Ministero del Lavoro, Nota 26/06/2011 n. 28
Distacco di lavoratori extracomunitari con prestazioni qualificate:
Con una nota del 27 Giugno, la n. 28, il Ministero del Lavoro interviene in merito alla disciplina dei lavoratori extracomunitari distaccati in Italia per lo svolgimento di prestazioni qualificate.
In questi casi alla domanda per l’autorizzazione all’ingresso per motivi di lavoro è necessario allegare una documentazione che attesti il rapporto commerciale tra distaccante e distaccatario.
Alla domanda va, inoltre, allegata documentazione attestante il limite temporale di svolgimento dell’attività lavorativa specializzata e le condizioni di lavoro previste nel rispetto della contrattazione collettiva e della legislazione italiana.
Per ciò che riguarda la qualifica dei lavoratori distaccati sono ritenuti titoli adeguati i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale, l’abilitazione a una specifica prestazione lavorativa, a condizione però che la qualifica raggiunta sia coerente con il tipo di attività che lo stesso è tenuto a svolgere in Italia.
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venerdì 1 luglio 2011
mercoledì 20 aprile 2011
Lavoratori extracomunitari: il datore di lavoro ha l’obbligo di controllare l’autenticità dei documenti
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 14390 del 19 dicembre 2010 e n. 431 del 14 gennaio 2011, in tema di sanzioni sull’occupazione di clandestini con permesso di soggiorno falso, ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro per non aver compiuto i dovuti accertamenti per verificare l’autenticità del permesso di soggiorno posseduto dal lavoratore extracomunitario.
In vero, da quanto emerge dalle sentenze, in capo al datore di lavoro, che procede all’assunzione di extracomunitari, sussiste un gravoso onore di diligenza che consiste nel controllare non solo l’identità del lavoratore , ma anche la regolarità dei documenti in possesso.
Tale verifica deve essere eseguita anche mediante il riscontro presso le pubbliche autorità preposte, Questura in primis.
Secondo quanto affermato dalle suddette pronunce giurisprudenziali, chi non adempie correttamente a tale onere, sarà ritenuto responsabile quantomeno per colpa e la conseguenza di tale omesso riscontro è l’applicazione delle sanzioni amministrative per il lavoro sommerso, laddove emerga in concreto una difformità tra identità dichiarata dal lavoratore e identità effettiva.
In vero, da quanto emerge dalle sentenze, in capo al datore di lavoro, che procede all’assunzione di extracomunitari, sussiste un gravoso onore di diligenza che consiste nel controllare non solo l’identità del lavoratore , ma anche la regolarità dei documenti in possesso.
Tale verifica deve essere eseguita anche mediante il riscontro presso le pubbliche autorità preposte, Questura in primis.
Secondo quanto affermato dalle suddette pronunce giurisprudenziali, chi non adempie correttamente a tale onere, sarà ritenuto responsabile quantomeno per colpa e la conseguenza di tale omesso riscontro è l’applicazione delle sanzioni amministrative per il lavoro sommerso, laddove emerga in concreto una difformità tra identità dichiarata dal lavoratore e identità effettiva.
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