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giovedì 30 dicembre 2010
Collegato Lavoro: novità in materia di impugnazioni
In vero, le disposizioni normative appaiono evidentemente finalizzate ad assicurare un giusto grado di certezza nel diritto del lavoro, evitando comportamenti giudiziari tesi esclusivamente a lucrare sull’entità del risarcimento nonché ad evitare la duplicazione di apparati sanzionatori.
L’art. 32 riscrive le disposizioni “storiche” dell’art. 6 della 604/66 poiché si è preferito operare su un corpo normativo già consolidato e già oggetto di numerose modifiche intervenute nel tempo, apportando le innovazioni del caso.
In particolare per impugnare correttamente un licenziamento un lavoratore dovrà:
- inoltrare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ovvero dalle sue motivazioni, un atto, anche stragiudiziale, idoneo ad esprimere la sua volontà anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso (fin qui rimane la situazione nota);
- avviare la successiva azione giudiziaria entro 270 giorni. Tale termine è sospeso in caso di tentativo di conciliazione o di soluzione arbitrale, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora detti tentativi non andassero a buon fine il lavoratore avrà soltanto ulteriori 60 giorni per procedere giudiziariamente.
E’ del tutto evidente che la norma consente di percorrere tempi più ragionevoli rispetto alle controversie per licenziamento, riducendo inoltre il rischio economico di causa in capo al datore di lavoro e imponendo quindi al lavoratore un’azione celere in sede giudiziaria.
La normativa previgente, infatti, prevedeva che, impugnato nei termini il licenziamento, la parte avesse 5 anni a disposizione per ricorrere al giudice.
La nuova disciplina è applicabile a tutte le forme di risoluzione del rapporto di lavoro, dipendente o a progetto, ritenute invalide. Bisogna seguire i nuovi termini per i licenziamenti nulli (es. discriminatori), inefficaci (privi di forma scritta) o annullabili (privi di giusta causa o giustificato motivo).
Stessa procedura se si vuole contestare un contratto a termine per illegittima definizione della durata, un trasferimento di sede, un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cc, o, come accennato, se si vuole riqualificare un contratto di collaborazione come subordinato o contestarne la cessazione.
Si tratta chiaramente di situazioni disomogenee, nelle quali tuttavia il contenzioso potrebbe assumere risvolti temporali ed economici notevoli.
In buona sostanza, è applicabile il termine decadenziale dei 60 giorni seguito di 270 giorni per l’azione giudiziaria o la richiesta di arbitrato ovvero conciliazione.
venerdì 26 novembre 2010
Contenzioso lavoro - conciliazione non più obbligatoria - nuove disposizioni collegato lavoro
Spariranno le conciliazioni "impossibili", quelle dove non c'era alcuna possibilità o volontà di accordo.
Rimarranno invece quelle "possibili", dove le parti hanno trovato già un accordo o lo stanno per trovare: avranno interesse (soprattutto il datore di lavoro) a definirle nell'ambito delle procedure e delle modalità regolamentate dagli articoli 410, 412 ter e 412 quater del Codice di procedura civile. Non saranno poche perché, ricadendo nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'articolo 2113 del Codice civile, danno garanzie di certezza (non sono più impugnabili).
Nel dettaglio gli articoli 410, 412 ter e 412 quater del Codice di procedura civile regolamentano rispettivamente le conciliazioni presso la direzione provinciale del lavoro, le commissioni di certificazione, in sede sindacale e la conciliazione "irrituale", che deve precedere l'arbitrato irrituale.
Si prevede, soprattutto in questa prima fase, che le sedi naturali per la definizione del tentativo di conciliazione continueranno a essere soprattutto quelle costituite presso la Dpl e in sede sindacale.
mercoledì 24 novembre 2010
COLLEGATO LAVORO E CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
La sopracitata norma introduce, all’articolo 32, importanti novità in tema di ‘ Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato’.
In particolar modo le nuove disposizioni di legge modificano le modalità operative nonché i termini per l’impugnazione dei licenziamenti individuali.
Di fatto, il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore – a pena di decadenza- entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, in alternativa:
- dal deposito del ricorso;
- dalla comunicazione alla controparte della richiesta o del tentativo di conciliazione o dell’arbitrato.
La norma sopracitata introduce inoltre novità in materia di risarcimento del lavoratore nell’ipotesi in cui, a seguito di violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia disposta la conversione dello stesso a tempo indeterminato.
In particolar modo, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, nell’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato, il datore di lavoro è tenuto – in alternativa alla riassunzione - a risarcire il lavoratore attraverso l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva nella misura tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
mercoledì 17 novembre 2010
Un arbitrato in 140 giorni
controversie di lavoro e, al contempo, semplifica il ricorso al tribunale con l’abolizione
del previo tentativo obbligatorio di conciliazione. Sono diventate tre le formule per
decidere le liti senza andare in tribunale.
mercoledì 10 novembre 2010
COLLEGATO LAVORO
Detto Disegno è stato convertito in Legge 4 novembre 2010, n. 183 ed entrerà in vigore a far data 24 novembre 2010.
venerdì 26 marzo 2010
Nuovi termini e decadenze per i ricorsi giudiziari
Il Collegato Lavoro introduce un nuovo regime di impugnazione in caso di invalidità o inefficacia del licenziamento ed altre situazioni ricorrenti nella prassi giudiziaria.
Quanto al licenziamento, dovrebbe in ogni caso escludersi l’ipotesi del licenziamento disposto a voce, senza atto scritto, in quanto inesistente.
Resta fermo l’obbligo di impugnare il licenziamento, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di licenziamento o dei motivi se non contestuale. Il licenziamento deve essere impugnato con atto scritto, anche extra giudiziale ed anche per il tramite della rappresentanza sindacale.
