Il parente o l’affine che provvede ad accompagnare il disabile grave ricoverato in casa di cura ad una visita medica presso una struttura esterna, ha diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33 , comma 3, della legge n. 104/92, messaggio Inps n. 14.480 del 28 maggio 2010.
La questione è particolarmente significativa e riguarda degli aspetti di carattere generale legati all’assistenza del familiare con handicap grave ricoverato a tempo pieno in una casa di cura.
Questi soggetti spesso necessitano di una serie di visite mediche che necessariamente devono essere sostenute al di fuori della casa di cura. Può accadere che la casa di cura, oltre al servizio residenziale, offra anche quello di assistenza e di accompagnamento alle visite mediche presso le strutture esterne . Qualora questo servizio non venga reso dalla casa di cura, necessariamente devono occuparsene i familiari del soggetto ricoverato.
In questo caso, il parente o l’affine del soggetto ha pienamente diritto a godere dei permessi orari di cui all’art. 33, co. 3 della legge n. 104/92, così come ampiamente chiarito nella risposta ad istanza d’interpello n. 13 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La risposta ministeriale aveva superato la preclusione al diritto per il familiare di un soggetto ricoverato in una casa di cura a tempo pieno di godere dei permessi di cui alla legge n. 104/92, sulla base di una considerazione di ordine comune che prende atto che il tempo sottratto all’attività lavorativa viene comunque speso in un’attività di assistenza che il Legislatore ha inteso tutelare e valorizzare mediante la concessione di permessi orari.
La nota ministeriale sottolinea comunque la necessità che l’accompagnamento presso una struttura esterna del familiare disabile sia motivato e comunque giustificato mediante la produzione di apposita certificazione medica.
Il messaggio Inps precisa che il lavoratore interessato a beneficiare dei permessi di cui all’art. 33, co. 3 della legge n. 104/92, è tenuto a presentare regolare domanda preventivamente al godimento dei permessi stessi.
Il Messaggio Inps, affronta in questa parte, tutta una serie di aspetti tecnico procedurali che attengono all’istruttoria interna ai fini del rilascio dell’autorizzazione al godimento dei benefici.
In particolare l’operatore Inps dovrà acquisire la domanda e verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa, procederà a validare una serie di campi in attesa della documentazione.
La documentazione probante, ai fini della concessione del diritto a beneficiare dei permessi di cui alla legge n. 104/92, riguarda sia la dichiarazione della casa di cura, di affidamento del soggetto disabile in condizione di gravità ai familiari, affinché lo accompagnino presso una struttura sanitaria esterna per la visita medica.
Al fine della fruizione dei permessi in questione, il familiare/ affine dovrà produrre in busta chiusa la documentazione sopra indicata, apponendo sulla stessa la dicitura “ contiene documenti di natura sensibile da visionare a cura del Centro medico legale”.
In attesa del rilascio dell’autorizzazione il lavoratore potrà assentarsi ad altro titolo e solo successivamente convertire il motivo dell’assenza in permesso per assistenza del disabile in condizione di gravità.
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
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lunedì 31 maggio 2010
venerdì 28 maggio 2010
Indirizzi Inps per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola anno 2009
Per le domande di disoccupazione agricola riferite all’anno 2009, e per le quali l’Inps sta procedendo a definire la relativa istruttoria,vengono fornite indicazioni con il messaggio n. 13.212 del 14 maggio 2010.
Viene ricordato come anche per l’anno in corso sia stato stipulata una convenzione con gli enti di patronato per fissare i criteri di acquisizione telematica delle domande di disoccupazione agricola di competenza 2009.
Per gli acconti sul pagamento degli assegni per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli, viene richiamata il precedente messaggio n. 739/2010 con le quali venivano fornite istruzioni.
Al riguardo le singole sedi Inps dovranno valutare l’opportunità a concedere l’acconto in questione.
Dal prossimo anno viene chiarito nel messaggio in argomento, che gli acconti non potranno più essere concessi. Ne consegue che il modello di domanda solitamente utilizzato per la richiesta ( Prest.agr.21 TP) sarà conseguentemente modificato.
Nel messaggio viene ribadito, sulla scorta del chiarimento pervenuto dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, che ai trattamenti speciali agricoli, di cui all’art. 25 della legge n. 457/72 e all’art. 7 della legge n. 37/77 non è applicabile il tetto massimo indennizzabile.
Una parte del messaggio viene riservata ai lavoratori stranieri ed in particolare ai cittadini extracomunitari.
Per i cittadini extracomunitari provenienti da Paesi con i quali non sono in atto convenzioni in materia contributiva e che risultino titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non sono assicurati contro la disoccupazione involontaria e per l’assegno per il nucleo familiare.
Diversamente, i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che svolgono anche attività stagionale, sono assicurati anche con riferimento alla disoccupazione involontaria e per l’assegno per il nucleo familiare.
A tal fine varrà come discriminante, la presenza del lavoratore sugli elenchi degli stranieri in permesso di soggiorno per lavoro stagionale, inviato periodicamente all’inps dal Ministero dell’Interno.
Per i cittadini comunitari viene precisato che ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola non viene richiesto al lavoratore di dare dimostrazione riguardo all’assolvimento degli obblighi relativi all’iscrizione anagrafica di cui al d.lgs. n. 30/2007.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, viene valutata la compatibilità con lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ai fini dell’indennità di disoccupazione agricola.
Qualora l’importo netto dei compensi derivanti dall’esecuzione di lavoro accessorio, non superi i 3 mila euro netti nell’anno solare, non vi saranno a carico del lavoratore detrazioni di sorta.
Viceversa, nell’ipotesi in cui venisse superato tale limite , la somma eccedente dovrà essere rapportata al salario medio giornaliero utilizzato per il calcolo della prestazione al fine di individuare le giornate che debbono essere considerate indennizzabili.
Viene ricordato come anche per l’anno in corso sia stato stipulata una convenzione con gli enti di patronato per fissare i criteri di acquisizione telematica delle domande di disoccupazione agricola di competenza 2009.
Per gli acconti sul pagamento degli assegni per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli, viene richiamata il precedente messaggio n. 739/2010 con le quali venivano fornite istruzioni.
Al riguardo le singole sedi Inps dovranno valutare l’opportunità a concedere l’acconto in questione.
Dal prossimo anno viene chiarito nel messaggio in argomento, che gli acconti non potranno più essere concessi. Ne consegue che il modello di domanda solitamente utilizzato per la richiesta ( Prest.agr.21 TP) sarà conseguentemente modificato.
Nel messaggio viene ribadito, sulla scorta del chiarimento pervenuto dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, che ai trattamenti speciali agricoli, di cui all’art. 25 della legge n. 457/72 e all’art. 7 della legge n. 37/77 non è applicabile il tetto massimo indennizzabile.
Una parte del messaggio viene riservata ai lavoratori stranieri ed in particolare ai cittadini extracomunitari.
Per i cittadini extracomunitari provenienti da Paesi con i quali non sono in atto convenzioni in materia contributiva e che risultino titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non sono assicurati contro la disoccupazione involontaria e per l’assegno per il nucleo familiare.
