Circolare Ministero dell’Interno n. 6020 del 15/09/2010
L’articolo 8 della Direttiva 2004/114/CE, ai commi 4bis e 4ter, riconosce allo studente straniero già soggiornante in un altro stato membro la possibilità di fare ingresso in Italia al fine di proseguire gli studi ovvero di svolgere un corso di studi complementare ad un programma già svolto, senza l’obbligo di premunirsi del visto di ingresso per studio.
Qualora la permanenza superi i tre mesi, lo stesso dovrà richiedere il corrispondente permesso di soggiorno.
In maniera analoga, lo studente straniero regolarmente soggiornante in Italia potrà proseguire in un altro Stato il percorso di studi, anche per periodi superiore ai tre mesi.
Qualora il soggiorno all’estero si protrae per oltre sei mesi, lo straniero dovrà documentare l’assenza dall’Italia con la seguente documentazione:
• certificazione, rilasciata dalle stesse Autorità accademiche nazionali, attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientri nel programma di studi precedentemente approvato o complementare ad esso;
• certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro;
• certificazione che attesta il regolare svolgimento di parte del programma si studi nel Paese UE.
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lunedì 27 settembre 2010
Assunzione disabili a tempo determinato senza giustificazioni
Sentenza n. 13285 del 31 maggio 2010
La Suprema Corte, con la sentenza n. 13285 del maggio 2010, per la prima volta si pronuncia sull’assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile, nella fattispecie disabile psichico che, sulla base di una specifica previsione della convenzione stipulata tra l’impresa assumente e la P.A., non soggiace all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001.
In vero, la nuova disciplina di cui alla L. n. 68/1999 si propone l’obiettivo della promozione e dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato, come le convenzioni tra datore di lavoro e uffici competenti.
Tali accordi, qualificati come normativa speciale, contengono un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali la cui disciplina di legge è finalizzata, attraverso la previsione di tempi e modalità delle assunzioni che il datore si impegna ad effettuare, in particolare nei riguardi di soggetti affetti da particolari inabilità.
Pertanto, la collocazione delle modalità del contratto a termine tra altre misure derogatorie rispetto alla disciplina generale dei relativi istituti, in un'ottica di collocamento mirato del soggetto disabile, e la ratio giustificativa di una tale collocazione, consentono di ritenere la specialità del contratto a termine ivi considerato, che pertanto può essere utilizzato nel contesto indicato indipendentemente dai limiti stabiliti dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art.1, commi 1 e 2, in quanto deve ritenersi che nella materia è la stessa normativa speciale che individua nei modi indicati la particolare ragione giustificativa del termine.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 13285 del maggio 2010, per la prima volta si pronuncia sull’assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile, nella fattispecie disabile psichico che, sulla base di una specifica previsione della convenzione stipulata tra l’impresa assumente e la P.A., non soggiace all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001.
In vero, la nuova disciplina di cui alla L. n. 68/1999 si propone l’obiettivo della promozione e dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato, come le convenzioni tra datore di lavoro e uffici competenti.
Tali accordi, qualificati come normativa speciale, contengono un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali la cui disciplina di legge è finalizzata, attraverso la previsione di tempi e modalità delle assunzioni che il datore si impegna ad effettuare, in particolare nei riguardi di soggetti affetti da particolari inabilità.
Pertanto, la collocazione delle modalità del contratto a termine tra altre misure derogatorie rispetto alla disciplina generale dei relativi istituti, in un'ottica di collocamento mirato del soggetto disabile, e la ratio giustificativa di una tale collocazione, consentono di ritenere la specialità del contratto a termine ivi considerato, che pertanto può essere utilizzato nel contesto indicato indipendentemente dai limiti stabiliti dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art.1, commi 1 e 2, in quanto deve ritenersi che nella materia è la stessa normativa speciale che individua nei modi indicati la particolare ragione giustificativa del termine.
