L’Inps ha avviato la procedura di riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, circolare Inps n. 73 del 14 giugno 2010.
A seguito di uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle entrate, l’Inps ha provveduto all’invio di un prospetto di liquidazione dei contributi dovuti alla gestione separata relativi all’anno 2010 con importi e causali, allegando una nota esplicativa nella quale vengono illustrate le modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti e artigiani con partita iva.
Per i soggetti che non sono titolari di partita iva, sono stati spediti i modelli F24 per i versamenti.
Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedenti il minimale vanno versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per l’anno 2010 le scadenze sono fissate nel 16 giugno 2010 per il saldo 2009 ed il primo acconto 2010 e del 30 novembre 2010 per il secondo acconto 2010.
Viene ricordata la possibilità di procedere ai versamento nel più ampio termine del 16 luglio 2010 anziché entro il 16 giugno 2010, aggiungendo una maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interessi.
La maggiorazione dello 0,40%, ricorda la circolare, deve essere versata separatamente ai contributi con la causale “API” (artigiani) o “CPI” ( commercianti) e la codeline Inps utilizzata per il versamento del conseguente contributo.
Il reddito imponibile da prendere in considerazione risulta pari al totale di redditi d’impresa conseguiti nell’anno 2009, al netto delle eventuali perdite sostenute nei precedenti periodi d’imposta e scomputate nei redditi dell’anno di cui trattasi.
Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alla gestione artigiani o commercianti, la quota imponibile è data dalla quota di utili attribuita dalla società al socio stesso od anche dalla quota di reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Per i contribuenti minimi la base imponibile per il calcolo dei contributi prende a riferimento il reddito lordo conseguito al netto delle perdite riferite agli anni precedenti.
La rateizzazione è limitata alla quota di contributi relativo al reddito eccedente il minimale imponibile; pertanto la stessa non si applica alla quota base di contributi calcolata all’interno del minimale anche se l’interessato non ha ancora provveduto al relativo versamento.
La prima rata, va versata entro il termine per il versamento del saldo e/o dell’acconto. Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.
Il pagamento rateale ha comunque come termine ultimo il mese di novembre 2010.
Si ricorda che il pagamento rateale prevede la maggiorazione per il di ferimento pari all’importo dello 0,40% a cui deve essere aggiunta la quota interessi, da applicare ad ogni singola rata al tasso dello 0,5 per cento calcolato su base mensile.
Gli interessi vanno indicati e versati separatamente dai contributi secondo le causali che vengono espressamente richiamate nella circolare in commento.
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