Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali per la regione Lombardia per l’anno 2011, tra la regione Lombardia e le parti sociali lombarde e ’emanazione delle successive modalità applicative, cambia radicalmente la gestione della Cassa Integrazione in Deroga per la regione Lombardia.
Le principali novità
Tra le principali novità segnaliamo:
• l’introduzione di quattro nuovi accordi standard in sostituzione dei precedenti accordi (elencati da A a G) che vengono mandati in soffitta;
• le ore massime concedibili per dipendente fino al 31 dicembre 2011 sono 400.
Eventuali richieste di proroghe saranno subordinate all’espletamento dell’esame di consultazione presso gli enti/istituzioni preposti;
• cambiano le tipologie di intervento che sono distinte tra imprese/aziende non rientranti nei requisiti d’accesso della Cassa Integrazione Straordinaria e imprese edili fino a 100 dipendenti e imprese/aziende che presentino domane in deroga ai limiti di durata della Cassa Integrazione Straordinaria e imprese edili sopra i 100 dipendenti;
• il monitoraggio e la verifica saranno più puntuali; all’atto della seconda richiesta l’impresa datore di lavoro dovranno fornire un report di monitoraggio particolareggiato;
• le imprese/datori di lavoro potranno richiedere, qualora ne ricorrano le condizioni, l’accesso alle procedure della rete di aiuto alle imprese in difficoltà, una volta definite le modalità attuative dello strumento (RAID);
• la procedura di consultazione sindacale si dovrà concludere tassativamente entro 10 giorni dalla sua attivazione;
• viene previsto che unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla procedura per
accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente.
Campo di applicazione e lavoratori beneficiari
Nell’Accordo vengono ben definiti sia il campo di applicazione che i lavoratori beneficiari della CIG in deroga. Sono destinatari della CIG in deroga le seguenti imprese/aziende/datori di lavoro in riferimento alle unità produttive ubicate nella regione Lombardia:
1. imprese industriali;
2. aziende artigiane, ivi comprese quelle rientranti nel campo di applicazione dell’art.12, co.1 della L. 223/91;
3. imprese del commercio;
4. imprese del terziario;
5. imprese del turismo;
6. imprese dei servizi;
7. imprese cooperative;
8. studi professionali;
9. altri datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, con esclusione dei datori di lavoro
domestico.
Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, dipendenti delle imprese/aziende/datori di lavoro (di seguito per comodità solo datori di lavoro o aziende) sopra elencate:
• operai;
• impiegati;
• quadri;
• apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
• lavoratori assunti con contratto di inserimento;
• soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
• lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interes-sati da CIGO/CIGS/CIG in deroga;
• lavoranti a domicilio monocommessa.
Requisiti del datore di lavoro per l’accesso alla CIG in deroga
Nell’Accordo si specifica che sono comunque esclusi i soggetti che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le ospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa, nell’ambito delle norme che regolano l’accesso ai relativi trattamenti. Il verificarsi, in qualsiasi momento, di condizioni per l’accesso a tali ammortizzatori sociali determina la cessazione del trattamento di CIG in deroga anche se precedentemente autorizzato.
Tuttavia, vi sono dei casi border-line in cui i datori di lavoro, pur rientrando nel campo di
applicazione degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinari, non possono accedervi per carenza degli elementi indispensabili.
Si pensi ad esempio ad un’azienda inquadrata dal punto di vista previdenziale nel settore
industriale con meno di 15 dipendenti che versa regolarmente il contributo per la Cig ordinaria, posta in liquidazione volontaria, al fine di cessare l’attività, causa crisi consolidata.
Essa non potrà evidentemente accedere alla Cig straordinaria e neanche a quella ordinaria, poiché tale situazione di crisi non é un evento transitorio e non vi è la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa8. Infatti, l’art.1 della L. n.164/75 prevede che l’integrazione salariale sia dovuta in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore e agli operai ovvero da determinate situazioni di mercato (es. mancanza di lavoro, commesse, materie prime, revisione/sostituzione impianti, alluvioni, incendi ecc).
La transitorietà (fondata previsione di ripresa del lavoro) e la non imputabilità (all'evento non deve aver dato causa l'imprenditore o i suoi dipendenti) dell'evento sono, quindi, elementi indispensabili per l'ammissione alla Cig in deroga.
Dunque, almeno quando non sussistano le condizioni per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria (nel caso Cig ordinaria), tenendo conto che una delle casuali in base alle quali é possibile ricorrere alla Cig in deroga, prevista dall’Accordo Quadro per il 2011, è cessazione (anche parziale) dell’attività lavorativa, una domanda volta all’ottenimento della Cig in deroga per tale ragione dovrebbe essere accolta. Al riguardo sarebbe stato opportuno prevedere l’indicazione della documentazione da fornire quale prova dell’impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali ordinari per carenza del requisito della transitorietà dell’evento (ad esempio un parere scritto della sede INPS competente per territorio).