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Straordinari agevolati: imposta sostitutiva del 10%
Il Sole 24 ORE di sabato 25 settembre 2010
L'Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro, in una nota congiunta (prot.2010/134950), chiariscono che qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassato (imposta sostitutiva del 10%) se l'azienda dichiara che è stato utile per aumentare la produttività.
Si realizza, nella sostanza, una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione ricomprendendo anche le somme dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.
Il risultato non deve necessariamente aver prodotto un utile per l’impresa poiché è sufficiente che la prestazione abbia fornito un’utilità complessiva, poiché deve sussistere un vincolo di correlazione con i parametri di produttività.
L'Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro, in una nota congiunta (prot.2010/134950), chiariscono che qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassato (imposta sostitutiva del 10%) se l'azienda dichiara che è stato utile per aumentare la produttività.
Si realizza, nella sostanza, una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione ricomprendendo anche le somme dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.
Il risultato non deve necessariamente aver prodotto un utile per l’impresa poiché è sufficiente che la prestazione abbia fornito un’utilità complessiva, poiché deve sussistere un vincolo di correlazione con i parametri di produttività.
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Straordinari agevolati
Straordinari agevolati: imposta sostitutiva del 10%
Il Sole 24 ORE di sabato 25 settembre 2010
L'Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro, in una nota congiunta (prot.2010/134950), chiariscono che qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassato (imposta sostitutiva del 10%) se l'azienda dichiara che è stato utile per aumentare la produttività.
Si realizza, nella sostanza, una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione ricomprendendo anche le somme dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.
Il risultato non deve necessariamente aver prodotto un utile per l’impresa poiché è sufficiente che la prestazione abbia fornito un’utilità complessiva, poiché deve sussistere un vincolo di correlazione con i parametri di produttività.
L'Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro, in una nota congiunta (prot.2010/134950), chiariscono che qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassato (imposta sostitutiva del 10%) se l'azienda dichiara che è stato utile per aumentare la produttività.
Si realizza, nella sostanza, una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione ricomprendendo anche le somme dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.
Il risultato non deve necessariamente aver prodotto un utile per l’impresa poiché è sufficiente che la prestazione abbia fornito un’utilità complessiva, poiché deve sussistere un vincolo di correlazione con i parametri di produttività.
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mercoledì 22 settembre 2010
PART TIME VERTICALE E LAVORO NOTTURNO
Ministero del Lavoro nota del 30 agosto 2010 n. 17879
La normativa in materia di lavoro notturno (D.Lgs n. 66 del 2003) dispone che per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8 ore in media, nell’arco di 24 ore calcolate dall’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare il suddetto limite.
Con la circolare n. 8/2005, il Ministero ha precisato che, in assenza di una esplicita previsione legislativa, il limite delle 8 ore costituisce una media fra le ore lavorate e quelle non lavorate, pari ad un terzo, che va applicata su un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.
Inoltre, nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve considerare il periodo di riposo minimo settimanale quando questo ricade nel periodo di riferimento stabilito dal CCNL.
Alla luce di quanto finora esposto, il Ministero ha affermato che, nell’ipotesi di lavoro part time verticale ove la prestazione sia svolta su tre giorni lavorativi invece che su cinque giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell’orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.
I giorni della settimana in cui è previsto che il lavoratore con contratto part time verticale non lavori determinano una sospensione del rapporto e, perciò, non vanno considerati nel calcolo dell’orario di lavoro.
Pertanto, il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a tempo pieno.
La normativa in materia di lavoro notturno (D.Lgs n. 66 del 2003) dispone che per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8 ore in media, nell’arco di 24 ore calcolate dall’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare il suddetto limite.
Con la circolare n. 8/2005, il Ministero ha precisato che, in assenza di una esplicita previsione legislativa, il limite delle 8 ore costituisce una media fra le ore lavorate e quelle non lavorate, pari ad un terzo, che va applicata su un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.
Inoltre, nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve considerare il periodo di riposo minimo settimanale quando questo ricade nel periodo di riferimento stabilito dal CCNL.