Diversamente, i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che svolgono anche attività stagionale, sono assicurati anche con riferimento alla disoccupazione involontaria e per l’assegno per il nucleo familiare.
A tal fine varrà come discriminante, la presenza del lavoratore sugli elenchi degli stranieri in permesso di soggiorno per lavoro stagionale, inviato periodicamente all’inps dal Ministero dell’Interno.
Per i cittadini comunitari viene precisato che ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola non viene richiesto al lavoratore di dare dimostrazione riguardo all’assolvimento degli obblighi relativi all’iscrizione anagrafica di cui al d.lgs. n. 30/2007.
Per i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, viene valutata la compatibilità con lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ai fini dell’indennità di disoccupazione agricola.
Qualora l’importo netto dei compensi derivanti dall’esecuzione di lavoro accessorio, non superi i 3 mila euro netti nell’anno solare, non vi saranno a carico del lavoratore detrazioni di sorta.
Viceversa, nell’ipotesi in cui venisse superato tale limite , la somma eccedente dovrà essere rapportata al salario medio giornaliero utilizzato per il calcolo della prestazione al fine di individuare le giornate che debbono essere considerate indennizzabili.
giovedì 27 maggio 2010
Corresponsione dell’assegno per nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali periodo 1°giugno 2010 – 30 giugno 2011
Con la circolare n. 69 del 26 maggio 2010, l’Inps provvede a comunicare gli importi aggiornati degli assegni per il nucleo familiare per il periodo che va dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2011.
Tale rivalutazione, come noto, è contenuta nella legge n. 153/88 che stabilisce una relazione tra reddito familiare e importo dell’assegno da riconoscere ai soggetti beneficiari.
La legge sopra riportata prevede che i livelli di redditi familiare, ai fini della corresponsione dell’assegno, vengano rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall’Istat intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
L’Inps comunica che sulla base delle rilevazioni Istat, la variazione intervenuta tra l’anno 2008 e l’anno 2009 è stata pari alllo 0,7%.
Prendendo a riferimento la variazione sopra indicata, l’Inps ha provveduto a rivalutare i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2009-30 luglio 2010.
I dati sono stati riportati nelle varie tabelle da prendere a riferimento sulla base delle tipologie dei nuclei familiari interessati e sono allegati alla circolare Inps n. 69/2010.
Tali importi devono essere presi a riferimento per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione da corrispondere ai lavoratori che ne hanno titolo.
Tale rivalutazione, come noto, è contenuta nella legge n. 153/88 che stabilisce una relazione tra reddito familiare e importo dell’assegno da riconoscere ai soggetti beneficiari.
La legge sopra riportata prevede che i livelli di redditi familiare, ai fini della corresponsione dell’assegno, vengano rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall’Istat intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
L’Inps comunica che sulla base delle rilevazioni Istat, la variazione intervenuta tra l’anno 2008 e l’anno 2009 è stata pari alllo 0,7%.
Prendendo a riferimento la variazione sopra indicata, l’Inps ha provveduto a rivalutare i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2009-30 luglio 2010.
I dati sono stati riportati nelle varie tabelle da prendere a riferimento sulla base delle tipologie dei nuclei familiari interessati e sono allegati alla circolare Inps n. 69/2010.
Tali importi devono essere presi a riferimento per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione da corrispondere ai lavoratori che ne hanno titolo.
La sanzione amministrativa per impiego irregolare
Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2010, n. 11215
Una recente pronuncia della Cassazione fornisce occasione per alcune importanti considerazioni nell’ambito delle sanzioni previste in caso di accertamento ispettivo di impiego irregolare di personale non denunciato nelle registrazioni o documentazioni obbligatorie.
La prima è l’applicazione della sanzione più favorevole in caso di successione di leggi nel tempo, in base al medesimo principio del favor rei vigente in materia di sanzioni tributarie. L’apparato delle sanzioni irrogabili in caso di accertato impiego di lavoratori irregolari è stato infatti oggetto di diverse modifiche legislative e pronunce giurisprudenziali.
Nel 2002 è stata introdotta la sanzione amministrativa (assai onerosa) dal 200% al 400% del costo del lavoro per ogni lavoratore irregolare calcolato sulla base dei CCNL vigenti e per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno dell’accertamento e la data di constatazione della violazione.
A seguito del successivo intervento della Corte costituzionale, la sanzione è rimasta riferita al predetto periodo, ma prevedendo la possibilità di una concreta prova contraria a carico del datore di lavoro che il lavoratore sia stato impiegato in nero per un periodo inferiore a quello stabilito dalla legge, con rilevante riduzione dell’ammontare della sanzione. La presunzione legale divenne così da assoluta a relativa. Tale prova è stata definita “impossibile” (cd. probatio diabolica), in quanto l’unico strumento idoneo per vincere la presunzione è la prova testimoniale, che non è ammessa nel processo tributario.
Sul punto, la sentenza in esame afferma che non può essere considerata valida come prova contraria il verbale della Direzione Provinciale del Lavoro che, a seguito dell’accertamento ispettivo, indica quale data di inizio del rapporto il giorno stesso di stesura del verbale.
Dal 4 luglio 2006 sono entrate in vigore nuove disposizioni sanzionatorie che hanno modificato la competenza dell’ente irrogatore (trasferita dall’Agenzia delle Entrate alla Direzionale Provinciale del Lavoro) e hanno posto questioni, anche complesse, in merito alla successione di leggi applicabili nel tempo.
La nuova cd. “maxi sanzione” per il lavoro sommerso è stata prevista in aggiunta alle sanzioni già previste dalla normativa in vigore per la specifica violazione accertata e in misura compresa tra €1.500 a €12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di €150 per ciascuna giornata di effettivo lavoro accertata in sede ispettiva (non in via automatica). In più, per l’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore è stato introdotto un minimo sanzionatorio di €3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Con particolare riguardo alla successione di leggi nel tempo, per le violazioni contestate prima del 4 luglio 2006 trova applicazione il medesimo principio sancito per le sanzioni tributarie, il principio del favor rei. Secondo tale principio, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, sempre che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già definitivo.
La norma sanzionatoria effettivamente più favorevole dovrà essere individuata mettendo a confronto le due disposizioni per individuare quella che dà il minore importo, tenendo conto di tutti gli elementi esistenti nel caso concreto della violazione accertata.
Va tenuta presente la sola ipotesi per la quale non può trovare applicazione il favor rei, vale a dire, la notifica di un atto di contestazione contenente, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e la loro entità nonchè i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
Riferimenti: Legge n. 248/2006 art. 36bis, co. 7, lett. a) b); Legge n. 73/2002, art. 3, co. 3; Risoluzione Agenzia Entrate n. 211/2009; Circolare Agenzia Entrate n. 56/2008; Corte costituzionale sentenza 4 aprile 2005, n. 144; Cass., sez. lav., n. 1994/2005.
Una recente pronuncia della Cassazione fornisce occasione per alcune importanti considerazioni nell’ambito delle sanzioni previste in caso di accertamento ispettivo di impiego irregolare di personale non denunciato nelle registrazioni o documentazioni obbligatorie.
