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venerdì 10 dicembre 2010

Collegato lavoro su: Collaborazioni coordinate e continuative e sul lavoro a progetto, cosa dice la Fondazione Studi

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il principio n. 17 del 6 dicembre 2010, ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alle novità introdotte dal Collegato Lavoro in materia di collaborazioni coordinate e continuative e sul lavoro a progetto, anche alla luce dei principali orientamenti giurisprudenziali.

Per ciò che concerne il primo aspetto, si segnala come, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24.11.2010), le mini co.co.co. possono essere instaurate anche nell’ambito dei servizi di cura e di assistenza alla persona per prestazioni che non superino 240 ore nell’anno solare. Previsione, questa (relativa al monte orario), che, peraltro, lascia perplessi i consulenti, stante il già labile confine con una prestazione di natura subordinata.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, relativo al lavoro a progetto e alla specificità di quest’ultimo, si rileva che il progetto deve essere sempre adeguatamente descritto e non può essere standardizzato per una molteplicità di contratti. Lo stesso deve indicare, oltre alle mansioni del lavoratore, anche, nel dettaglio, l’obiettivo da raggiungere e tutte le attività funzionali al raggiungimento dello stesso, nonché l’articolazione delle varie fasi e tempi di lavoro.

Infine, la Fondazione rileva come, in base al Collegato Lavoro, si configuri come reato l’omesso versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate dal committente sui compensi dei collaboratori, con o senza progetto. Al fine di evitare la sanzione penale è sufficiente versare i suddetti contributi entro 3 mesi dalla contestazione ovvero dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Per altre informazioni sul contratto a progetto: www.contrattoprogetto.info

lunedì 22 febbraio 2010

COLLABORAZIONI L'INPS PUBBLICA LE ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI: SI PAGA IL 26,72% DEL REDDITO

L' INPS con circolare n 13/2010, pubblica le aliquote per la contribuzione alla gestione separata INPS nell'anno 2010 sono fissate come segue:

a) 26,72% (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b) 17,00%, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Scadenze di pagamento. La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell'onere totale.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010).

Massimale annuo di reddito. Le predette aliquote del 26,72% e del 17,00% sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l'anno 2010 è pari a 92.147 euro.

Entro il 12 gennaio 2010. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, continua ad applicarsi la norma fiscale, in base alla quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato); da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2009.

Minimale per l'accredito contributivo. Per l'accredito dei contributi pieni occorre versare nell'anno i contributi quanto meno sul reddito minimale di 14.334 euro..

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2.436,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 26,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici).

Se alla fine dell'anno il minimale non è raggiunto, gli uffici INPS opereranno una contrazione dei mesi accreditati in pensione in proporzione al contributo versato.

Aliquote per la pensione. Con effetto dal 1° gennaio 2010 le aliquote di «computo» (cioè quelle che sono considerate utili per la pensione) sono stabilite nella misura del 26% e del 17%, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.