Con l’articolo 33 del Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) sono state introdotte importanti novità in materia di procedure ispettive e di verbalizzazione degli illeciti.
In particolare, il Legislatore ha previsto la redazione di un «unico verbale di accertamento e notificazione» che contenga tutti i provvedimenti di natura amministrativa che scaturiscono dalla definizione dell’ispezione, siano questi dei provvedimenti di diffida ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004 - peraltro interamente sostituito dallo stesso
articolo 33 del Collegato - o di ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689 del 1981.
Sul c.d. verbale unico il Ministero del Lavoro si è già espresso, fornendo i primi necessari chiarimenti e la relativa modulistica, con la circolare n. 41/2010.
Ora, invece, con la circolare 28 marzo 2011, n. 10, si fa il punto sugli effetti della notifica del verbale in relazione ai suoi contenuti, argomento non proprio semplice da inquadrare dal momento che nello stesso devono trovare posto provvedimenti - per l’appunto diffida e ammissione al pagamento in misura ridotta - sottoposti a differenti termini di scadenza.
Il Ministero vuole chiarire, in particolare, come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16 della Legge n. 689 del 1981, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.
Attraverso un'interpretazione quasi letterale del contenuto dell’articolo 33, comma 5, del Collegato - secondo cui il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati «ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste» - il Ministero chiarisce che detto termine di 60 giorni decorre necessariamente dallo spirare del termine di 45 giorni concesso per estinguere gli (altri) illeciti diffidati.
In altri termini, qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni previsto dal citato articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 «decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal
Legislatore del Collegato Lavoro ai fini dell'ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora)».
da «Guida al lavoro», 8 aprile 2011, n. 15
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lunedì 4 aprile 2011
sabato 18 dicembre 2010
Iscrizione agli Enti Bilaterali, chiarimenti del Ministero
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, a seguito di numerose istanze di interpello, fa il punto sulla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali.
Il Ministero del lavoro esamina in primo luogo la questione della riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro e ribadisce la non obbligatorietà della iscrizione all'ente bilaterale.
Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.
Diversa l'ipotesi, sostiene il Ministero, in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici.
Si tratta di quei contratti o accordi collettivi che dispongono - come nel settore dell'artigianato - sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.
Il Ministero spiega che in questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela - ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a della bilateralità - va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa - o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) - e ciascuno dei propri dipendenti.
Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.
Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Il Ministero del lavoro esamina in primo luogo la questione della riconduzione del versamento contributivo in favore dell'ente bilaterale alla parte economico/normativa ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro e ribadisce la non obbligatorietà della iscrizione all'ente bilaterale.
Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.
Diversa l'ipotesi, sostiene il Ministero, in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, dispongano l'obbligatorietà non della iscrizione all'ente bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche attraverso una loro quantificazione in termini economici.
Si tratta di quei contratti o accordi collettivi che dispongono - come nel settore dell'artigianato - sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfettari (su base mensile e/o annuale) sia l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all'ente bilaterale di riferimento.
Il Ministero spiega che in questa diversa ipotesi, l'obbligatorietà della tutela - ovvero del versamento a favore del prestatore di lavoro di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a della bilateralità - va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l'impresa - o, più in generale, il datore di lavoro (si pensi agli studi professionali) - e ciascuno dei propri dipendenti.
Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione (per esempio una assistenza sanitaria integrativa ovvero il trattamento di sostegno al reddito erogato dagli enti bilaterali) rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l'iscrizione all'ente bilaterale rappresenta nient'altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro.
Sicché, là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva - alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa - nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
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