La prima è l’applicazione della sanzione più favorevole in caso di successione di leggi nel tempo, in base al medesimo principio del favor rei vigente in materia di sanzioni tributarie. L’apparato delle sanzioni irrogabili in caso di accertato impiego di lavoratori irregolari è stato infatti oggetto di diverse modifiche legislative e pronunce giurisprudenziali.
Nel 2002 è stata introdotta la sanzione amministrativa (assai onerosa) dal 200% al 400% del costo del lavoro per ogni lavoratore irregolare calcolato sulla base dei CCNL vigenti e per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno dell’accertamento e la data di constatazione della violazione.
A seguito del successivo intervento della Corte costituzionale, la sanzione è rimasta riferita al predetto periodo, ma prevedendo la possibilità di una concreta prova contraria a carico del datore di lavoro che il lavoratore sia stato impiegato in nero per un periodo inferiore a quello stabilito dalla legge, con rilevante riduzione dell’ammontare della sanzione. La presunzione legale divenne così da assoluta a relativa. Tale prova è stata definita “impossibile” (cd. probatio diabolica), in quanto l’unico strumento idoneo per vincere la presunzione è la prova testimoniale, che non è ammessa nel processo tributario.
Sul punto, la sentenza in esame afferma che non può essere considerata valida come prova contraria il verbale della Direzione Provinciale del Lavoro che, a seguito dell’accertamento ispettivo, indica quale data di inizio del rapporto il giorno stesso di stesura del verbale.
Dal 4 luglio 2006 sono entrate in vigore nuove disposizioni sanzionatorie che hanno modificato la competenza dell’ente irrogatore (trasferita dall’Agenzia delle Entrate alla Direzionale Provinciale del Lavoro) e hanno posto questioni, anche complesse, in merito alla successione di leggi applicabili nel tempo.
La nuova cd. “maxi sanzione” per il lavoro sommerso è stata prevista in aggiunta alle sanzioni già previste dalla normativa in vigore per la specifica violazione accertata e in misura compresa tra €1.500 a €12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di €150 per ciascuna giornata di effettivo lavoro accertata in sede ispettiva (non in via automatica). In più, per l’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore è stato introdotto un minimo sanzionatorio di €3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Con particolare riguardo alla successione di leggi nel tempo, per le violazioni contestate prima del 4 luglio 2006 trova applicazione il medesimo principio sancito per le sanzioni tributarie, il principio del favor rei. Secondo tale principio, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, sempre che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già definitivo.
La norma sanzionatoria effettivamente più favorevole dovrà essere individuata mettendo a confronto le due disposizioni per individuare quella che dà il minore importo, tenendo conto di tutti gli elementi esistenti nel caso concreto della violazione accertata.
Va tenuta presente la sola ipotesi per la quale non può trovare applicazione il favor rei, vale a dire, la notifica di un atto di contestazione contenente, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e la loro entità nonchè i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
Riferimenti: Legge n. 248/2006 art. 36bis, co. 7, lett. a) b); Legge n. 73/2002, art. 3, co. 3; Risoluzione Agenzia Entrate n. 211/2009; Circolare Agenzia Entrate n. 56/2008; Corte costituzionale sentenza 4 aprile 2005, n. 144; Cass., sez. lav., n. 1994/2005.
mercoledì 26 maggio 2010
Contributi previdenziali: riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione
Un aspetto fondamentale nel pagamento dei debiti contributivi è rappresentato dai termini della prescrizione estintiva, decorsi i quali le somme oggetto della prescrizione non possono più essere versate.
La materia dell’estinzione per prescrizione dei crediti/debiti in materia previdenziale è stata oggetto di importanti modifiche a seguito di una legge di riforma entrata in vigore il 17 agosto 1995 (Legge n. 335/1995).
Proprio in quest’ambito segnaliamo un’importante pronuncia della Corte di Cassazione che afferma due rilevanti conseguenze che si producono nell’ipotesi di presentazione tardiva (oltre i termini prescritti, all’epoca dei fatti, giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento) prima del 31 dicembre 1995 della denuncia contributiva mensile mod. DM10.
Il primo è l’interruzione del termine di prescrizionale decennale in corso relativo alle somme pagate.
Il secondo è il mantenimento dello stesso termine di prescrizione decennale dei crediti relativi ai periodi indicati anche per il futuro, termine che inizia a decorrere dalla data di presentazione tardiva del DM10. Ciò in quanto la data di presentazione cade nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 31 dicembre 1995, vale a dire prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 1996) del nuovo termine prescrizionale di 5 anni.
Per comprendere meglio la questione, va ricordato che, a seguito della citata modifica normativa, dal 1° gennaio 1996 è stato abbreviato da 10 a 5 anni il termine di prescrizione dei contributi pensionistici obbligatori, compreso il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, salve denunce da parte del lavoratore (o dei suoi superstiti). Per i restanti contributi assistenziali si applica il termine di 5 anni.
I nuovi termini prescrizionali di 5 anni – per espressa previsione di legge – si applicano anche ai contributi relativi a periodi precedenti al 17/08/1995 (data di entrata in vigore della legge di riforma).
Unica eccezione è costituita da atti interruttivi già compiuti o procedure iniziate in applicazione della normativa precedente.
Ciò determina che è essenziale poter individuare l’epoca in cui sia iniziata una procedura con efficacia interruttiva della prescrizione, se un determinato atto interruttivo sia stato compiuto e, prima ancora, se un determinato atto abbia un’efficacia interruttiva della prescrizione o meno.
Hanno efficacia interruttiva della prescrizione (decennale) un atto disposto dall’INPS per il recupero del credito e, in talune ipotesi, anche un atto di riconoscimento del debito, come affermato nella pronuncia in esame. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale accolto dall’INPS, qualora la denuncia contributiva sia presentata prima della scadenza del termine di versamento, non si produce tale efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto il termine prescrizionale non è iniziato a decorrere.
Riferimenti: Codice Civile artt. 2943 e 2944; Legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10; Cass., Sezz. Un., 4 marzo 2008, n. 5784; Cass., Sez. Lav., n. 19334/2003; Cass., Sez. Lav., n. 14826/2002.
La materia dell’estinzione per prescrizione dei crediti/debiti in materia previdenziale è stata oggetto di importanti modifiche a seguito di una legge di riforma entrata in vigore il 17 agosto 1995 (Legge n. 335/1995).
Proprio in quest’ambito segnaliamo un’importante pronuncia della Corte di Cassazione che afferma due rilevanti conseguenze che si producono nell’ipotesi di presentazione tardiva (oltre i termini prescritti, all’epoca dei fatti, giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento) prima del 31 dicembre 1995 della denuncia contributiva mensile mod. DM10.
Il primo è l’interruzione del termine di prescrizionale decennale in corso relativo alle somme pagate.
Il secondo è il mantenimento dello stesso termine di prescrizione decennale dei crediti relativi ai periodi indicati anche per il futuro, termine che inizia a decorrere dalla data di presentazione tardiva del DM10. Ciò in quanto la data di presentazione cade nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 31 dicembre 1995, vale a dire prima dell’entrata in vigore (1° gennaio 1996) del nuovo termine prescrizionale di 5 anni.