Vanno anche monitorati quei casi in cui le aziende che richiedono la CIG in deroga ai limiti di durata della CIGO, possano riacquistare nel corso del 2011 il diritto all’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria. Nell’eventuale nuova domanda di CIG in deroga dovrà essere indicata una data scadenza anteriore al momento in cui l’azienda riacquisti il diritto all’accesso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria.
Un’altra che appare una condicio sine qua non per l’accesso alla Cig in deroga, contenuta nelle modalità applicative dell’Accordo Quadro per il 2011, è il rispetto integrale dei contratti collettivi di ogni livello comprese le parti che regolamentano la bilateralità: quindi adesione all’Ente Bilaterale o relative compensazioni economiche ove esista una clausola contrattuale che la
preveda.
Infatti, nel documento si legge che “unitamente alle altre informazioni/dati richieste dalla
procedura per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, i datori di lavoro dovranno dichiarare di applicare integralmente i CCNL, contratti territoriali, contratti aziendali, comprensivi della parte che regolamenta la bilateralità ove esistente”.
Tuttavia, tale previsione appare quanto meno una forzatura in quanto si ritiene che solo il
legislatore possa, nel tentativo di estendere l’efficacia soggettiva dei contratti collettivi,
subordinare con l’emanazione di una legge ordinaria l’accesso agli ammortizzatori sociali a determinate condizioni10. Così si rischia di penalizzare quei datori di lavoro, e di conseguenza i loro lavoratori, che hanno operato scelte diverse circa l’applicazione dei contratti collettivi in virtù dei principi giurisprudenziali e dottrinali desunti dell’art.39 Cost. in forza dei quali “L'organizzazione sindacale è libera” - ma anche l’adesione alle associazioni sindacali - e delle elaborazioni giurisprudenziali che suddividono il contratto collettivo in parte obbligatoria e normativa.
Le Parti avrebbero dovuto limitare il contenuto dell’Accordo a quella che è intrinsecamente la sua funzione: gestionale-autorizzativa.
Requisiti individuali per l’accesso alla CIG in deroga
Per ciò che concerne i requisiti individuali che devono possedere i singoli lavoratori l’Accordo non si discosta da quanto previsto dalla legge n.281 del 21 dicembre 2010, la c.d. Legge di stabilità per il 2011 la quale ha confermato che per avere diritto al trattamento di CIG in deroga i lavoratori devono essere in possesso del requisito individuale di anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente.
Nell’Accordo si specifica altresì che per i lavoratori somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso una o più agenzie per il lavoro e per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.
Non si fa però menzione del caso in cui i lavoratori passino senza soluzione di continuità (ad esempio per incorporazione) da un datore di lavoro all’altro ed il nuovo datore di lavoro debba richiedere un periodo di Cassa in deroga.
Al riguardo si segnala che, per la regione Piemonte, l’INPS e la stessa regione nella circolare congiunta del 3 febbraio 2011 hanno stabilito che “in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo di azienda o di incorporazione, o assimilabili, che comporti un passaggio diretto, i periodi di lavoro precedenti tale operazione sin considerano utili ai fini del calcolo suddetto”. Si ritiene, quindi, che anche in Lombardia si possa operare in tal modo ma anche che sia doverosa una precisazione dell’INPS e della Regione in tal senso.
a cura di Matteo Mazzon
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
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venerdì 22 aprile 2011
La nuova CIG in deroga per il 2011 in Lombardia:
lunedì 18 aprile 2011
Lombardia: nuovo accordo di secondo livello sulla detassazione somme legate alla produttività.
In data 12 aprile 2011 la Confesercenti, la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e l’Uiltucs Uil, ai sensi dell’ art. 53, c. 1, D.L. n. 78/2010, hanno siglato un nuovo accordo territoriale valido per la regione Lombardia relativo all’applicazione della detassazione pari al 10% delle somme legate agli incrementi di produttività per l’anno 2011, che va a sostituire quello siglato il 7 aprile 2011.
L’accordo prevede:
A) Il recepimento delle disposizioni relative a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa di tutti i CCNL sottoscritti dalla Confesercenti nazionale e dalle associazioni nazionali ad essa aderenti, nonché quelli delle federazioni sindacali di categoria che hanno firmato l’accordo. Le disposizioni in oggetto si applicheranno per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011 alle aziende con sede legale e/o operativa in Lombardia.
