Il pregiudizio subito dal lavoratore a causa di demansionamento per riorganizzazione non implica necessariamente il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 5237/2011 in linea con un pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale subito dal lavoratore a causa di dimensionamento o dequalificazione è riconosciuto solo a seguito di specifica allegazione probatoria sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo da parte del lavoratore.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un dipendente presentato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in seguito a demansionamento, a causa del quale denunciava, nello specifico, di aver subito un danno alla vita di relazione, compromissione della capacità di ricorrere nei rapporti sociali ed economici, danno da perdita di professionalità, danno patrimoniale.
Già il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre il giudice d’appello condannava l’azienda che, dunque, ricorreva per Cassazione che cassava la sentenza di condanna al risarcimento.
La qualifica della mansione assegnata al lavoratore costituisce un proprio diritto soggettivo in connessione con cui l’ordinamento sancisce il divieto di demansionamento (art. 2013 c.c.) la cui violazione costituisce un inadempimento datoriale che legittima il lavoratore a richiedere il risarcimento del danno (Cass. n. 21673/2005).
Tuttavia, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha stabilito che il risarcimento del danno in questione non è automatico ma è calibrato alla valutazione della situazione e delle prove presentate dal lavoratore a sostegno del pregiudizio che ritiene di aver subito.
Corte di Cassazione, sentenza 4 marzo 2011, n. 5237
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sabato 9 aprile 2011
sabato 11 dicembre 2010
INFORTUNIO SUL LAVORO E RISARCIMENTO DEL DANNO
Come noto l’articolo 2087 del codice civile disciplina la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro. Ai sensi del sopracitato articolo ‘l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro’.
In ogni caso, nel corso del rapporto di lavoro i lavoratori possono subire un infortunio. Pertanto, per avere una copertura assicurativa nei confronti di detto evento, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare presso l’I.N.A.I.L. la generalità dei lavoratori con i quali intrattengono un rapporto di lavoro subordinato.
Di fatto, ai sensi dell’articolo 74 del D.P.R. 1124/1965 qualora a seguito di infortunio da lavoro, al lavoratore colpito da inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al 10%, è riconosciuta la corresponsione da parte dell’istituto assicurativo di una rendita rapportata al grado di inabilità subito.
Pertanto, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione 5 novembre 2010, n.22561, la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del c.d. danno differenziale riguarda non l’ulteriore danno patrimoniale subito ma esclusivamente il danno non patrimoniale o morale nonchè il danno alla salute o biologico.
In ogni caso, nel corso del rapporto di lavoro i lavoratori possono subire un infortunio. Pertanto, per avere una copertura assicurativa nei confronti di detto evento, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare presso l’I.N.A.I.L. la generalità dei lavoratori con i quali intrattengono un rapporto di lavoro subordinato.
Di fatto, ai sensi dell’articolo 74 del D.P.R. 1124/1965 qualora a seguito di infortunio da lavoro, al lavoratore colpito da inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al 10%, è riconosciuta la corresponsione da parte dell’istituto assicurativo di una rendita rapportata al grado di inabilità subito.
Pertanto, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione 5 novembre 2010, n.22561, la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del c.d. danno differenziale riguarda non l’ulteriore danno patrimoniale subito ma esclusivamente il danno non patrimoniale o morale nonchè il danno alla salute o biologico.
mercoledì 1 dicembre 2010
RISARCIMENTO DEL DANNO - Infortunio sul lavoro
L'articolo 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - nel prevedere la corresponsione da parte dell'I.N.A.I.L. di una rendita rapportata al grado di inabilità allorché sia accertato che dall'infortunio è derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento - configura un'ipotesi
di esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni di natura patrimoniale occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatico, versandosi in ipotesi di danno coperto dalla suddetta assicurazione obbligatoria.
Pertanto, la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, riguarda non l'ulteriore danno patrimoniale asseritamente subito, bensì esclusivamente il danno non patrimoniale o morale (di cui all'articolo 2059 del Codice Civile)
ed il danno alla salute o biologico (sia pure limitatamente alle fattispecie sottratte ratione temporis all'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha esteso la copertura assicurativa obbligatoria al danno biologico).
Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 5/11/2010, n. 22561
di esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni di natura patrimoniale occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatico, versandosi in ipotesi di danno coperto dalla suddetta assicurazione obbligatoria.
Pertanto, la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, riguarda non l'ulteriore danno patrimoniale asseritamente subito, bensì esclusivamente il danno non patrimoniale o morale (di cui all'articolo 2059 del Codice Civile)
ed il danno alla salute o biologico (sia pure limitatamente alle fattispecie sottratte ratione temporis all'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha esteso la copertura assicurativa obbligatoria al danno biologico).
Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 5/11/2010, n. 22561
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