Alla luce di quanto finora esposto, il Ministero ha affermato che, nell’ipotesi di lavoro part time verticale ove la prestazione sia svolta su tre giorni lavorativi invece che su cinque giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell’orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.
I giorni della settimana in cui è previsto che il lavoratore con contratto part time verticale non lavori determinano una sospensione del rapporto e, perciò, non vanno considerati nel calcolo dell’orario di lavoro.
Pertanto, il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a tempo pieno.
mercoledì 15 settembre 2010
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ E HOLDING CON CAPOGRUPPO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Ministero del Lavoro, note del 5 agosto 2010, n. 19673 e del 6 agosto 2010, n. 19776.
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 5 agosto 2010, n. 19673, osserva che possono accedere al contributo indicato dall’ art. 5, comma 5 della legge n. 236/1993, le imprese private al di fuori dell'area CIGS che, nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991, ove previsto, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano contratti di solidarietà, ovvero tutte le società che hanno rapporti di lavoro di diritto privato e non di diritto pubblico.
Inoltre, con la nota del 6 agosto 2010 n. 19776, il Ministero precisa che non è ammissibile il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi da parte di quelle imprese industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., il cui capitale, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente di proprietà di enti pubblici e gestito da essi, poiché per queste è previsto l’esonero contributivo C.I.G. e C.I.G.S..
Per converso, nell'ipotesi in cui la compagine societaria si apra anche a soggetti privati, e, quindi, l'ente pubblico perda la detenzione, anche solo di una parte del capitale sociale, l'azienda sarà soggetta alla contribuzione CIGS.
Pertanto, in questo caso appare possibile l'accesso per i lavoratori ai benefici d'integrazione salariale a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 863/1984, laddove siano sussistenti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina che regola la materia.
Per i dipendenti delle società con capitale misto pubblico-privato, è previsto l'obbligo di versare all'INPS la contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in virtù della loro appartenenza al settore industriale.
In ragione di tale obbligo contributivo, il personale iscritto ad INPDAP per opzione, dipendente da aziende a partecipazione azionaria privata o mista, ha diritto a percepire, così come il restante personale iscritto INPS, l'integrazione salariale per i relativi periodi di sospensione, previo raccordo tra i due istituti previdenziali sulle modalità operative.
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 5 agosto 2010, n. 19673, osserva che possono accedere al contributo indicato dall’ art. 5, comma 5 della legge n. 236/1993, le imprese private al di fuori dell'area CIGS che, nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991, ove previsto, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano contratti di solidarietà, ovvero tutte le società che hanno rapporti di lavoro di diritto privato e non di diritto pubblico.
Inoltre, con la nota del 6 agosto 2010 n. 19776, il Ministero precisa che non è ammissibile il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi da parte di quelle imprese industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., il cui capitale, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente di proprietà di enti pubblici e gestito da essi, poiché per queste è previsto l’esonero contributivo C.I.G. e C.I.G.S..
Per converso, nell'ipotesi in cui la compagine societaria si apra anche a soggetti privati, e, quindi, l'ente pubblico perda la detenzione, anche solo di una parte del capitale sociale, l'azienda sarà soggetta alla contribuzione CIGS.
Pertanto, in questo caso appare possibile l'accesso per i lavoratori ai benefici d'integrazione salariale a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 863/1984, laddove siano sussistenti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina che regola la materia.
Per i dipendenti delle società con capitale misto pubblico-privato, è previsto l'obbligo di versare all'INPS la contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in virtù della loro appartenenza al settore industriale.
In ragione di tale obbligo contributivo, il personale iscritto ad INPDAP per opzione, dipendente da aziende a partecipazione azionaria privata o mista, ha diritto a percepire, così come il restante personale iscritto INPS, l'integrazione salariale per i relativi periodi di sospensione, previo raccordo tra i due istituti previdenziali sulle modalità operative.
martedì 14 settembre 2010
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E PRINCIPIO DELL’IMMENDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE
Con sentenza n. 15649 del 1 luglio 2010, La corte di Cassazione ha affermato che nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, proprio perché la tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.