Per comprendere meglio la questione, va ricordato che, a seguito della citata modifica normativa, dal 1° gennaio 1996 è stato abbreviato da 10 a 5 anni il termine di prescrizione dei contributi pensionistici obbligatori, compreso il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro, salve denunce da parte del lavoratore (o dei suoi superstiti). Per i restanti contributi assistenziali si applica il termine di 5 anni.
I nuovi termini prescrizionali di 5 anni – per espressa previsione di legge – si applicano anche ai contributi relativi a periodi precedenti al 17/08/1995 (data di entrata in vigore della legge di riforma).
Unica eccezione è costituita da atti interruttivi già compiuti o procedure iniziate in applicazione della normativa precedente.
Ciò determina che è essenziale poter individuare l’epoca in cui sia iniziata una procedura con efficacia interruttiva della prescrizione, se un determinato atto interruttivo sia stato compiuto e, prima ancora, se un determinato atto abbia un’efficacia interruttiva della prescrizione o meno.
Hanno efficacia interruttiva della prescrizione (decennale) un atto disposto dall’INPS per il recupero del credito e, in talune ipotesi, anche un atto di riconoscimento del debito, come affermato nella pronuncia in esame. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale accolto dall’INPS, qualora la denuncia contributiva sia presentata prima della scadenza del termine di versamento, non si produce tale efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto il termine prescrizionale non è iniziato a decorrere.
Riferimenti: Codice Civile artt. 2943 e 2944; Legge n. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10; Cass., Sezz. Un., 4 marzo 2008, n. 5784; Cass., Sez. Lav., n. 19334/2003; Cass., Sez. Lav., n. 14826/2002.
martedì 25 maggio 2010
Obblighi contributivi per il part-time del settore edile
Circolare Fondazione Studi CDL 24/05/2010, n. 8
Ha sollevato non poche perplessità un recente intervento dell’INPS in merito agli obblighi contributivi per i contratti part-time stipulati in violazione dei limiti numerici stabiliti dal vigente CCNL Industria Edile 18/06/2008.
La disposizione contrattuale in questione prevede, in attesa dell’adozione di altri criteri di congruità da parte delle Casse edili, il limite numerico del 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (full-time e part-time). Il limite si applica alle assunzioni effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione contrattuale, escludendo i contratti già sottoscritti alla predetta data. Tuttavia, è comunque ammesso almeno un operaio a tempo parziale, se non è superato il limite del 30% degli operai a tempo pieno.
Secondo il discutibile orientamento espresso dall’INPS, in un’evidente ottica repressiva e ispettiva, i contratti stipulati al di fuori di questi limiti violano le disposizioni del CCNL comportando l’applicazione della contribuzione virtuale, ovvero calcolata su una retribuzione commisurata al numero di ore settimanali a tempo pieno.
Sul punto è stato evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro come lo stesso Istituto abbia affermato in precedenti interventi il principio generale in base al quale i limiti posti dal contratto collettivo (numero di ore minimo [CCNL Terziario] e percentuale massima di assunzioni part-time [CCNL Edilizia Industria]) non possono modificare la base imponibile contributiva calcolata in proporzione all’orario effettivamente svolto, rispetto alla quale maturerà progressivamente l’importo della futura pensione. Inoltre, sempre secondo la disciplina previdenziale di legge dei rapporti part-time, la retribuzione minima oraria si determina con la seguente formula: minimale giornaliero X 6 gg. ÷ normale orario a tempo pieno.
Non esistono infatti disposizioni di legge che stabiliscono, direttamente o indirettamente, dei limiti numerici ai contratti part-time né attribuiscono delega alla contrattazione collettiva.
E’ del tutto fondato sostenere quanto affermato dalla Fondazione Studi CDL in merito alla legittima applicazione della contribuzione virtuale nell’esclusiva ipotesi in cui in sede di accertamento ispettivo sia concretamente accertato che il contratto di lavoro part-time non corrisponde all’effettiva prestazione del lavoratore.
Attiene ad un diverso profilo, senza alcuna modifica o interferenza nelle suddette regole di determinazione della base imponibile previdenziale, la questione relativa alla perdita delle agevolazioni contributive posta in evidenza dall’INPS. La Finanziaria per il 2007 ha infatti affermato il principio costituzionale di legittimo riconoscimento di benefici contributivi, a condizione che il datore di lavoro operi nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, come noto, dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assolvimento degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Di conseguenza, come sottolineato dall’INPS, in caso di accertamento ispettivo del superamento dei limiti numerici posti dal contratto collettivo, il datore di lavoro dovrà restituire i benefici contributivi fruiti con riferimento ai lavoratori part-time che superano la percentuale e con effetto dal periodo di paga successivo alla data del superamento del limite.
Riferimenti: Legge n. 296/2006, art. 1, co. 1175 (Finanziaria 2007); D.Lgs. n. 61/2000, art. 9; Legge n. 341/1995, art. 29; DM 16 dicembre 1996; Circolare INPS n. 6/2010; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2008; Messaggio n. 5143/2005; Circolare INPS n. 269/1995.
Ha sollevato non poche perplessità un recente intervento dell’INPS in merito agli obblighi contributivi per i contratti part-time stipulati in violazione dei limiti numerici stabiliti dal vigente CCNL Industria Edile 18/06/2008.
La disposizione contrattuale in questione prevede, in attesa dell’adozione di altri criteri di congruità da parte delle Casse edili, il limite numerico del 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (full-time e part-time). Il limite si applica alle assunzioni effettuate dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione contrattuale, escludendo i contratti già sottoscritti alla predetta data. Tuttavia, è comunque ammesso almeno un operaio a tempo parziale, se non è superato il limite del 30% degli operai a tempo pieno.
Secondo il discutibile orientamento espresso dall’INPS, in un’evidente ottica repressiva e ispettiva, i contratti stipulati al di fuori di questi limiti violano le disposizioni del CCNL comportando l’applicazione della contribuzione virtuale, ovvero calcolata su una retribuzione commisurata al numero di ore settimanali a tempo pieno.
Sul punto è stato evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro come lo stesso Istituto abbia affermato in precedenti interventi il principio generale in base al quale i limiti posti dal contratto collettivo (numero di ore minimo [CCNL Terziario] e percentuale massima di assunzioni part-time [CCNL Edilizia Industria]) non possono modificare la base imponibile contributiva calcolata in proporzione all’orario effettivamente svolto, rispetto alla quale maturerà progressivamente l’importo della futura pensione. Inoltre, sempre secondo la disciplina previdenziale di legge dei rapporti part-time, la retribuzione minima oraria si determina con la seguente formula: minimale giornaliero X 6 gg. ÷ normale orario a tempo pieno.
Non esistono infatti disposizioni di legge che stabiliscono, direttamente o indirettamente, dei limiti numerici ai contratti part-time né attribuiscono delega alla contrattazione collettiva.
E’ del tutto fondato sostenere quanto affermato dalla Fondazione Studi CDL in merito alla legittima applicazione della contribuzione virtuale nell’esclusiva ipotesi in cui in sede di accertamento ispettivo sia concretamente accertato che il contratto di lavoro part-time non corrisponde all’effettiva prestazione del lavoratore.
