Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2012 è stato approvato lo schema di certificazione unica «CUD 2012», che i sostituti d'imposta devono consegnare, in duplice copia, ai propri sostituiti entro il 28 febbraio prossimo, certificando i compensi corrisposti nel 2011
Relativamente al CUD ricordiamo che, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro e solo se il percipiente ne fa espressa richiesta, il
comma 6-quater dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 prevede che la certificazione
sia consegnata entro 12 giorni dalla data della richiesta stessa.
Per quanto attiene alle modalità di consegna, la stessa può
avvenire:
1) a mano (salvo sottoscrizione per ricevuta);
2) con raccomandata A/R (in quanto lascia prova
dell'avvenuta consegna);
3) con modalità elettronica (Ris. Ag. Entrate n. 145 del 21
dicembre 2006) a condizione che il sostituto si accerti che il sostituito è
nelle condizioni di poter ricevere in via elettronica la certificazione).
Di conseguenza, la certificazione può essere consegnata in
tale modalità solo nei confronti di quei soggetti che sono dotati degli
strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione e deve essere
esclusa, ad esempio, nei confronti degli eredi ovvero quando il dipendente abbia
cessato il rapporto. È onere del datore di lavoro accertarsi che il dipendente
si trovi nelle condizioni di poter ricevere la certificazione in formato
elettronico.
Di seguito si riepilogano alcune delle regole generali
relative alla compilazione della certificazione unica, nonché le principali
novità del CUD 2012 - Redditi 2011, rispetto al modello dello scorso anno.
REGOLE GENERALI
La Certificazione unica datori (CUD) ha la funzione di
certificare in modo unitario i redditi fiscalmente imponibili e le relative
ritenute, nonché la retribuzione imponibile previdenziale.
Il modello è generalmente uno solo, anche se il lavoratore,
nel corso dell'anno, ha svolto più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto
oppure ha percepito diverse tipologie di reddito, quali, ad esempio, redditi di
lavoro dipendente e redditi assimilati, così come definiti dall'art. 50 del
T.U.I.R. (borse di studio, compensi per tirocini formativi o stages, assegno
alimentare dovuto all'ex coniuge, ecc.).
Il sostituto d'imposta, infatti, in sede di conguaglio di
fine anno o di fine rapporto, deve prendere in considerazione tutti i redditi di
lavoro dipendente e/o assimilato da lui stesso corrisposti nel periodo
d'imposta, anche se relativi a più rapporti (cfr. Circ. n. 326/1997 dell'Agenzia
delle entrate).
Se ad esempio, il lavoratore ha avuto con lo stesso datore
di lavoro più rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel corso
dell'anno, quest'ultimo, in sede di conguaglio, deve considerare i redditi
corrisposti in ciascun rapporto, indipendentemente dalla richiesta del
lavoratore e di conseguenza consegnare al sostituito un unico modello CUD.
Il CUD è una certificazione e non un modello ufficiale.
Questo significa che il sostituto può utilizzare uno
stampato che contenga solo le caselle relative agli importi che devono esse
certificati, purché siano esposti nelle sequenza prevista nel modello approvato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e con l'esatta
indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono, quindi, non
essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non
compilati.
Dati relativi al datore di lavoro - Novità: Ricezione
telematica mod. 730/4
Nella prima sezione del modello, il sostituto di imposta che
rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi
ed al proprio codice fiscale, anche l'indirizzo completo (comune, sigla della
provincia, C.A.P., via, numero civico, telefono, fax e indirizzo di posta
elettronica) della propria sede (e non quella di altri soggetti, quali ad
esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) al quale devono
pervenire le comunicazioni (mod. 730-4) relative alla liquidazione dei modelli
730.
Novità: Ricezione telematica dei modelli 730/4:
Comunicazione entro il 31 marzo 2012
Le istruzioni alla compilazione del CUD 2012 ricordano che è
terminata la fase sperimentale della ricezione telematica del risultato finale
delle dichiarazioni (mod. 730-4). Da quest'anno, quindi, entra a pieno regime la
procedura del flusso telematico che prevede l'obbligo per i sostituti d'imposta
della ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle entrate dei 730-4 dei
dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista
abilitato.
Il CAF o il professionista abilitato che hanno elaborato i
modelli 730, quindi, comunicheranno i dati relativi al risultato finale delle
dichiarazioni (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d'imposta ma
all'Agenzia delle entrate, la quale provvederà successivamente ad inviarli
telematicamente al sostituto d'imposta. La ricezione dei dati può essere attuata
direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta oppure tramite un
intermediario incaricato.