Orbene, la tempestività della comunicazione da parte del datore di lavoro è particolarmente importante poiché, in caso di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva contestazione ed intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d'interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare.
Nonostante quanto finora detto, il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, alla luce della sentenza n. 5705 del 9 marzo 2010 emanata dalla Corte di Cassazione.
In vero, in concreto può essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.
Orbene, la tempestività della comunicazione da parte del datore di lavoro è particolarmente importante poiché, in caso di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva contestazione ed intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d'interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare.
Nonostante quanto finora detto, il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, alla luce della sentenza n. 5705 del 9 marzo 2010 emanata dalla Corte di Cassazione.
In vero, in concreto può essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.
lunedì 13 settembre 2010
EXTRACOMUNITARI: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL GENITORE NATURALE
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 4848 del 2010 ha fornito chiarimenti in merito alla procedura relativa all'art. 29 del T.U. n. 286/1998 che prevede la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, purché dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.
Sarà lo Sportello Unico per l’Immigrazione a verificare il possesso dei suddetti requisiti, soprattutto in considerazione del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore, il quale deve fruire di alloggio e reddito conformi alla legge.
Per consentire la presentazione della istanza di ricongiungimento è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN, reperibile sul sito www.interno.it, che dovrà essere compilato dal genitore già regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.
Successivamente l’inoltro della richiesta, lo Sportello Unico, verificate tutte le condizioni richieste, convocherà l’istante per il rilascio del nulla osta.
Sarà lo Sportello Unico per l’Immigrazione a verificare il possesso dei suddetti requisiti, soprattutto in considerazione del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore, il quale deve fruire di alloggio e reddito conformi alla legge.
Per consentire la presentazione della istanza di ricongiungimento è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN, reperibile sul sito www.interno.it, che dovrà essere compilato dal genitore già regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.
Successivamente l’inoltro della richiesta, lo Sportello Unico, verificate tutte le condizioni richieste, convocherà l’istante per il rilascio del nulla osta.
EXTRACOMUNITARI: LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’INGRESSO DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI
Il Ministero dell'interno, con la nota n. 4848 del 27 luglio 2010, ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni operative in merito all’iter per la richiesta di l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati.
In vero, il c.d. Pacchetto Sicurezza ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 27 del T.U. n. 286/1998, i quali prevedono che, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicate al comma 1, lett. a), c) e g) dello stesso art. 27, la richiesta di nulla osta lavoro venga sostituita con una comunicazione allo Sportello Unico da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Le categorie professionali interessate dalla procedura semplificata sono:
• dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27, comma 1, lett. a);
• professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, comma 1, lett. c);
• lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati (art. 27 comma 1, lett. g).
Per tutti gli altri casi previsti dall’art. 27 sarà applicabile la vecchia procedura (con richiesta di nulla osta all’ingresso).
Inoltre, oggetto della suddetta comunicazione è la proposta di soggiorno per lavoro subordinato tra il datore di lavoro e il cittadino extracomunitario.
Il Ministero evidenzia la necessità, per il datore di lavoro che vuole accedere alla nuova procedura, di sottoscrivere con il Ministero dell'interno un apposito protocollo d'intesa, nel quale sia contenuto l'impegno a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari, con particolare riguardo alla capacità economica richiesta.
Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del lavoro e quello dell'istruzione, ha predisposto uno schema di protocollo a cui tutte le imprese interessate possono aderire facendo pervenire le richieste di sottoscrizione all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.prefettomalandrino@interno.it., inviando alla Direzione Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo la visura camerale e/o lo statuto e/o l'atto costitutivo.
Una volta ricevuta la richiesta, sarà la Direzione Centrale a trasmettere lo schema di protocollo alle imprese o Università richiedenti la sottoscrizione.