B) rientrano nella definizione di istituti che producono incrementi di produttività:
• il lavoro straordinario
• il lavoro supplementare
• il lavoro a turni
• il lavoro notturno
• il lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro o i premi variabili di rendimento
• i compensi per clausole elastiche e flessibili.
C) le aziende che applicano integralmente i CCNL suindicati possono beneficiare della detassazione comunicando per iscritto alle sedi territoriali dell’Ente bilaterale regionale e alle RSA/RSU (o in mancanza ai dipendenti interessati) l’illustrazione degli istituti economici utilizzati secondo i criteri di cui alla lettera A).
D) le aziende che prevedono dei sistemi premianti aziendali non definiti dalla contrattazione territoriale o aziendale, possono beneficiare della detassazione dando comunicazione del sistema premiante utilizzato alle commissioni paritetiche, allargate alla presenza delle RSA/RSU, che dovranno valutare la coerenza del sistema rispetto a quanto definito alla lettera B).
E) la detassazione deve essere applicata dalle aziende a tutti i dipendenti, compresi quelli con contratto di somministrazione, anche se occupati presso sedi o unità produttive diverse dalla sede legale ancorché operanti in Lombardia.
L’accordo prevede:
A) Il recepimento delle disposizioni relative a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa di tutti i CCNL sottoscritti dalla Confesercenti nazionale e dalle associazioni nazionali ad essa aderenti, nonché quelli delle federazioni sindacali di categoria che hanno firmato l’accordo. Le disposizioni in oggetto si applicheranno per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011 alle aziende con sede legale e/o operativa in Lombardia.
B) rientrano nella definizione di istituti che producono incrementi di produttività:
• il lavoro straordinario
• il lavoro supplementare
• il lavoro a turni
• il lavoro notturno
• il lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro o i premi variabili di rendimento
• i compensi per clausole elastiche e flessibili.
C) le aziende che applicano integralmente i CCNL suindicati possono beneficiare della detassazione comunicando per iscritto alle sedi territoriali dell’Ente bilaterale regionale e alle RSA/RSU (o in mancanza ai dipendenti interessati) l’illustrazione degli istituti economici utilizzati secondo i criteri di cui alla lettera A).
D) le aziende che prevedono dei sistemi premianti aziendali non definiti dalla contrattazione territoriale o aziendale, possono beneficiare della detassazione dando comunicazione del sistema premiante utilizzato alle commissioni paritetiche, allargate alla presenza delle RSA/RSU, che dovranno valutare la coerenza del sistema rispetto a quanto definito alla lettera B).
E) la detassazione deve essere applicata dalle aziende a tutti i dipendenti, compresi quelli con contratto di somministrazione, anche se occupati presso sedi o unità produttive diverse dalla sede legale ancorché operanti in Lombardia.
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venerdì 11 febbraio 2011
Lombardia: ammortizzatori sociali in deroga fino al 31 marzo 2011
Come noto, la c.d. ‘legge di stabilità’ ha previsto la proroga, per il 2011 dell’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga. Di fatto, per un massimo di 12 mesi e sulla base di specifici accordi governativi, è possibile prorogare anche per il 2011 i trattamenti di integrazione al reddito già concessi nel corso del 2010 ai sensi all’articolo 2, comma 138, della Legge 191/2009.
Pertanto, a seguito dell’approvazione della nuova legge finanziaria, ed in attesa della definizione delle nuove e regole e modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011 da parte degli accordi governativi, la Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga in data 15 dicembre 2010 ha previsto un periodo transitorio entro il quale è ancora ammessa la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali in deroga.
Di fatto la sottocommissione ha esteso la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Lombardia fino al 31 marzo 2011, e pertanto agli stessi, continueranno ad applicarsi i precedenti accordi in materia.
Per quanto concerne la CIG in deroga la Sottocommissione ha previsto che le aziende e i datori di lavoro interessati possono presentare nuove domande di periodi di trattamento con scadenza massima il 31 marzo 2011.
Pertanto possono presentare nuove domande di CIG in deroga:
- Coloro che hanno già periodi di CIG in deroga autorizzati in scadenza o scaduti nel 2010 che intendono proporre nuove domande. Le suddette domande avranno decorrenza successiva al periodo autorizzato nel 2010 e scadenza entro il 31.03.2011;
- Coloro che hanno già presentato domande con scadenza il 31.12.2010 e non ancora autorizzate. Gli stessi possono presentare nuove domande con decorrenza dal 1.01.2011 e scadenza il 31.03.2011;
- Coloro che prestano per la prima volta una domanda. Si precisa che il periodo richiesto avrà in ogni caso scadenza il 31.03.2011.