Attiene ad un diverso profilo, senza alcuna modifica o interferenza nelle suddette regole di determinazione della base imponibile previdenziale, la questione relativa alla perdita delle agevolazioni contributive posta in evidenza dall’INPS. La Finanziaria per il 2007 ha infatti affermato il principio costituzionale di legittimo riconoscimento di benefici contributivi, a condizione che il datore di lavoro operi nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In particolare, come noto, dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), all’assolvimento degli altri obblighi di legge e al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Di conseguenza, come sottolineato dall’INPS, in caso di accertamento ispettivo del superamento dei limiti numerici posti dal contratto collettivo, il datore di lavoro dovrà restituire i benefici contributivi fruiti con riferimento ai lavoratori part-time che superano la percentuale e con effetto dal periodo di paga successivo alla data del superamento del limite.
Riferimenti: Legge n. 296/2006, art. 1, co. 1175 (Finanziaria 2007); D.Lgs. n. 61/2000, art. 9; Legge n. 341/1995, art. 29; DM 16 dicembre 1996; Circolare INPS n. 6/2010; Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2008; Messaggio n. 5143/2005; Circolare INPS n. 269/1995.
Computabilità nella quota di riserva del lavoratore normodotato divenuto inabile dopo la stipulazione del contratto di lavoro
Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, direzione generale per l’attività ispettiva, con risposta ad istanza d’interpello n. 17/2010 del 24 maggio 2010, interviene sulla materia della computabilità del lavoratore assunto come normodotato e divenuto inabile dopo la stipulazione del contratto di lavoro.
L’istanza, presenta dalla FISE Assoambiente, Associazione imprese servizi ambientali, riguarda la computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma, del lavoratore assunto come normodotato e divenuto successivamente inabile nel corso dello svolgimento del rapporto.
Oggetto del quesito è il momento in cui si determina la computabilità nell’aliquota dell’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999, ossia se questa si determina come effetto diretto della visita medica svolta presso l’ASL che accerti che la riduzione della capacità lavorativa, abbia di fatto superato la soglia del 60%. Inoltre, sempre nell’istanza, si chiede se il certificato di ottemperanza rilasciato ai fini della partecipazione alle gare pubbliche tenga conto del lavoratore di venuto disabile dal giorno della visita medica anche se tale lavoratore non risulta inserito nei prospetti informativi inviati nell’arco temporale intercorrente tra la visita medica comprovante l’inabilità e la certificazione.
Al riguardo, il Ministero, parte dal dato testuale dell’art. 3 della legge n. 68/99 prevede che i lavoratori che sono divenuti inabili a seguito dell’infortunio e della malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 a condizione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, a condizione che l’inabilità non sia dipesa dall’inadempimento del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Al riguardo, la risposta ad istanza d’interpello in primo luogo, ricorda come il DL 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, abbia abrogato la certificazione di ottemperanza rilasciata dagli uffici competenti.
Pertanto, concentrando l’attenzione sulla questione considerata , viene rimarcata la necessità di concentrare l’attenzione che ai fini della verifica della condizione di inabilità superiore al 60% di un lavoratore normodotato divenuto inabile nel corso del rapporto di lavoro, è indispensabile che il soggetto che rilasci la certificazione sia in grado di attestare entrambi i requisiti ( inabilità superiore al 60% e assenza di responsabilità datoriale).
L’istanza, presenta dalla FISE Assoambiente, Associazione imprese servizi ambientali, riguarda la computabilità nella quota di riserva ex art. 4, comma 4, della legge n. 68/1999 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla norma, del lavoratore assunto come normodotato e divenuto successivamente inabile nel corso dello svolgimento del rapporto.
Oggetto del quesito è il momento in cui si determina la computabilità nell’aliquota dell’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 68/1999, ossia se questa si determina come effetto diretto della visita medica svolta presso l’ASL che accerti che la riduzione della capacità lavorativa, abbia di fatto superato la soglia del 60%. Inoltre, sempre nell’istanza, si chiede se il certificato di ottemperanza rilasciato ai fini della partecipazione alle gare pubbliche tenga conto del lavoratore di venuto disabile dal giorno della visita medica anche se tale lavoratore non risulta inserito nei prospetti informativi inviati nell’arco temporale intercorrente tra la visita medica comprovante l’inabilità e la certificazione.
Al riguardo, il Ministero, parte dal dato testuale dell’art. 3 della legge n. 68/99 prevede che i lavoratori che sono divenuti inabili a seguito dell’infortunio e della malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 a condizione che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, a condizione che l’inabilità non sia dipesa dall’inadempimento del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Al riguardo, la risposta ad istanza d’interpello in primo luogo, ricorda come il DL 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, abbia abrogato la certificazione di ottemperanza rilasciata dagli uffici competenti.
Pertanto, concentrando l’attenzione sulla questione considerata , viene rimarcata la necessità di concentrare l’attenzione che ai fini della verifica della condizione di inabilità superiore al 60% di un lavoratore normodotato divenuto inabile nel corso del rapporto di lavoro, è indispensabile che il soggetto che rilasci la certificazione sia in grado di attestare entrambi i requisiti ( inabilità superiore al 60% e assenza di responsabilità datoriale).
lunedì 24 maggio 2010
Le tutele e i diritti dei lavoratori colpiti da patologie oncologiche
Dossier Ministero del Lavoro 7 maggio 2010
Nella quinta giornata nazionale dedicata al malato oncologico (che si celebra il 16 maggio per iniziativa della FAVO, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito istituzionale alcuni approfondimenti per ricordare le tutele dei lavoratori che siano colpiti da patologie oncologiche e dei loro familiari.
Accertamento dello stato di invalidità
L’accertamento dello stato di invalidità a seguito di visita medica presso l’apposita commissione ASL è propedeutico all’esercizio del diritto alle agevolazioni normative e ai benefici economici previsti.
L’iter di accertamento dello stato di invalidità di soggetti colpiti da patologie oncologiche è stato velocizzato. La Commissione medica dell’ASL è tenuta a fissare la data della visita di accertamento entro 15 dalla data di presentazione della domanda. Il verbale di accertamento dovrà essere emesso nei successivi 15 giorni con immediata efficacia ai fini dell’ammissione ai benefici connessi al riconosciuto stato di handicap.
Inoltre, dal 2010 è stata resa operativa una nuova procedura unificata a livello regionale e per tutti gli Enti interessati per l’accertamento dell’invalidità civile nonchè la verifica e l’erogazione degli specifici benefici. Le domande per le prestazioni assistenziali possono essere presentate direttamente all'INPS, in via telematica, per il tramite dei medici di famiglia ed altri soggetti qualificati ed autorizzati.
Periodo di comporto
In caso di frequenti o prolungate assenze per malattia del lavoratore il datore di lavoro non può procedere con il licenziamento (con preavviso) prima che sia trascorso il periodo di tutela stabilito dalla contrattazione collettiva e sancito dal Codice Civile (art. 2110). Contratti collettivi, quali Commercio Confcommercio/Confesercenti, Chimici farmaceutici Industria, Alimentari Industria e Artigianato, disciplinano specifiche tutele per i casi di malattie gravi dei lavoratori (prolungamento del periodo di comporto, possibilità di conservazione del posto di lavoro fruendo di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita una volta esaurito il comporto ecc.) che dovranno dunque essere opportunamente verificati.
