Il Ministero del Lavoro, con la nota 30 agosto 2010, prot. n.17879, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione ai lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale delle limitazioni previste dal D.lgs. n.66/03, art.13, in materia di lavoro notturno.
Tale disposizione, finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori, prevede, come limite massimo per il lavoro notturno, 8 ore di media nelle 24, calcolate su base settimanale, fatte salve diverse modalità di computo della media previste dalla contrattazione collettiva.
In riferimento ai lavoratori con contratto a tempo parziale di tipo verticale, situazione dove la prestazione è concentrata esclusivamente in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, il Ministero del Lavoro ritiene che il calcolo della media debba essere effettuato sulla base delle ore effettive del contratto e non sull’orario teorico previsto dal contratto collettivo.
Tale interpretazione trova giustificazione sulla considerazione che la media calcolata sull’orario teorico comporterebbe, per il lavoratore, il superamento della proporzione di 1/3 (8 ore su 24).
I giorni della settimana in cui il lavoratore a part-time verticale non lavora sono equiparati a una sospensione del rapporto di lavoro e non possono essere conteggiati ai fini della media.
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