Con sentenza 25 novembre 2010 ,n . 23926 la Corte di Cassazione ha ribadito il consistente orientamento giurisprudenziale in materia di patto di dequalificazione.
Di fatto, secondo la suddetta corte ‘il patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro, costituisce non già una deroga all’articolo 2103 c.c., norma diretta alla regolamentazione dello jus variandi del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l’espresso disposto del comma 2, dello stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore; pertanto la validità del patto presuppone l’impossibilità sopravvenuta di assegnare a mansioni equivalenti alle ultime esercitate e la manifestazione – sia pure in forma tacita- della disponibilità del lavoratore ad accettarle’.
Pertanto è legittimo il patto di dequalificazione del lavoratore, se finalizzato alla salvaguardia del posto di lavoro.
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martedì 1 febbraio 2011
giovedì 9 dicembre 2010
Patto di dequalificazione
Sentenza Corte di Cassazione n. 23926 del 25 novembre 2010
La Suprema Corte ha affermato che, in caso di demansionamento attuato come unica alternativa al licenziamento, il c.d. patto di dequalificazione non costituisce già una deroga all’articolo 2103 del c.c., bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore.
La Suprema Corte ha affermato che, in caso di demansionamento attuato come unica alternativa al licenziamento, il c.d. patto di dequalificazione non costituisce già una deroga all’articolo 2103 del c.c., bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore.
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