occasionale accessorio vige l’obbligo di indicare nella comunicazione preventiva prestazioni di durata non maggiore di trenta giorni.

Qualora dovesse mutare la durata complessiva – ivi compresa la data di inizio e fine della prestazione – oggetto della comunicazione preventiva, il committente potrà effettuare la comunicazione di variazione.

Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei committenti lo stesso ha provveduto a:

- adeguare la tabella dei codici di lavoro occasionale accessorio ai nuovi tracciati concordati con INPS in relazione alle diverse tipologie di committente;
- rielaborare nuovi modelli di fax che i committenti dovranno utilizzare per effettuare la comunicazione preventiva di cui sopra.

Da ultimo, l’istituto ha chiarito che il valore del voucher erogato a fronte della prestazione occasionale accessoria, non corrisponde necessariamente a un’ora di lavoro. Di fatto, dal punto di vista retributivo, non esiste alcun riferimento normativo che correli il valore dei buoni ad un parametro orario, pertanto, la determinazione del compenso è lasciata all’autonomia delle parti che potranno rapportarlo ad un’unità temporale ovvero al raggiungimento di un risultato.

mercoledì 24 febbraio 2010

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente saltuaria ed occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

Inoltre la natura di accessorietà comporta che le attività debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

Limite massimo. Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dal D.Lgs. n. 276/2003: un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.

Per i lavoratori che riscuotono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (disoccupati, cassaintegrati, in mobilità) il limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il committente a 4.000 euro lordi.

Le imprese familiari possono utilizzare lavori accessori per un importo complessivo non superiore, nel corso di ogni anno fiscale, a 10.000 euro netti, pari - per il committente - a 13.333 euro lordi. A proposito della impresa familiare, la legge Finanziaria per il 2010 ha eliminato il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi, di conseguenza l'impresa familiare può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi.

Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

Tali imprese possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. La norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari nella qualità di «datori di lavoro» nei riguardi di soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.

Impiego di buoni lavoro. Pertanto con riferimento all'impiego dei buoni lavoro da parte delle imprese familiari si confermano due situazioni.

A) Se l'impresa familiare utilizza prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato. In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di «datrice di lavoro», con esclusione pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi.

B) Nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intende avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.

In entrambi i casi resta fermo il limite complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

per approfondimenti vai sulle GUIDE PRATICHE DEL SITO STUDIO CASSONE: http://www.studiocassone.it/GuidePratiche/lavoro-accessorio-voucher/0/Premessa.aspx