Il cosiddetto patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro, costituisce non già una deroga all'articolo 2103 del Codice Civile, norma diretta alla regolamentazione dello «jus variandi» del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l'espresso disposto del comma 2 delle stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall'interesse del lavoratore; pertanto, la validità del patto presuppone l'impossibilità sopravvenuta di assegnare mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione - sia pure in forma tacita - della disponibilità del lavoratore ad accettarle.
Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 25/11/2010, n. 23926
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giovedì 3 febbraio 2011
DEQUALIFICAZIONE: Possibile applicazione
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