I sostituti non ancora in possesso di abilitazione
telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2012, all'Agenzia delle entrate
l'apposita comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario
delegato alla ricezione dei modelli 730-4. La comunicazione deve essere inviata
anche dai sostituti utenti Fisconline o Entratel, per indicare il proprio
indirizzo telematico o quello dell'intermediario che intendono delegare.
Codice sede
Qualora il sostituto di imposta, per proprie esigenze
organizzative, intenda gestire separatamente gruppi di dipendenti, può
facoltativamente indicare, nella casella «codice sede», un codice identificativo
per ciascuna gestione. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto deve
essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001
ed il valore 999.
Il predetto codice, riportato nel 730-4 messo a disposizione
del sostituto, costituisce un elemento identificativo della gestione di
appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di
conguaglio.
Parte A - Dati generali - Dati relativi al dipendente -
Novità: Annotazione BO nel caso di detrazione per figli a carico fruita al 100%
dal genitore affidatario
Dati dei familiari a carico: Annotazione BO anche nel caso
di detrazione al 100% per affidamento dei figli
Come gli anni scorsi, le istruzioni prevedono l'indicazione
dei dati relativi ai familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico del
sostituito ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle
detrazioni.
Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere
indicato: il grado di parentela (indicando «C» per coniuge, «F1» per primo
figlio, «F» per figli successivi al primo, «A» per altro familiare, «D» per
figlio portatore di handicap); il codice fiscale; il numero dei mesi a carico;
figlio di età inferiore ai tre anni e numero dei mesi in cui ha avuto un'età
inferiore ai tre anni; percentuale di detrazione spettante e percentuale di
detrazione spettante per famiglie numerose.
Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per
coniuge a carico per l'intero anno, va indicata, come percentuale di detrazione
spettante, la lettera «C». Se tale detrazione non spetta per l'intero anno,
occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia
la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.
NOVITà: La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto
che nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nelle annotazioni, va indicato
se si è usufruito della detrazione del 100% per figli a carico.
L'art. 12, comma 1, lett. c) del T.U.I.R (D.P.R. n.
917/1986) prevede, infatti, che in caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la
detrazione spetta al 100% al genitore affidatario, a meno che non sia stato
stipulato un accordo di tipo diverso, al fine di ripartire la detrazione nella
misura del 50% ovvero di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il
reddito più elevato e che in caso di affidamento congiunto o condiviso, la
detrazione è ripartita al 50% tra i genitori, a meno che non sia stato stipulato
un accordo di tipo diverso, al fine di attribuire l'intera detrazione al
genitore che ha il reddito più elevato (Cfr. Ag. Entrate, Circ. n. 15/E del 16
marzo 2007).
Parte B - Dati fiscali
Punto 1 - «Redditi per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, e 4 del T.U.I.R.»
In questo punto, va indicato il totale dei redditi di lavoro
dipendente, equiparati e quelli assimilati per i quali è possibile fruire della
detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 (questi ultimi due commi, per i
redditi di pensione).
Come di consueto, l'importo da esporre deve essere:
- Al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10,
evidenziati, nella sezione «Altri dati», ai punti 120 e 127 (quali, ad esempio,
nel punto 120, i contributi versati alla Previdenza Complementare).
- Al lordo di redditi corrisposti da altri sostituti, se il
contribuente ha chiesto di effettuare il conguaglio complessivo. In tal caso
andrà compilato anche il punto 204 della sezione «Dati relativi ai conguagli»,
per indicare il dettaglio di quanto corrisposto dal precedente sostituto.
- Pari alle retribuzioni convenzionali per i redditi di
lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati ai sensi del comma 8-bis
dell'art. 51 del T.U.I.R.
NOVITÀ: Punto 1 - Al netto del contributo di solidarietà
Una novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che
l'importo da esporre al punto 1 deve essere:
al netto del contributo di solidarietà di cui all'art. 2,
comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L.
14 settembre 2011, n. 148, evidenziato al punto 136 della sezione «Altri
dati».
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013,
qualora il reddito complessivo sia superiore a 300.000 euro, è dovuto un
contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto
importo di 300.000 euro.
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito
complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il
contributo di solidarietà medesimo.