Ricordiamo che, in mancanza di impugnazione nei termini, secondo l’orientamento della giurisprudenza, il lavoratore non potrà più agire per il reintegro in azienda né per il risarcimento del danno.
Il Collegato lavoro prevede inoltre che per l’efficacia dell’impugnazione il ricorso debba essere depositato in cancelleria del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, entro 180 giorni successivi o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione od arbitrato.
Qualora la conciliazione o l’arbitrato (entrambi facoltativi) siano stati rifiutati o non sia stato raggiunto l’accordo necessario per l’espletamento, il deposito del ricorso deve essere effettuato entro 60 giorni.
Di conseguenza, risultano notevolmente abbreviati i termini del ricorso giudiziario e dell’effettivo reintegro in azienda, con un importante riflesso economico sull’ammontare delle retribuzioni che comunque devono essere erogate al lavoratore per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data del reintegro.
Le disposizioni relative alla impugnativa del licenziamento si applicano anche nelle seguenti ipotesi:
a) licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto o alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
c) trasferimento del lavoratore in un’altra unità produttiva (che, a norma dell’art. 2103 cod. civ., può avvenire soltanto per comprovate esigenze tecniche, produttive ed organizzative, restando insindacabile la scelta imprenditoriale tra più soluzioni organizzative, senza onere per il datore di lavoro di provarne anche l’inevitabilità), con decorrenza del termine di impugnativa dalla data di ricezione della comunicazione;
d) azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (originario e prorogato), con decorrenza del termine di impugnativa dalla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
In via transitoria è previsto che le decadenze dei termini sopra indicate si applicano anche alle seguenti ipotesi:
Ø contratti a tempo determinato in corso, con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto;
Ø contratti con durata determinata (esempio, iscritti nelle liste di mobilità, contratti di inserimento ecc.) già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, con decorrenza dalla medesima data;
Ø cessione del contratto di lavoro per operazioni societarie (trasferimento, affitto aziendali ecc.) con termine decorrente dalla data del passaggio;
Ø somministrazione di lavoro irregolare nei casi di impugnativa per la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro al soggetto effettivo utilizzatore.
Importanti novità sono introdotte anche in materia di contratti a tempo determinato. In sostanza, nelle ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ridotta della metà se il contratto collettivo (anche territoriale o aziendale) prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori già occupati a tempo determinato nell’ambito di specifiche graduatorie. Tale limite trova applicazione anche ai giudizi in corso.
Riferimenti: Legge n. 604/1966, art. 6, commi 1 e 2
mercoledì 10 marzo 2010
Le novità del Collegato Lavoro approvato in via definitiva
Collegato Lavoro – DDL n. 1167-B
Entrerà a breve in vigore il Collegato Lavoro approvato dal Parlamento in via definitiva ed ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento, che sarà in vigore dopo 15 giorni dalla predetta data di pubblicazione (cd. vacatio legis), contiene numerose ed importanti novità in materia. Illustriamo una prima sintetica panoramica delle principali novità.
LAVORO IRREGOLARE
Modifiche importanti riguardano la materia del lavoro sommerso. In particolare, sarà nuovamente modificata la maxi sanzione per il lavoro nero. La sanzione amministrativa, compresa tra € 1.500 e € 12.000 (in misura ridotta € 3.000), maggiorata di € 150 per ogni giornata di lavoro effettivo, si applica per ciascun lavoratore in nero. Sarà ora individuato tale il lavoratore per il quale non è stata trasmessa la comunicazione preventiva del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego. Le sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti ad ogni lavoratore irregolare, sono aumentate del 50%. Sarà abrogato l’importo minimo di € 3.000 per il mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi nei termini previsti.
Qualora il lavoratore risulti regolare all’atto dell’accesso ispettivo ma ha precedentemente prestato lavoro in nero presso lo stesso datore di lavoro, troverà applicazione la sanzione amministrativa ridotta compresa tra € 1.000 e 8.000 (€ 2.000 in misura ridotta), maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.
ORARIO DI LAVORO
Il Collegato Lavoro rivede di nuovo il sistema sanzionatorio in materia di orario di lavoro, graduando le sanzioni in relazione al numero dei lavoratori e al periodo di riferimento, con particolare riguardo alle violazioni delle disposizioni relative alla durata media dell’orario settimanale di lavoro, ai riposi giornalieri e settimanali e alla normativa delle ferie.
PENSIONI
Il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del “Collegato Lavoro”, un Decreto Legislativo per disciplinare i trattamenti pensionistici anticipati dei lavoratori impegnati in attività usuranti o particolari, sulla base dei requisiti contributivi posseduti dalla data del 1° gennaio 2008 e su istanza diretta da parte del lavoratore.
ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Con delega da esercitare entro 12 mesi, il Governo dovrà emanare uno o più Decreti Legislativi che regolamentino una riorganizzazione di Enti, Istituti e Società vigilati dal Ministero del Lavoro (ISFOL, Istituto per gli Affari Sociali, società Italia Lavoro, casellario centrale degli infortuni INAIL ecc.).
Segnaliamo altresì che il provvedimento contiene ulteriori e rilevanti innovazioni nelle seguenti materie:
Ø riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;
Ø modifiche delle norme sui permessi per l’assistenza a portatori di handicap gravi;
Ø certificazioni del contratto di lavoro;
Ø conciliazione e arbitrato, divenendo facoltative tutte le conciliazioni in materia di lavoro;
Ø disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine ed apprendistato;
Ø disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative;
Ø disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine ed apprendistato;
Ø disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale
Ø attività ispettive e potere di diffida.