Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
lunedì 21 febbraio 2011
ARTIGIANI e COMMERCIANTI: I CONTRIBUTI INPS 2011, PRIMO APPUNTAMENTO IL 16 MAGGIO
Le aliquote per il corrente anno, rimaste invariate, risultano essere del 20% per gli artigiani e 20,09% per i commercianti. Per i coadiutori di età non superiore a 21 anni opera una riduzione di tre punti percentuali. Ne deriva che il contributo generale minimo annuo dovuto per la pensione (ad esso si devono aggiungere 62 centesimi al mese per il contributo di maternità) è di 2.917,84 euro per artigiani e 2.930,94 per commercianti. Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese è di 243,15 euro per artigiani e 244,24 per commercianti.
Il contributo per l'anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2010 per la quota eccedente il minimale di 14.552 euro in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 43.042 euro. Per i redditi superiori a tale cifra è sempre applicabile l'addizionale 1%.
I massimali. La normativa prevede due diversi tipi di massimale di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo per la pensione.
1) Il primo massimale di reddito annuo è pari a 71.737 euro; esso riguarda esclusivamente i soggetti iscritti all'INPS con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
2) Il secondo riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva; esso è non frazionabile in ragione mensile ed è pari a 93.622 euro.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per la pensione risulta nel 2011 pari a 14.634,35 euro per artigiani e 14.698,91per commercianti
Versamento a saldo. Il contributo è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza), ed è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2011, ai redditi 2011 da denunciare al fisco nel 2012).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Imprese con collaboratori. Se il titolare si avvale anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.
Termini e modalità di versamento. I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011.
(INPS - Circ. n. 34 del 10 febbraio 2011
venerdì 4 febbraio 2011
Artigiani e commercianti alla cassa per i versamenti 2011
Commercianti e artigiani chiamati al versamento dei contributi entro la data del prossimo 16 febbraio. Gli interessati stanno ricevendo i plichi contenenti la documentazione a tal fine necessaria.L’INPS ha ultimato la spedizione dei modd. F24 con scadenza 16 febbraio 2011, relativi alla quarta emissione 2010, predisposti per il versamento dei contributi dovuti per il 2010 ed anni precedenti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno. Inoltre, i soggetti indicati riceveranno quanto segue:
- titolari di partita IVA: prospetto di liquidazione contenente l'indicazione degli importi e delle causali dei versamenti nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi
- soggetti non titolari di partita IVA: anche i modelli F24; modelli che riguardano i versamenti relativi ai quattro trimestri dell'anno e degli acconti 2010.
I contribuenti interessati hanno ricevuto un plico contenente n. 5 modelli F24, corredati da un prospetto di liquidazione dei contributi con l'indicazione dei termini di versamento.
Il versamento previsto entro la data del 16 febbraio 2011 è relativo:
- al quarto trimestre 2010 in riferimento al minimale di reddito;
- alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi qualora dovuti
- al primo e secondo acconto 2010, in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale di reddito imponibile e contestualmente, le somme allo stesso titolo dovute per gli anni precedenti.
Le successive scadenze del 2011 sono
16 maggioSeconda ratarelativi al minimale di reddito per periodi pregressi 16 agostoTerza rata 16 novembreQuarta rata
Le aliquote di riferimento e la base imponibile dei contributi sono quelle comunicate nel 2010.
(Messaggio INPS 24/01/2010, n. 1561)
lunedì 22 febbraio 2010
ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUTI INPS 2010
L'Inps con Circ. n. 14 del 2 febbraio 2010 ha confermato anche per il 2010 le aliquote contributive al 20% per la pensione di artigiani e commercianti. Per questi ultimi a tale aliquota si aggiunge l'addizionale 0,09% per finanziare l'indennizzo INPS previsto per i commercianti in crisi che chiudono bottega. Confermato infine anche il contributo per la maternità previsto in 62 centesimi al mese (valore annuo: 7,44 euro).
Il reddito minimo annuo al di sotto del quale non si possono versare i contributi INPS quest'anno sale a 14.334 euro e su di esso si applicano le aliquote 20% di artigiani e 20,09% di commercianti.
Per i collaboratori familiari fino ai 21 anni di età si applica lo sconto di tre punti: rispettivamente 17% e 17,09%.
Per i periodi inferiori all'anni solare il contributo settimanale è rapportato a mese e risulta pari a 239,52 euro per gli artigiani e 240,60 euro per i commercianti (per i familiari fino a 21 anni: rispettivamente 203,69 e 204,76 euro).
Sopra il minimale. I contributi a percentuale sopra indicati devono essere direttamente calcolati dagli interessati (quelli fino al minimale infatti sono applicati direttamente dall'INPS e precalcolati sui modelli F24 o sui bollettini postali) a partire quindi da 14.334,01 euro e fino a 42.364 euro. Per i redditi superiori a tale ultima cifra si applica l'addizionale 1% e pertanto i contributi complessivi diventano: per artigiani 21% e 18%; per commercianti 21,09% e 18,09%.
Massimale di reddito. Il massimale di reddito annuo sopra il quale non sono più dovuti i contributi INPS sale quest'anno a 70.607 euro. Questo massimale non è frazionabile a mese, come il minimale e perciò deve essere rispettato anche se l'attività è svolta per un periodo inferiore all'anno. E il massimale, alla pari del minimale, deve essere riferito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non come cifra globale da riferire all'impresa stessa. Il predetto limite riguarda solo i soggetti iscritti all'INPS dopo l'anno 1995 e privi di precedenti assicurazioni obbligatorie. Se invece si tratta di lavoratori già assicurati prima del 1996 il massimale annuo è notevolmente più alto e si assesta su 92.147 euro, anch'esso non frazionabile a mese.
Contributo a saldo. Il contributo dovuto dagli interessati è calcolato sulla totalità dei redditi di imprese denunciati ai fini IRPEF (e non solo su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione artigiani e commercianti) ed è rapportato ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi per i contributi 2010 valgono i redditi 2010 da denunciare al fisco nel 2011). Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli sopra il minimale versati alle rispettive scadenze è inferiore alla totalità del redditi è dovuto un ulteriore contributo a saldo, da rimettere all'INPS entro gli stessi termini di pagamento dell'IRPEF.
Imprese con collaboratori. Se il titolare dell'impresa si avvale dell'attività di familiari collaboratori i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:
1) imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e di ogni singolo familiare vanno calcolati sulla quota di redditi denunciati da ciascuno ai fini fiscali;
2) aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire ad ogni collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali.
In ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale di impresa. I contributi vanno calcolati tenendo presente la quota di reddito di ciascuno.
Scadenze e modalità. I contributi sono versati tramite modello F24 alle quattro scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16 febbraio dell'anno 2011. Entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF sono dovuti i contributi sopra il minimale a titolo di saldo 2009, primo e secondo acconto 2010.