La previsione di deducibilità dal reddito del contributo di
solidarietà, comporta, come conseguenza, che l'effettivo prelievo fiscale
aggiuntivo, rispetto alle ordinarie aliquote, sia inferiore al 3%, in quanto,
trattandosi di contribuenti la cui aliquota marginale si attesta al 43%, gli
stessi avranno un risparmio del 43% sulla parte del contributo del 3% deducibile
dal reddito.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e
«assimilati», il D.M. 21 novembre 2011 (G.U. n. 276 del 26 novembre 2011), ha
stabilito che deve essere il sostituto d'imposta, all'atto dell'effettuazione
delle operazioni di conguaglio di fine anno, a determinare il contributo di
solidarietà e a riconoscere la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di
contributo di solidarietà.
L'importo relativo al contributo di solidarietà è trattenuto
in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni
di conguaglio di fine anno ed è versato nei termini e secondo le modalità
ordinarie dei versamenti delle ritenute, con il codice tributo «1618»,
appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate con la Ris. n. 4/E del 9
gennaio 2012.
Punti 136 e 137 - Contributo di solidarietà e contributo di
solidarietà sospeso - Annotazione BY
Nel punto 136 della sezione «Altri dati» va indicato, poi,
l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di contributo di
solidarietà ex art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n.
148/2011, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro.
Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del
2011 (quindi prima delle operazioni di conguaglio di fine anno, durante le
quali, come previsto dal D.M. 21 novembre 2011, il datore doveva determinare
l'ammontare del contributo di solidarietà), il sostituto d'imposta è tenuto ad
evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2012, che il contribuente è
obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto-
liquidare il contributo di solidarietà.
Nel punto 137 della sezione «Altri dati» va indicato,
infine, l'importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle
disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto
136.
Novità: Punto 1 - Comprensivo della quota di TFR e altre
indennità eccedenti il milione di euro - Annotazione BZ
Altra novità è rappresentata dal fatto che l'importo da
esporre al punto 1 deve essere:
- al lordo dell'importo delle indennità di fine rapporto di
cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e c) del T.U.I.R. eccedente il milione di
euro, da assoggettare a tassazione ordinaria, in base a quanto previsto
dall'art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214.
Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare
eccedente il milione di euro, assoggettato a tassazione ordinaria, nonché
l'ammontare delle singole indennità corrisposte.
Si tratta della nuova previsione normativa introdotta, come
detto, dall'art. 24, comma 31, del cd. «Decreto Salva Italia» (D.L. n.
201/2011), il quale ha disposto che alle quote delle indennità di fine rapporto
di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) (TFR e altre indennità) e c) (Indennità
per cessazione di collaborazioni coordinate e continuative), del T.U.I.R.,
complessivamente eccedente il milione di euro, non si applica il regime di
tassazione separata previsto dall'art. 19 dello stesso T.U.I.R., bensì la
tassazione ordinaria, in quanto tale importo concorre alla formazione del
reddito complessivo. La norma prevede anche che tali disposizioni si applicano,
in ogni caso, a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli
amministratori delle società di capitali e che inoltre, in deroga all'art. 3
della L. 23 luglio 2000, n. 212, tali disposizioni si applicano con riferimento
alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere
dal 1° gennaio 2011.
Novità: Punto 1 - Abbattimento del reddito per i lavoratori
rientrati in italia ai sensi della legge n. 238/2010 - Annotazione BM
Altra novità è dovuta agli incentivi fiscali previsti dalla
legge n. 238/2010, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per il
rientro in Italia dei lavoratori individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 giugno 2011. Le modalità di effettuazione
della richiesta da parte dei lavoratori dipendenti al datore di lavoro, ai fini
del riconoscimento dei benefici fiscali connessi al rientro in Italia, sono
stati disciplinati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
del 29 luglio 2011.
Per tali lavoratori è previsto un abbattimento della base
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari all'80%
per le lavoratrici e al 70% per i lavoratori. I sostituti d'imposta, quindi,
operano le ritenute sulla base imponibile delle somme e dei valori di cui
all'art. 51 del T.U.I.R., corrisposti dal periodo di paga successivo al
ricevimento della richiesta, ridotta al 20% per le lavoratrici e al 30% per i
lavoratori.
Nel punto 1, quindi, deve essere indicato
rispettivamente:
- il 20% oppure
- il 30% dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti,
in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio
fiscale previsto dall'art. 3 della legge n. 238/2010.
Nelle annotazioni, inoltre, con il cod. BM, va indicato
l'ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito
imponibile (80% o 70% dell'ammontare erogato).
