Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2011, n. 7021
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7021/2011 ha sancito l’illegittimità del licenziamento per giusta causa del dipendente che ha svolto attività lavorativa presso altro datore nel corso del congedo parentale.
Sebbene la decisione possa apparire un po’ curiosa, il caso in questione riguarda un lavoratore che durante il congedo parentale ha prestato per 4 giorni attività lavorativa presso un’azienda concorrente a quella presso cui è assunto, vedendosi per questo comminato il licenziamento per giusta causa.
La Suprema Corte, in raccordo con il Tribunale d’appello, ha stabilito l’illegittimità del licenziamento ritenendo che non può considerarsi leso il vincolo fiduciario alla base di ogni rapporto di lavoro dal momento che la prestazione svolta durante il congedo parentale è stata breve ed occasionale, dovendosi, inoltre, tenere in considerazione anche la necessità del lavoratore di percepire una retribuzione che è esclusa nell’aspettativa parentale.
La Corte, inoltre, precisa che l’obbligo di fedeltà viene meno solo nel caso in cui l’attività prestata preveda l’utilizzo del bagaglio di conoscenze acquisite presso il datore di lavoro.
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martedì 10 maggio 2011
Licenziamento illegittimo per attività lavorativa svolta durante il congedo parentale
mercoledì 15 dicembre 2010
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E REINTEGRAZIONE IN UN LUOGO DI LAVORO DIFFERENTE
Secondo una recente sentenza della Cassazione, 23 novembre 2010, n. 23677, il lavoratore illegittimamente licenziato deve essere reintegrato nel posto di lavoro di provenienza in quanto ‘il trasferimento di sede del dipendente reintegrato, presupponendo la preventiva ammissione di questi nella prestazione della precedente attività lavorativa in ottemperanza del comando giudiziale, può concretizzarsi solo successivamente alla reintegrazione del lavoratore nel medesimo luogo di lavoro dal quale era stato allontanato’.
Di fatto, ‘l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nella mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato’.
Di fatto, ‘l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nella mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato’.
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