Qualora l'INAIL inviti presso i propri uffici gli assicurati per accertamenti medico-legali e amministrativi la norma prevede il pagamento di una diaria giornaliera.
I valori 2011 sono stati fissati nei seguenti importi.
- 7,28 euro per assenza di quattro ore che obbliga a consumare un pasto fuori residenza;
- 14,58 euro per assenza di un'intera giornata senza pernottamento;
- 28,43 euro per assenza di un'intera giornata con pernottamento.
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
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mercoledì 29 giugno 2011
INAIL: LE NUOVE DIARIE
martedì 21 giugno 2011
Edilizia: casi eccezionali in cui è possibile sostituire il DURC
INAIL, Nota 10/06/2011
Edilizia: casi eccezionali in cui è possibile sostituire il DURC
L’INAIL rende noto che è possibile rilasciare singole attestazioni di regolarità contributiva sostitutive del DURC ad imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ma non iscritte ad una delle Casse Edili aderenti alla CNCE, solo nelle specifiche ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria abbia espressamente riconosciuto la possibilità che, per il singolo caso, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità sostitutiva che accertino comunque la regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.
Edilizia: casi eccezionali in cui è possibile sostituire il DURC
L’INAIL rende noto che è possibile rilasciare singole attestazioni di regolarità contributiva sostitutive del DURC ad imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ma non iscritte ad una delle Casse Edili aderenti alla CNCE, solo nelle specifiche ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria abbia espressamente riconosciuto la possibilità che, per il singolo caso, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità sostitutiva che accertino comunque la regolarità contributiva nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.
mercoledì 27 aprile 2011
INAIL: massimali e i minimali 2011
L’INAIL ha fissato e reso noto i valori dei massimali e dei minimali di rendita per la determinazione dei premi per l’anno 2011.
TUTTI I SETTORI. Limiti di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive.
INDUSTRIA
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON STATALI
Dirigente = 93.58€ – Impiegato = 44.55€ – Operaio = 44.99€
ARTIGIANATO
Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€
CREDITO, ASSICURAZIONI E SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€
COMMERCIO
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale di 44.99 euro le retribuzioni effettive degli operai agricoli, le erogazioni speciali le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.
SETTORE INDUSTRIA
MINIMALE = 14.456.40 € MASSIMALE = 26847.60 €
LIMITE MINIMO GIORNALIERO = 44.49 €
LIMITE MINIMO MENSILE (considerando 26 gg lavorative) = 1156.74 €
SETTORE AGRICOLTURA
LIMITE MINIMO GIORNALIERO PER GLI OPERAI AGRICOLI = 39.58 €
Tale importo è aggiornato solo in base all’indice ISTAT non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale
LAVORATORI PARASUBORDINATI
LIMITE MENSILE MINIMALE = 1204.70 € MASSIMALE = 2237.30 €
(valido dal I luglio 2010 )
DIRIGENTI A TEMPO PIENO
LIMITE GIORNALIERO = 89.49 €
LIMITE MENSILE 2237.30 €
DIRIGENTI PART-TIME
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ORARIA = 11.19 €
TUTTI I SETTORI. Limiti di retribuzione giornaliera per la generalità delle retribuzioni effettive.
INDUSTRIA
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NON STATALI
Dirigente = 93.58€ – Impiegato = 44.55€ – Operaio = 44.99€
ARTIGIANATO
Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€
CREDITO, ASSICURAZIONI E SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€
COMMERCIO
Dirigente = 123.09€ – Impiegato = 44.99€ – Operaio = 44.99€
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale di 44.99 euro le retribuzioni effettive degli operai agricoli, le erogazioni speciali le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.
SETTORE INDUSTRIA
MINIMALE = 14.456.40 € MASSIMALE = 26847.60 €
LIMITE MINIMO GIORNALIERO = 44.49 €
LIMITE MINIMO MENSILE (considerando 26 gg lavorative) = 1156.74 €
SETTORE AGRICOLTURA
LIMITE MINIMO GIORNALIERO PER GLI OPERAI AGRICOLI = 39.58 €
Tale importo è aggiornato solo in base all’indice ISTAT non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale
LAVORATORI PARASUBORDINATI
LIMITE MENSILE MINIMALE = 1204.70 € MASSIMALE = 2237.30 €
(valido dal I luglio 2010 )
DIRIGENTI A TEMPO PIENO
LIMITE GIORNALIERO = 89.49 €
LIMITE MENSILE 2237.30 €
DIRIGENTI PART-TIME
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ORARIA = 11.19 €
venerdì 1 aprile 2011
Inail, i valori per calcolare i premi 2011
L’Inail, con la circolare n. 21 del 24 marzo 2011, ha diramato i dati, rivalutati per il 2011, dei premi assicurativi ordinari, dei premi speciali unitari nonché il minimale e il massimale di rendita.
Come di consueto, l’INAIL ha predisposto la circolare che fornisce i dati necessari per il corretto calcolo del premio assicurativo dovuto all’Istituto assicuratore. Nello specifico, pertanto, si comunicano per il 2011, considerata la variazione percentuale calcolata dall’ISTAT pari allo 1,6%,
- i limiti minimi di retribuzione giornaliera: € 44,95
- il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili: € 44,49
- il minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere: € 24,72
- lavoratori con contratto part-time: se l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' anno 2011 risulta pari a € 6,67
- lavoratori dell'area dirigenziale: dal 1° luglio 2010, l'imponibile orario (€ 89,49 : 8), giornaliero (€ 26.847,60 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Oraria: € 11,19
Giornaliera: € 89,49
Mensile: € 2.2.37,30
- lavoratori parasubordinati: dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi: Minimo € 1.204,70 e massimo mensile € 2.237,30
- prestazioni occasionali: dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero (€ 14.456,40 : 300; € 26.847,60 : 300) e mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Minimo e massimo giornaliero: € 48,19 - € 89,49
Minimo e massimo mensile: € 1.204,70 - € 2.237,30.