Inoltre, al fine di facilitare l'attività delle singole imprese il 19 luglio 2010 è stato sottoscritto un protocollo fra il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (D.L.C.I.) e la Confindustria, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui potranno aderire le Aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso protocollo.
Il datore di lavoro, dopo aver sottoscritto il protocollo con il Ministero dell’Interno, ottiene dalla Prefettura competente la password utile per accedere all’area riservata del sito del Ministero, dalla quale è inoltre possibile inviare la comunicazione per la nuova procedura.
A tal fine, sono stati predisposti tre specifici moduli telematici:
- mod. CD (art. 27, comma 1, lett. a)) per i dirigenti o personale altamente specializzato;
- mod. CF (art. 27, comma 1, lett. c)) per i professori universitari;
- mod. CL (art. 27, comma 1, lett. g)) per i lavoratori ammessi temporaneamente nel territorio italiano per adempiere funzioni specifiche per il periodo determinato.
Per l'abilitazione all'accesso, per il tramite della Prefettura competente, l'Università/Istituto di Ricerca firmatario dovrà comunicare i dati anagrafici dell'utente da accreditare (nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail) attraverso l'apposito modulo.
L'utenza può sempre accedere al servizio di help desk tramite il sito del Ministero dell'interno alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.
La circolare evidenzia che, una volta inviata la comunicazione, lo Sportello Unico, chiederà alla Questura di effettuare le verifiche relative all'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999.
Invece, non sarà necessaria alcun tipo di autorizzazione o verifica del rapporto di lavoro da parte della DPL competente.
Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina https://domanda.nullaostalavoro.interno.it.
Quando la procedura mostra la descrizione "attesa visto dell'Autorità Consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.
Il lavoratore extracomunitario, giunto sul territorio nazionale, dovrà recarsi entro otto giorni dall'ingresso, unitamente al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa ( passaporto, visto di ingresso, idoneità alloggiativa, dichiarazione dei redditi del datore di lavoro).
In vero, il c.d. Pacchetto Sicurezza ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 27 del T.U. n. 286/1998, i quali prevedono che, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicate al comma 1, lett. a), c) e g) dello stesso art. 27, la richiesta di nulla osta lavoro venga sostituita con una comunicazione allo Sportello Unico da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Le categorie professionali interessate dalla procedura semplificata sono:
• dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27, comma 1, lett. a);
• professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, comma 1, lett. c);
• lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati (art. 27 comma 1, lett. g).
Per tutti gli altri casi previsti dall’art. 27 sarà applicabile la vecchia procedura (con richiesta di nulla osta all’ingresso).
Inoltre, oggetto della suddetta comunicazione è la proposta di soggiorno per lavoro subordinato tra il datore di lavoro e il cittadino extracomunitario.
Il Ministero evidenzia la necessità, per il datore di lavoro che vuole accedere alla nuova procedura, di sottoscrivere con il Ministero dell'interno un apposito protocollo d'intesa, nel quale sia contenuto l'impegno a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari, con particolare riguardo alla capacità economica richiesta.
Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del lavoro e quello dell'istruzione, ha predisposto uno schema di protocollo a cui tutte le imprese interessate possono aderire facendo pervenire le richieste di sottoscrizione all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.prefettomalandrino@interno.it., inviando alla Direzione Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo la visura camerale e/o lo statuto e/o l'atto costitutivo.
Una volta ricevuta la richiesta, sarà la Direzione Centrale a trasmettere lo schema di protocollo alle imprese o Università richiedenti la sottoscrizione.
Inoltre, al fine di facilitare l'attività delle singole imprese il 19 luglio 2010 è stato sottoscritto un protocollo fra il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (D.L.C.I.) e la Confindustria, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui potranno aderire le Aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso protocollo.
Il datore di lavoro, dopo aver sottoscritto il protocollo con il Ministero dell’Interno, ottiene dalla Prefettura competente la password utile per accedere all’area riservata del sito del Ministero, dalla quale è inoltre possibile inviare la comunicazione per la nuova procedura.