Trasformazione dell’orario di lavoro
Per agevolare il mantenimento del contesto lavorativo e sociale nel quale è già inserito, il lavoratore colpito da patologie oncologiche ha diritto alla trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a part-time (orizzontale o verticale) e viceversa. La residua capacità lavorativa dovrà essere accertata da apposita commissione medica dell’ASL.
L’accoglimento della sua richiesta di variazione d’orario costituisce un obbligo da parte del datore di lavoro, anche qualora sussistano contrarie esigenze aziendali che tuttavia possono essere evidenziate nell’atto di accettazione.
La nuova articolazione dell’orario di lavoro dovrà rispettare prioritariamente le esigenze del lavoratore malato e l’accordo di passaggio al tempo parziale dovrà essere convalidato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, come previsto in via generale in materia di part-time.
Nel momento in cui migliora lo stato di salute del lavoratore con recupero della sua capacità lavorativa, questi avrà diritto al ripristino dell’orario di lavoro a tempo pieno o ad una variazione in aumento delle ore part-time.
È chiaramente salva ogni disposizione di miglior favore prevista dalla contrattazione collettiva e individuale e da regolamenti aziendali.
I più stretti familiari di lavoratori affetti da malattie oncologiche (coniuge, figli e genitori) hanno a loro volta un diritto di precedenza alla trasformazione ad orario ridotto del rapporto di lavoro. In forza di tale diritto, tra diverse domande di riduzione dell’orario di lavoro deve essere valutata in via preferenziale e d’urgenza la domanda presentata dal familiare del malato oncologico.
Permessi per handicap grave
Il lavoratore riconosciuto dalla commissione medica ASL affetto da stato di grave invalidità potrà beneficiare di appositi permessi ed esercitare il diritto al trasferimento nella sede aziendale più vicina alla propria dimora.
I permessi retribuiti sono riconosciuti a carico dell’INPS nella misura di 2 ore giornaliere (ridotti a 1 ora se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6) o, in alternativa, di 3 giorni lavorativi mensili (frazionabili anche ad ore), consegnando all’INPS e al datore di lavoro l’apposita modulistica (Hand3 – SR09).
Analoghi permessi spettano ai familiari (il modulo Hand2 – SR08 è scaricabile dal sito dell’INPS) nella misura di 3 giorni lavorativi mensili, anche frazionati ad ore, in caso di grave invalidità di coniuge, figli maggiorenni, parenti e affini maggiori di 3 anni di età.
Permessi per cure mediche
Il lavoratore che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% ha diritto altresì ad un congedo straordinario per cure mediche, fino a 30 giorni annui, retribuito a carico del datore di lavoro. Il congedo non rientra nella maturazione del periodo di comporto.
Congedi per gravi infermità e motivi familiari
In caso di grave infermità (documentata) dei familiari del lavoratore (coniuge, parente entro il secondo grado, anche non convivente, e componente della famiglia anagrafica) la legge riconosce 3 giorni lavorativi all'anno di permesso retribuito dal datore di lavoro. Il permesso deve essere fruito entro 7 giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a specifici interventi terapeutici.
In alternativa al permesso retribuito, il lavoratore può concordare diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori ai 3 giorni.
I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone con grave handicap.
Per gravi patologie dei componenti della propria famiglia anagrafica e di parenti o affini entro il terzo grado, anche non conviventi, affetti da handicap i lavoratori possono richiedere altresì un periodo di congedo, continuativo o frazionato, di durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.
Il procedimento per la richiesta e concessione dei permessi è regolato dai contratti collettivi di settore.
Ai fini della fruizione del congedo deve essere presentata idonea documentazione sanitaria (certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico). E' considerato idoneo il certificato redatto dallo specialista, purchè si tratti di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle ASL, contenente la qualificazione medico-legale dello stato di grave infermità e la descrizione degli elementi della diagnosi clinica.
L’azienda è tenuta, entro 5 giorni dalla concessione del congedo, a comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro i nominativi dei dipendenti che ne fruiscono e, al termine del rapporto di lavoro, a rilasciare attestazione del periodo di congedo fruito. Il licenziamento intimato a causa della domanda o della fruizione dei congedi per gravi infermità e motivi familiari è nullo.
Invalidità civile
Qualora al lavoratore sia riconosciuto lo stato di invalidità civile dalla commissione medica dell’ASL, il suo rapporto di lavoro può essere computato ai fini della copertura delle quote di riserva cui l’azienda è tenuta in base al numero di occupati previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio (Legge n. 68/1999), sempre che sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa almeno del 60%.
Riferimenti: Codice Civile artt. 2110 (comporto per malattia) e 2118 (recesso con preavviso); D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), art. 46; D.Lgs. n. 61/2000, art. 12 (part-time); Legge n. 53/2000, art. 4; DM n. 278/2000 (congedi per gravi infermità); D.Lgs. n. 151/2001, art. 54 (nullità del licenziamento); Legge n. 68/1999, art. 4 (collocamento obbligatorio); Legge n. 104/1992, art. 33 (permessi per handicap); Legge n. 509/1988, art. 10; Nota Ministero del Lavoro 5 dicembre 2006, Prot. n. 6893; Circolare Ministero del Lavoro n. 40/2005.
Nella quinta giornata nazionale dedicata al malato oncologico (che si celebra il 16 maggio per iniziativa della FAVO, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia), il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito istituzionale alcuni approfondimenti per ricordare le tutele dei lavoratori che siano colpiti da patologie oncologiche e dei loro familiari.
Accertamento dello stato di invalidità
L’accertamento dello stato di invalidità a seguito di visita medica presso l’apposita commissione ASL è propedeutico all’esercizio del diritto alle agevolazioni normative e ai benefici economici previsti.
L’iter di accertamento dello stato di invalidità di soggetti colpiti da patologie oncologiche è stato velocizzato. La Commissione medica dell’ASL è tenuta a fissare la data della visita di accertamento entro 15 dalla data di presentazione della domanda. Il verbale di accertamento dovrà essere emesso nei successivi 15 giorni con immediata efficacia ai fini dell’ammissione ai benefici connessi al riconosciuto stato di handicap.
Inoltre, dal 2010 è stata resa operativa una nuova procedura unificata a livello regionale e per tutti gli Enti interessati per l’accertamento dell’invalidità civile nonchè la verifica e l’erogazione degli specifici benefici. Le domande per le prestazioni assistenziali possono essere presentate direttamente all'INPS, in via telematica, per il tramite dei medici di famiglia ed altri soggetti qualificati ed autorizzati.