Novità: Punto 22 - Restituzione della differenza derivante
dalla riduzione dell'acconto IRPEF (D.P.C.M. 21 novembre 2011) - Annotazioni BQ
e CB
Le novità relative alla compilazione del punto 22 sono
dovute al differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF
dovuto per il periodo d'imposta 2011, come stabilito dal D.P.C.M. 21 novembre
2011 (G.U. n. 275 del 25 novembre 2011).
I sostituti d'imposta che non hanno potuto tener conto di
tale differimento, in quanto avevano già elaborato le buste paga del mese di
novembre senza ridurre la percentuale del 2° acconto derivante dai mod. 730/4,
dovevano restituire le maggiori somme trattenute con le retribuzioni del mese di
dicembre 2011, ovvero nel mese successivo, come previsto dal comunicato stampa
del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2011.
Nel punto 22 - «Secondo o unico acconto IRPEF trattenuto
nell'anno» - va indicato, quindi, l'importo del secondo o unico acconto relativo
all'IRPEF effettivamente trattenuto. Nel caso in cui le restituzioni sono state
effettuate nei mesi di dicembre e gennaio, nel punto 22 va indicato l'importo
del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni
effettuate.
Il sostituto, inoltre, deve compilare le annotazioni,
indicando il codice BQ o il codice CB nel caso ha provveduto alla riduzione
dell'acconto nei termini previsti, rispettivamente, dal D.P.C.M. 21 novembre
2011 (ovvero a novembre o dicembre 2011) o dal comunicato stampa del Ministero
dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2011 (ovvero a gennaio 2012).
Punti 122, 123 e 124 - Contributi previdenza complementare
lavoratori di prima occupazione
Per i lavoratori di prima occupazione (da intendersi come
prima data di iscrizione a una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria)
successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005, ossia 1°
gennaio 2007, è previsto un particolare regime di deducibilità dei contributi
versati alla previdenza complementare.
Per questi lavoratori, secondo quanto stabilito dall'art. 8,
comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005, «limitatamente ai primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti
anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal
reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla
differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro
annui».
Come di recente ricordato dall'Agenzia delle entrate nella
Ris. n. 131/2011, al fine di incentivare l'iscrizione alla forme pensionistiche
complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007,
l'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 252/2005 consente loro, in caso di versamenti di
contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni
di partecipazione alla previdenza complementare, di conservare l'importo residuo
delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond
così accumulato entro i venti anni successivi. In pratica, la disposizione
normativa prevede una prima fase in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di
partecipazione a una forma di previdenza complementare, la differenza tra
l'importo dei contributi versati e il limite annuale di deducibilità, pari a
euro 5.164,57, non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un
ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni
successivi.
Per i lavoratori cosiddetti di «prima occupazione» e che nel
2007 si sono iscritti a un fondo di previdenza complementare, nel 2012 inizia la
seconda fase, ossia il sesto anno dal quale possono iniziare a fruire del
plafond di deduzione non fruita nei primi cinque anni.

Nel punto 122 - «Versati nell'anno» - va indicato l'importo
complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione
e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.
Nel punto 123 - «Importo totale» - va indicato l'importo
complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio,
dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro.
Come gli anni precedenti, le istruzioni precisano che i
punti 122 e 123 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di
prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A «Dati generali» un
valore diverso da 3.
La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che le
istruzioni precisano che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
del 2012, relativamente ai lavoratori di prima occupazione, per i quali è
maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei
contributi pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli
effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche, nel punto 124 - «Differenziale» - va indicato l'ammontare di
tali contributi. Questo può avvenire, chiaramente, nell'ipotesi in cui il
sostituto, come previsto dal comma 6-quater dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998
sia tenuto a consegnare la certificazione entro 12 giorni dalla data della
richiesta espressa del dipendente che ha cessato il rapporto, utilizzando il CUD
2012 per certificare i redditi del 2012.
Nelle annotazioni, inoltre, con il codice CA, deve essere
indicato l'importo del differenziale residuo nonché il numero degli anni
residuo.
(D.P.R. n.
917/1986)
(D.L. n. 138/2011,
art. 2, comma 2)
(D.L. n.
201/2011, art. 24, comma 31)
(D.Lgs. n. 252/2005)
(Ris. Ag.
Entrate n. 131/2011)
(Provv. Dir.
Ag. Entrate 29 luglio 2011)
(Provv. Dir. Ag. Entrate 16 gennaio
2012)
di
Alessandra Gerbaldi