Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota n. 255658
del 27 dicembre 2011, ha confermato per il 2012 le misure del diritto annuale
dovute alle Camere di Commercio definite per il 2011 con decreto
interministeriale del 21 aprile 2011;
non cambiano pertanto né le misure fisse
né le fasce ed aliquote di fatturato, e vengono confermate le misure transitorie
definite lo scorso anno per quei soggetti per i quali le modifiche normative
introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in
passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle
misure stesse. In questo senso:
- per le imprese iscritte e per le imprese individuali
annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è
dovuto nella misura fissa di euro 88,00;
- per le imprese individuali iscritte nella sezione
ordinaria del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura
fissa di euro 200,00;
- per i soggetti iscritti al REA, non tenuti fino al 2010 ad
alcun versamento, il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di euro
30,00;
- per la sede legale di tutte le imprese iscritte nel
Registro delle imprese il diritto annuale è invece determinato applicando al
fatturato dell'esercizio 2011 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni
di fatturato:
Si ricorda inoltre che per le imprese con ragione di società
semplice non agricola e le società di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n.
96/2011, che fino al 2010 erano tenute al versamento di un diritto annuale in
misura fissa, il diritto annuale continua ad essere transitoriamente dovuto
nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato; tale misura si
riduce, sempre in via transitoria, alla metà per le imprese con ragione di
società semplice agricola.
Per le imprese non residenti, resta dovuto il diritto
camerale in riferimento alle eventuali unità locali e sedi secondarie esistenti
in Italia (110 euro per ciascuna unità locale e/o sede secondaria).
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