Periodo di comporto
In caso di frequenti o prolungate assenze per malattia del lavoratore il datore di lavoro non può procedere con il licenziamento (con preavviso) prima che sia trascorso il periodo di tutela stabilito dalla contrattazione collettiva e sancito dal Codice Civile (art. 2110). Contratti collettivi, quali Commercio Confcommercio/Confesercenti, Chimici farmaceutici Industria, Alimentari Industria e Artigianato, disciplinano specifiche tutele per i casi di malattie gravi dei lavoratori (prolungamento del periodo di comporto, possibilità di conservazione del posto di lavoro fruendo di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita una volta esaurito il comporto ecc.) che dovranno dunque essere opportunamente verificati.
Trasformazione dell’orario di lavoro
Per agevolare il mantenimento del contesto lavorativo e sociale nel quale è già inserito, il lavoratore colpito da patologie oncologiche ha diritto alla trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno a part-time (orizzontale o verticale) e viceversa. La residua capacità lavorativa dovrà essere accertata da apposita commissione medica dell’ASL.
L’accoglimento della sua richiesta di variazione d’orario costituisce un obbligo da parte del datore di lavoro, anche qualora sussistano contrarie esigenze aziendali che tuttavia possono essere evidenziate nell’atto di accettazione.
La nuova articolazione dell’orario di lavoro dovrà rispettare prioritariamente le esigenze del lavoratore malato e l’accordo di passaggio al tempo parziale dovrà essere convalidato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, come previsto in via generale in materia di part-time.
Nel momento in cui migliora lo stato di salute del lavoratore con recupero della sua capacità lavorativa, questi avrà diritto al ripristino dell’orario di lavoro a tempo pieno o ad una variazione in aumento delle ore part-time.
È chiaramente salva ogni disposizione di miglior favore prevista dalla contrattazione collettiva e individuale e da regolamenti aziendali.
I più stretti familiari di lavoratori affetti da malattie oncologiche (coniuge, figli e genitori) hanno a loro volta un diritto di precedenza alla trasformazione ad orario ridotto del rapporto di lavoro. In forza di tale diritto, tra diverse domande di riduzione dell’orario di lavoro deve essere valutata in via preferenziale e d’urgenza la domanda presentata dal familiare del malato oncologico.
Permessi per handicap grave
Il lavoratore riconosciuto dalla commissione medica ASL affetto da stato di grave invalidità potrà beneficiare di appositi permessi ed esercitare il diritto al trasferimento nella sede aziendale più vicina alla propria dimora.
I permessi retribuiti sono riconosciuti a carico dell’INPS nella misura di 2 ore giornaliere (ridotti a 1 ora se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6) o, in alternativa, di 3 giorni lavorativi mensili (frazionabili anche ad ore), consegnando all’INPS e al datore di lavoro l’apposita modulistica (Hand3 – SR09).
Analoghi permessi spettano ai familiari (il modulo Hand2 – SR08 è scaricabile dal sito dell’INPS) nella misura di 3 giorni lavorativi mensili, anche frazionati ad ore, in caso di grave invalidità di coniuge, figli maggiorenni, parenti e affini maggiori di 3 anni di età.
Permessi per cure mediche
Il lavoratore che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% ha diritto altresì ad un congedo straordinario per cure mediche, fino a 30 giorni annui, retribuito a carico del datore di lavoro. Il congedo non rientra nella maturazione del periodo di comporto.
Congedi per gravi infermità e motivi familiari
In caso di grave infermità (documentata) dei familiari del lavoratore (coniuge, parente entro il secondo grado, anche non convivente, e componente della famiglia anagrafica) la legge riconosce 3 giorni lavorativi all'anno di permesso retribuito dal datore di lavoro. Il permesso deve essere fruito entro 7 giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a specifici interventi terapeutici.
In alternativa al permesso retribuito, il lavoratore può concordare diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori ai 3 giorni.
I permessi sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone con grave handicap.
Per gravi patologie dei componenti della propria famiglia anagrafica e di parenti o affini entro il terzo grado, anche non conviventi, affetti da handicap i lavoratori possono richiedere altresì un periodo di congedo, continuativo o frazionato, di durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.
Il procedimento per la richiesta e concessione dei permessi è regolato dai contratti collettivi di settore.
Ai fini della fruizione del congedo deve essere presentata idonea documentazione sanitaria (certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico). E' considerato idoneo il certificato redatto dallo specialista, purchè si tratti di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle ASL, contenente la qualificazione medico-legale dello stato di grave infermità e la descrizione degli elementi della diagnosi clinica.
L’azienda è tenuta, entro 5 giorni dalla concessione del congedo, a comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro i nominativi dei dipendenti che ne fruiscono e, al termine del rapporto di lavoro, a rilasciare attestazione del periodo di congedo fruito. Il licenziamento intimato a causa della domanda o della fruizione dei congedi per gravi infermità e motivi familiari è nullo.
Invalidità civile
Qualora al lavoratore sia riconosciuto lo stato di invalidità civile dalla commissione medica dell’ASL, il suo rapporto di lavoro può essere computato ai fini della copertura delle quote di riserva cui l’azienda è tenuta in base al numero di occupati previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio (Legge n. 68/1999), sempre che sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa almeno del 60%.
Riferimenti: Codice Civile artt. 2110 (comporto per malattia) e 2118 (recesso con preavviso); D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), art. 46; D.Lgs. n. 61/2000, art. 12 (part-time); Legge n. 53/2000, art. 4; DM n. 278/2000 (congedi per gravi infermità); D.Lgs. n. 151/2001, art. 54 (nullità del licenziamento); Legge n. 68/1999, art. 4 (collocamento obbligatorio); Legge n. 104/1992, art. 33 (permessi per handicap); Legge n. 509/1988, art. 10; Nota Ministero del Lavoro 5 dicembre 2006, Prot. n. 6893; Circolare Ministero del Lavoro n. 40/2005.
giovedì 20 maggio 2010
Iscrizione Enpals per dipendenti da case da giuoco e da palestre
I soggetti che vanno iscritti all’enpals obbligatoriamente, sono sensibilmente aumentati a seguito dell’approvazione del DM 15 marzo 2005 che ha inserito tra gli assicurati, una serie di soggetti precedentemente esclusi dall’assicurazione, circolare Inps n. 66 del 18 maggio 2010.
Stiamo parlando di soggetti per i quali in passato era scontata l’iscrizione all’Inps ma che a seguito dell’intervento normativo hanno visto determinarsi l’obbligo di iscrizione all’Enpals.
Le categorie di cui trattasi sono le seguenti;
1. impiegati e operai dipendenti da casa da giuoco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alal ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
2. impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi.
Per i lavoratori di cui al punto 1), è intervenuto l’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il quale ha stabilito che i lavoratori che prestano l’attività lavorativa in qualità di impiegati e operai dipendenti da case da giuoco e dalle sale di scommesse, devono essere ai fini previdenziali obbligatoriamente iscritti presso l’Enpals, sempre che l’attività della sale da gioco e delle sale scommesse sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro.
Ed è proprio questo il requisito che determina per il soggetto, il discrimine tr iscrizione all’inps o all’Enpals.
Questo perché qualora non vi fosse autonomia per l’attività esercitata, e quindi di fatto il lavoratore venisse impiegato anche in altra attività tipica dell’esercizio commerciale, in questo caso l’azienda sarebbe classificata ai fini previdenziali nel settore terziario e i dipendenti conseguentemente sarebbero assicurati presso l’Inps.