Si precisa che le richieste dovranno essere presentate telematicamente con le stesse modalità precedentemente in vigore: pertanto troverà applicazione l’accordo quadro 4 maggio 2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010 nonché il Patto per le politiche attive 16 giugno 2009.
Di conseguenza, a seguito della suddetta richiesta, ai lavoratori dipendenti da titolari di unità operative anche artigiane e cooperative non rientranti nei requisiti d’accesso per i trattamenti di integrazione ordinari per la sospensione dell’attività lavorativa, verrà concesso, fino al 31 marzo, il suddetto incentivo al reddito.
In ogni caso gli accordi sindacali già stipulati con previsione di periodi di trattamento nell’anno 2011, possono ugualmente essere allegati alle nuove richieste anche se prevedono scadenze dei trattamenti oltre il 31 marzo 2011. Ai fini della richiesta verrà in ogni caso considerato il termine del 31 marzo.
Per quanto concerne la mobilità in deroga, per i lavoratori che hanno in corso trattamenti di mobilità in deroga, gli stessi verranno prorogati al 31 marzo 2011, entro il limite massimo di 12 mesi. Allo stesso modo potranno essere presentate nuove domande di trattamento da parte di lavoratori che sono in possesso dei requisiti richiesti.
Pertanto, a seguito dell’approvazione della nuova legge finanziaria, ed in attesa della definizione delle nuove e regole e modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011 da parte degli accordi governativi, la Sottocommissione Permanente Mobilità/Ammortizzatori Sociali in deroga in data 15 dicembre 2010 ha previsto un periodo transitorio entro il quale è ancora ammessa la possibilità di usufruire degli ammortizzatori sociali in deroga.
Di fatto la sottocommissione ha esteso la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione Lombardia fino al 31 marzo 2011, e pertanto agli stessi, continueranno ad applicarsi i precedenti accordi in materia.
Per quanto concerne la CIG in deroga la Sottocommissione ha previsto che le aziende e i datori di lavoro interessati possono presentare nuove domande di periodi di trattamento con scadenza massima il 31 marzo 2011.
Pertanto possono presentare nuove domande di CIG in deroga:
- Coloro che hanno già periodi di CIG in deroga autorizzati in scadenza o scaduti nel 2010 che intendono proporre nuove domande. Le suddette domande avranno decorrenza successiva al periodo autorizzato nel 2010 e scadenza entro il 31.03.2011;
- Coloro che hanno già presentato domande con scadenza il 31.12.2010 e non ancora autorizzate. Gli stessi possono presentare nuove domande con decorrenza dal 1.01.2011 e scadenza il 31.03.2011;
- Coloro che prestano per la prima volta una domanda. Si precisa che il periodo richiesto avrà in ogni caso scadenza il 31.03.2011.
Si precisa che le richieste dovranno essere presentate telematicamente con le stesse modalità precedentemente in vigore: pertanto troverà applicazione l’accordo quadro 4 maggio 2009 sugli ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010 nonché il Patto per le politiche attive 16 giugno 2009.
Di conseguenza, a seguito della suddetta richiesta, ai lavoratori dipendenti da titolari di unità operative anche artigiane e cooperative non rientranti nei requisiti d’accesso per i trattamenti di integrazione ordinari per la sospensione dell’attività lavorativa, verrà concesso, fino al 31 marzo, il suddetto incentivo al reddito.
In ogni caso gli accordi sindacali già stipulati con previsione di periodi di trattamento nell’anno 2011, possono ugualmente essere allegati alle nuove richieste anche se prevedono scadenze dei trattamenti oltre il 31 marzo 2011. Ai fini della richiesta verrà in ogni caso considerato il termine del 31 marzo.
Per quanto concerne la mobilità in deroga, per i lavoratori che hanno in corso trattamenti di mobilità in deroga, gli stessi verranno prorogati al 31 marzo 2011, entro il limite massimo di 12 mesi. Allo stesso modo potranno essere presentate nuove domande di trattamento da parte di lavoratori che sono in possesso dei requisiti richiesti.
martedì 28 dicembre 2010
Lombardia, ammortizzatori sociali in deroga garantiti fino a marzo 2011
Al via un periodo transitorio
Siglato per la Lombardia l’Accordo che disciplina l’acceso agli ammortizzatori in deroga fino al marzo 2011 delineando, in attesa della definitività della legge Finanziaria per il 2011, un regime transitorio.
Accordo 15/12/2010
Siglato per la Lombardia l’Accordo che disciplina l’acceso agli ammortizzatori in deroga fino al marzo 2011 delineando, in attesa della definitività della legge Finanziaria per il 2011, un regime transitorio.
Accordo 15/12/2010
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