A tal fine, sono stati predisposti tre specifici moduli telematici:
- mod. CD (art. 27, comma 1, lett. a)) per i dirigenti o personale altamente specializzato;
- mod. CF (art. 27, comma 1, lett. c)) per i professori universitari;
- mod. CL (art. 27, comma 1, lett. g)) per i lavoratori ammessi temporaneamente nel territorio italiano per adempiere funzioni specifiche per il periodo determinato.
Per l'abilitazione all'accesso, per il tramite della Prefettura competente, l'Università/Istituto di Ricerca firmatario dovrà comunicare i dati anagrafici dell'utente da accreditare (nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail) attraverso l'apposito modulo.
L'utenza può sempre accedere al servizio di help desk tramite il sito del Ministero dell'interno alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.
La circolare evidenzia che, una volta inviata la comunicazione, lo Sportello Unico, chiederà alla Questura di effettuare le verifiche relative all'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999.
Invece, non sarà necessaria alcun tipo di autorizzazione o verifica del rapporto di lavoro da parte della DPL competente.
Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina https://domanda.nullaostalavoro.interno.it.
Quando la procedura mostra la descrizione "attesa visto dell'Autorità Consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.
Il lavoratore extracomunitario, giunto sul territorio nazionale, dovrà recarsi entro otto giorni dall'ingresso, unitamente al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa ( passaporto, visto di ingresso, idoneità alloggiativa, dichiarazione dei redditi del datore di lavoro).
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA
La circolare dell’Inps n. 119 del 7 settembre 2010, prevede che la richiesta di invio degli attestati di malattia tramite posta elettronica certificata, deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata di una Sede Inps e deve avvenire utilizzando lo stesso indirizzo al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici certificatori.
Gli indirizzi P.E.C. delle Strutture territoriali INPS sono reperibili sul sito Internet dell'Istituto (www.inps.it) - Le Sedi INPS - ricerca per elenchi: posta certificata.
Inoltre, la richiesta per essere accolta deve contenere:
• per le pubbliche amministrazioni l'identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla "Sede di servizio". Queste amministrazioni possono chiedere l'invio "accentrato" degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l'INPS a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell'Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori;
• per le aziende private l'identificazione da comunicare è la matricola INPS. Nel messaggio l'azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all'indirizzo di P.E.C. mittente più matricole INPS riferite all'azienda stessa.
Il formato di invio dei documenti deve essere scelto tra TXT, XML o entrambi.
Ricevute le richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, flussi automatici giornalieri inoltreranno gli attestati ricevuti dal SAC agli indirizzi di P.E.C. comunicati, nel formato richiesto.
Relativamente alle strutture INPS, la stessa circolare fornisce alcune istruzioni:
• relativamente alla gestione delle richieste di invio tramite P.E.C. degli attestati di malattia telematici è disponibile sul sito Intranet - Processi - prestazioni a sostegno del reddito - la funzione "Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici".
• l'operatore deve selezionare la voce del menù relativa alla tipologia del richiedente: azienda privata o ente pubblico.
• la scelta visualizza un pannello di immissione dell'identificazione del soggetto richiedente: matricola INPS per le aziende private, codice fiscale per gli enti pubblici per i quali è necessario anche precisare se l'invio deve avvenire sulla posizione "accentrata" o su una "Sede di servizio" di cui deve essere indicato il progressivo INPDAP.
• nella maschera successiva sono presenti sia elementi di scelta rilevati dalla richiesta pervenuta dal datore di lavoro interessato, sia elementi di gestione della stessa:
- indirizzo di P.E.C. di invio della richiesta che sarà la stessa di destinazione degli attestati;
- formato di invio degli attestati: TXT, XML, entrambi;
- stato della richiesta: attivo o disattivo per modificare, su segnalazione dell'Ente o dell'azienda, una precedente richiesta d'invio;
- scelta P.E.C.: disponibile solo per gli enti pubblici come ausilio per l'eventuale ricerca e verifica, in Internet, dell'indirizzo di P.E.C. dell'Ente che ha richiesto il servizio.