Tale condizione prescinde dal tipo di scommessa che si andrebbe a porre in essere.
Per i prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono obbligatoriamente iscrivibili all’Enpals a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro ( autonomo o subordinato), a condizione che l’attività venga resa presso ippodromi o cinodromi ovvero presso le sale da corsa e le agenzie ippiche.
Per i lavoratori addetti a impianti sportivi, vanno ricompresi gli impiegati, gli operai, gli istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi sferisteri campi sportivi autodromi vanno iscritti obbligatoriamente all’Enpals.
Anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi sono da ricomprendere tra i soggetti da iscrivere all’Enpals.
Un discorso a parte deve essere fatto per le palestre che svolgono attività estetica in via esclusiva o di recupero motorio continueranno ad essere inquadrate nel settore terziario o artigiano con obbligo di assicurazione all’inps dei propri dipendenti.
Per i titolari di impresa artigiana che svolgono le attività sopra indicate, viene mantenuta ferma l’obbligo di iscrizione contributiva presso l’Inps nella gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
Qualora l’impresa artigiana assuma anche dipendenti, questi dovranno essere iscritti ai fini pensionistici all’Inps o all’Enpals secondo i criteri sopra esposti e che vengono ripresi in toto dalla circolare in argomento.
Stiamo parlando di soggetti per i quali in passato era scontata l’iscrizione all’Inps ma che a seguito dell’intervento normativo hanno visto determinarsi l’obbligo di iscrizione all’Enpals.
Le categorie di cui trattasi sono le seguenti;
1. impiegati e operai dipendenti da casa da giuoco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alal ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
2. impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi.
Per i lavoratori di cui al punto 1), è intervenuto l’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il quale ha stabilito che i lavoratori che prestano l’attività lavorativa in qualità di impiegati e operai dipendenti da case da giuoco e dalle sale di scommesse, devono essere ai fini previdenziali obbligatoriamente iscritti presso l’Enpals, sempre che l’attività della sale da gioco e delle sale scommesse sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro.
Ed è proprio questo il requisito che determina per il soggetto, il discrimine tr iscrizione all’inps o all’Enpals.
Questo perché qualora non vi fosse autonomia per l’attività esercitata, e quindi di fatto il lavoratore venisse impiegato anche in altra attività tipica dell’esercizio commerciale, in questo caso l’azienda sarebbe classificata ai fini previdenziali nel settore terziario e i dipendenti conseguentemente sarebbero assicurati presso l’Inps.
Tale condizione prescinde dal tipo di scommessa che si andrebbe a porre in essere.
Per i prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono obbligatoriamente iscrivibili all’Enpals a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro ( autonomo o subordinato), a condizione che l’attività venga resa presso ippodromi o cinodromi ovvero presso le sale da corsa e le agenzie ippiche.
Per i lavoratori addetti a impianti sportivi, vanno ricompresi gli impiegati, gli operai, gli istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi sferisteri campi sportivi autodromi vanno iscritti obbligatoriamente all’Enpals.
Anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi sono da ricomprendere tra i soggetti da iscrivere all’Enpals.
Un discorso a parte deve essere fatto per le palestre che svolgono attività estetica in via esclusiva o di recupero motorio continueranno ad essere inquadrate nel settore terziario o artigiano con obbligo di assicurazione all’inps dei propri dipendenti.
Per i titolari di impresa artigiana che svolgono le attività sopra indicate, viene mantenuta ferma l’obbligo di iscrizione contributiva presso l’Inps nella gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
Qualora l’impresa artigiana assuma anche dipendenti, questi dovranno essere iscritti ai fini pensionistici all’Inps o all’Enpals secondo i criteri sopra esposti e che vengono ripresi in toto dalla circolare in argomento.
Contributi obbligatori 2010 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Stabiliti gli importi per la contribuzione previdenziale e assicurativa per l’anno 2010 per una serie di figure di lavoratori autonomi che operano nel settore agricolo, circolare Inps n. 65 del 17 maggio 2010.
Si tratta dei coltivatori diretti, dei coloni, dei mezzadri e degli imprenditori agricoli professionali i quali versano la contribuzione I.V.S. sulla base del reddito convenzionale come indicato nella tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.
Le aziende sono incluse in una fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito convenzionale medio, come stabilito annualmente con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli, per il numero delle giornate indicate nella tabella D, nella quale deve essere preso a riferimento la fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda , applicando le aliquote percentuali come di seguito indicate:
Con apposito decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 aprile 2010, è stato determinato il reddito medio convenzionale nella misura di € 50,35 per l’anno 2010.
Le aliquote da applicare per l’anno 2010, non sono cambiate rispetto agli anni precedenti e di seguito sono riassunte:
1. 18,30 ( ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
2. 15,30% ( ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
In considerazione del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma della legge 2 agosto 1990, n. 223, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità vecchiaia e superstiti dovute per l’anno 2010 dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli, ammontano rispettivamente a :
• Per i maggiori di anni 21
• 20,30% ( per le zone normali);
• 17,30% ( per i territori montani e le zone svantaggiate);
• per i minori di anni 21
• 17,80% ( per le zone normali);
• 12,80% ( per i territori montani e le zone svantaggiate);
Il contributo di maternità per l’anno 2010 è stabilito nella misura di € 7,49.
Per quanto riguarda la contribuzione Inail, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2010 resta fermo nella misura capitaria annua di :
• € 768,50 ( per le zone normali);
• €532,18( per i territori montani e le zone svantaggiate)
Si tratta dei coltivatori diretti, dei coloni, dei mezzadri e degli imprenditori agricoli professionali i quali versano la contribuzione I.V.S. sulla base del reddito convenzionale come indicato nella tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.
Le aziende sono incluse in una fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito convenzionale medio, come stabilito annualmente con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli, per il numero delle giornate indicate nella tabella D, nella quale deve essere preso a riferimento la fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda , applicando le aliquote percentuali come di seguito indicate:
Con apposito decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 aprile 2010, è stato determinato il reddito medio convenzionale nella misura di € 50,35 per l’anno 2010.
Le aliquote da applicare per l’anno 2010, non sono cambiate rispetto agli anni precedenti e di seguito sono riassunte:
1. 18,30 ( ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
2. 15,30% ( ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
In considerazione del contributo addizionale del 2% previsto dall’art. 12, ultimo comma della legge 2 agosto 1990, n. 223, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità vecchiaia e superstiti dovute per l’anno 2010 dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli, ammontano rispettivamente a :
• Per i maggiori di anni 21
• 20,30% ( per le zone normali);
• 17,30% ( per i territori montani e le zone svantaggiate);
• per i minori di anni 21
• 17,80% ( per le zone normali);
• 12,80% ( per i territori montani e le zone svantaggiate);
Il contributo di maternità per l’anno 2010 è stabilito nella misura di € 7,49.
Per quanto riguarda la contribuzione Inail, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2010 resta fermo nella misura capitaria annua di :
• € 768,50 ( per le zone normali);
• €532,18( per i territori montani e le zone svantaggiate)
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