La circolare INAIL fornisce, infine, anche i valori dei premi speciali unitari e per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti.
Come di consueto, l’INAIL ha predisposto la circolare che fornisce i dati necessari per il corretto calcolo del premio assicurativo dovuto all’Istituto assicuratore. Nello specifico, pertanto, si comunicano per il 2011, considerata la variazione percentuale calcolata dall’ISTAT pari allo 1,6%,
- i limiti minimi di retribuzione giornaliera: € 44,95
- il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili: € 44,49
- il minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere: € 24,72
- lavoratori con contratto part-time: se l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' anno 2011 risulta pari a € 6,67
- lavoratori dell'area dirigenziale: dal 1° luglio 2010, l'imponibile orario (€ 89,49 : 8), giornaliero (€ 26.847,60 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Oraria: € 11,19
Giornaliera: € 89,49
Mensile: € 2.2.37,30
- lavoratori parasubordinati: dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi: Minimo € 1.204,70 e massimo mensile € 2.237,30
- prestazioni occasionali: dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero (€ 14.456,40 : 300; € 26.847,60 : 300) e mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
Minimo e massimo giornaliero: € 48,19 - € 89,49
Minimo e massimo mensile: € 1.204,70 - € 2.237,30.
La circolare INAIL fornisce, infine, anche i valori dei premi speciali unitari e per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti.
domenica 6 febbraio 2011
Inail: proroga al 28 febbraio delle istanze per la riduzione del tasso di premio per prevenzione
Le imprese che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi fissati dalla normativa vigente, possono richiedere all’Inail l’applicazione dell’agevolazione denominata “oscillazione per prevenzione”. L’Istituto ha completato la revisione del meccanismo agevolativo (operativo dal 2000) per
renderlo più appetibile ed è ormai prossima l’emanazione del relativo decreto ministeriale di recepimento.
Il termine per le domande è stato prorogato al 28 febbraio, nell’imminenza dell’entrata in vigore delle nuove norme, così da garantire una migliore gestione della fase transitoria.
renderlo più appetibile ed è ormai prossima l’emanazione del relativo decreto ministeriale di recepimento.
Il termine per le domande è stato prorogato al 28 febbraio, nell’imminenza dell’entrata in vigore delle nuove norme, così da garantire una migliore gestione della fase transitoria.
giovedì 27 gennaio 2011
INAIL calcolo dei premi per lavoratori all’estero
Con circolare 25 gennaio 2011, n. 11 l’I.N.A.I.L. ha stabilito che per tutto l’anno 2011, il calcolo dei premi dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con decreto 3 dicembre 2010.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
Pertanto, ai fini assicurativi INAIL, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali :
- Gli stati membri dell’U.E.;
- Gli stati ai quali si applicala normativa comunitaria;
- Gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
Pertanto, ai fini assicurativi INAIL, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali :
- Gli stati membri dell’U.E.;
- Gli stati ai quali si applicala normativa comunitaria;
- Gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
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Inail
venerdì 31 dicembre 2010
INAIL: riduzione del tasso medio di tariffa in attesa della proroga
Inail nota del 22/12/2010
L’INAIL, con la nota del 22/12/2010, facendo seguito alla delibera 79/2010, ha precisato che in attesa della pubblicazione sulla G.U. del decreto di approvazione della predetta delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.
Pertanto, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare, entro il 31 gennaio 2011, l’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa.
L’INAIL, con la nota del 22/12/2010, facendo seguito alla delibera 79/2010, ha precisato che in attesa della pubblicazione sulla G.U. del decreto di approvazione della predetta delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore.
Pertanto, le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro possono presentare, entro il 31 gennaio 2011, l’istanza di riduzione del tasso medio di tariffa.
domenica 28 novembre 2010
INAIL,Riduzione del tasso tariffario per chi ha migliorato la sicurezza in azienda
Entro il 31 gennaio 2011 le aziende, che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla vigente normativa, possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività).
La domanda va presentata sul rinnovato modulo OT/24, con il quale l'azienda deve comunicare, tra l'altro, la tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, protezione, attrezzature, macchine, impianti, sorveglianza sanitaria, formazione, ecc.).
(INAIL - Istruzioni n. 7625 del 20 ottobre 2010)
La domanda va presentata sul rinnovato modulo OT/24, con il quale l'azienda deve comunicare, tra l'altro, la tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, protezione, attrezzature, macchine, impianti, sorveglianza sanitaria, formazione, ecc.).
(INAIL - Istruzioni n. 7625 del 20 ottobre 2010)
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mercoledì 17 novembre 2010
Il voucher non è il minimo orario
Con la nota n. 6464/10, l’Inail interviene in materia di lavoro occasionale accessorio.
Tra l’altro, precisa che:
• il valore di un buono lavoro (voucher) non va riferito ad un'ora di prestazione e
• la comunicazione di attivazione del rapporto deve essere fatta una sola volta anche
se lo stesso si svolge con ciclicità.
Silvia Bradaschia e Tommaso Siracusano, in Il Sole 24 Ore, pag. 39
Tra l’altro, precisa che:
• il valore di un buono lavoro (voucher) non va riferito ad un'ora di prestazione e
• la comunicazione di attivazione del rapporto deve essere fatta una sola volta anche
se lo stesso si svolge con ciclicità.
Silvia Bradaschia e Tommaso Siracusano, in Il Sole 24 Ore, pag. 39
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