Corte di Cassazione sent. n. 12979 del 14.06.2011
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nei imiti previsti dalla legge e dalle norme contrattuali, il datore di lavoro nell’ambito della facoltà di organizzazione dell’impresa, può legittimamente richiedere ad un suo lavoratore di svolgere le mansioni di un collega assente adeguando così le prestazioni dei dipendenti alle esigenze aziendali.
Il rifiuto del lavoratore di effettuare le mansioni del collega è assimilabile, secondo la Corte, allo “sciopero delle mansioni” che non rientra nel diritto allo sciopero costituzionalmente tutelato.
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lunedì 11 luglio 2011
Sostituzione di un collega assente
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