Tutte le eventuali variazioni comunicate dai datori di lavoro interessati a questa modalità di inoltro degli attestati possono essere gestite con la stessa funzione, modificando i dati registrati in precedenza.
L'abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento deve essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori di IDM che hanno il ruolo di "Gestore profili web intranet".
L'applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato "Invio Attestati di Malattia con P.E.C.".
Per abilitare un utente occorre:
1 - assegnare all'utente la risorsa "Web Access Manager;
2 - assegnare all'utente il relativo profilo autorizzativo, selezionando il processo "Prestazioni a sostegno del reddito" -> applicazione "Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici" - profilo "Invio Attestati di Malattia con P.E.C.".
Gli indirizzi P.E.C. delle Strutture territoriali INPS sono reperibili sul sito Internet dell'Istituto (www.inps.it) - Le Sedi INPS - ricerca per elenchi: posta certificata.
Inoltre, la richiesta per essere accolta deve contenere:
• per le pubbliche amministrazioni l'identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla "Sede di servizio". Queste amministrazioni possono chiedere l'invio "accentrato" degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l'INPS a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell'Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori;
• per le aziende private l'identificazione da comunicare è la matricola INPS. Nel messaggio l'azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all'indirizzo di P.E.C. mittente più matricole INPS riferite all'azienda stessa.
Il formato di invio dei documenti deve essere scelto tra TXT, XML o entrambi.
Ricevute le richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, flussi automatici giornalieri inoltreranno gli attestati ricevuti dal SAC agli indirizzi di P.E.C. comunicati, nel formato richiesto.
Relativamente alle strutture INPS, la stessa circolare fornisce alcune istruzioni:
• relativamente alla gestione delle richieste di invio tramite P.E.C. degli attestati di malattia telematici è disponibile sul sito Intranet - Processi - prestazioni a sostegno del reddito - la funzione "Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici".
• l'operatore deve selezionare la voce del menù relativa alla tipologia del richiedente: azienda privata o ente pubblico.
• la scelta visualizza un pannello di immissione dell'identificazione del soggetto richiedente: matricola INPS per le aziende private, codice fiscale per gli enti pubblici per i quali è necessario anche precisare se l'invio deve avvenire sulla posizione "accentrata" o su una "Sede di servizio" di cui deve essere indicato il progressivo INPDAP.
• nella maschera successiva sono presenti sia elementi di scelta rilevati dalla richiesta pervenuta dal datore di lavoro interessato, sia elementi di gestione della stessa:
- indirizzo di P.E.C. di invio della richiesta che sarà la stessa di destinazione degli attestati;
- formato di invio degli attestati: TXT, XML, entrambi;
- stato della richiesta: attivo o disattivo per modificare, su segnalazione dell'Ente o dell'azienda, una precedente richiesta d'invio;
- scelta P.E.C.: disponibile solo per gli enti pubblici come ausilio per l'eventuale ricerca e verifica, in Internet, dell'indirizzo di P.E.C. dell'Ente che ha richiesto il servizio.
Tutte le eventuali variazioni comunicate dai datori di lavoro interessati a questa modalità di inoltro degli attestati possono essere gestite con la stessa funzione, modificando i dati registrati in precedenza.
L'abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento deve essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori di IDM che hanno il ruolo di "Gestore profili web intranet".
L'applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato "Invio Attestati di Malattia con P.E.C.".
Per abilitare un utente occorre:
1 - assegnare all'utente la risorsa "Web Access Manager;
2 - assegnare all'utente il relativo profilo autorizzativo, selezionando il processo "Prestazioni a sostegno del reddito" -> applicazione "Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici" - profilo "Invio Attestati di Malattia con P.E.C.".
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