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domenica 2 ottobre 2011

RICHIESTA SERVIZI INPS DA APRILE 2012 SOLO IN VIA TELEMATICA

Telematizzazione spinta da parte dell'INPS: con il 1° aprile 2012 qualsiasi servizio richiesto agli uffici (pensioni, contributi, ammortizzatori sociali, indennità, ecc.) potrà essere richiesto esclusivamente in via telematica.

Il Presidente dell'INPS, con determinazione 277/2011 ha emanato il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di invio delle istanze con la presentazione telematica in via esclusiva.

Il calendario definisce per ciascuna domanda di servizio la data di passaggio al canale telematico esclusivo, prevedendo una progressione temporale che si concluderà, con l'ultimo insieme di istanze, il 1° aprile 2012.

 È comunque prevista la possibilità di poter disporre, per ciascuno dei passaggi all'esclusività telematica, un periodo transitorio (l'ultimo dovrà concludersi entro il 1° luglio 2012).

La presentazione delle domande di servizio dovrà avvenire soltanto attraverso uno dei seguenti canali:

1) web-servizi accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale INPS;
2) call center 803.164; 
3) intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Attenzione alle conseguenze di questa trasformazione: la domanda di servizio acquista validità solo dal momento in cui è stata presentata in via telematica.

La domanda in forma cartacea non avrà più valore ai fini della decorrenza della prestazione.

 A - Se la mancata trasmissione telematica sia stata determinata da eventi non ascrivibili all'Istituto, gli uffici informeranno immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l'improcedibilità della domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all'insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario. E la data di presentazione della domanda sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma telematica.

B - Se all'opposto si accerti che la causa del mancato invio telematico sia addebitabile al sistema informativo dell'INPS, gli uffici devono protocollare in entrata la domanda e darle validità giuridica.

 A titolo esemplificativo si precisa che: - dal 1° ottobre 2011 divengono telematici tutti i servizi inerenti la maternità, i congedi parentali; - - dal 1° gennaio 2012 le dilazioni, le sospensioni e gli sgravi di contributi, le pensioni ai superstiti; - - dal 1° aprile 2012 (ultima scadenza) CIG e mobilità in deroga, prestazioni antitubercolari, fondo di garanzia TFR, ecc. (INPS - Circ. n. 110 del 30 agosto 2011)

AZIENDE AGRICOLE: VARIAZIONI INPS PER MILANO E LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

L'istituzione della provincia di Monza e Brianza ha comportato per l'INPS la modifica delle competenze territoriali degli uffici. Dal 1° ottobre 2011 si devono usare i nuovi «codici Istat comune» per le aziende agricole di nuova iscrizione con terreni ubicati nel nuovo comprensorio provinciale.

 Le denunce aziendali già presenti negli archivi in stato di «accolta», presentate dalle aziende dei comuni interessati (vanno da Agrate Brianza a Vimercate) verranno cessate centralmente con decorrenza 30 settembre 2011.

E i dati verranno duplicati in una nuova Da che riporta i codici Istat di nuova istituzione indicati in tabella con decorrenza 1° ottobre 2011. Le aziende interessate dovranno inoltrare le denunce Dmag con i nuovi codici ISTAT a partire dal 3° trimestre 2011.

Mentre le denunce Dmag (principali, sostitutive e/o di variazione) relative a periodi precedenti dovranno mantenere i codici ISTAT già precedentemente attribuiti come Provincia di Milano.

Infine da Roma, con procedura centralizzata, gli intermediari, già autorizzati alla gestione delle aziende interessate da tale operazione, saranno autorizzati automaticamente alla gestione delle aziende contraddistinte dai nuovi codici dei comuni del comprensorio provinciale di Monza e Brianza.

La posizione previdenziale delle aziende autonome che hanno presentato all'INPS domanda di iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2011 è già stata attribuita ai comuni del nuovo comprensorio.

Con il risultato che tutte le posizioni contributive relative ai lavoratori autonomi già iscritti nella Provincia di Milano sono state cancellate d'ufficio con decorrenza 31 dicembre 2010 e contemporaneamente iscritte nei rispettivi comuni del comprensorio provinciale di Monza e Brianza con decorrenza 1° gennaio 2011.

Nello stesso tempo l'INPS comunica altre variazioni riferite alle aziende agricole e ai lavoratori agricoli autonomi residenti nella provincia di Milano. Nell'ambito dello stesso territorio vengono trasferiti moltissimi comuni nella competenza della sede centrale di Milano.

I comuni segnalati con i diversi codice sede, gestiti fino ad oggi dalle varie Agenzie nel territorio, vengono alla sede di Milano e rimangono invariati i codici relativi all'inquadramento aziendale già utilizzati per le aziende ed i lavoratori autonomi in agricoltura, per cui gli adempimenti da parte delle aziende rimangono invariati.

L'attribuzione alla sede di Milano sarà operativa a seguito dell'invio, da parte delle aziende, dei Dmag per la manodopera occupata nel 3° trimestre 2011; per i lavoratori autonomi, l'attribuzione degli adempimenti coinciderà con l'emissione contributiva per l'anno 2011.

VARIAZIONI CONTRIBUTIVE INPS: NASCE IL MODELLO «DM10 VIG VIRTUALE»

Se l'azienda deve comunicare una variazione sui contributi che ha indicato con il flusso Uniemens ad essa gli uffici devono applicare la nuova procedura di gestione che prevede l'emissione di un modello virtuale.

Il sistema è articolato nel seguente modo.

 A - Le aziende, o i loro intermediari, devono inviare mensilmente, contestualmente alle denunce mensili correnti, anche le denunce di variazione relative a periodi pregressi.

 B - L'INPS genera per quel mese il «DM10 virtuale» e per le denunce di variazione che comportano una regolarizzazione contributiva, determina, sulla base del confronto con il «DM10 virtuale» originariamente prodotto, il «DM10 Vig virtuale» per l'importo a debito o a credito risultante dalla differenza tra la denuncia originariamente prodotta e quella di variazione.

 C - A questo punto viene contattata l'azienda per una conferma del modello (nel senso che i calcoli degli uffici sono corretti).

 Questo sistema si applica a partire dalle denunce con competenza non precedente a gennaio 2010, mese di introduzione dei flussi Uniemens. Le aziende, o i loro intermediari, possono accedere alla procedura di gestione dei DM10Vig virtuali attraverso la già nota funzione di «servizi per le aziende e i consulenti/Uniemens/Consultazione denunce individuali» alla quale sono state aggiunte le schede «Variazioni» e «DM10Vig».

L'azienda, o chi la rappresenta, può rifiutare il DM10Vig virtuale proposto. In tal caso le denunce di variazione saranno annullate e, nel caso di variazione di denunce individuali, sarà annullata anche la corrispondente variazione sul conto assicurativo del lavoratore interessato.

Ciò al fine di garantire il costante allineamento tra dichiarazioni retributive (conto assicurativo) e dichiarazioni contributive (DM10 e DM10Vig).

 Gli operatori di Sede abilitati potranno accedere ad analoghe funzionalità di consultazione attraverso la consueta funzione di «Verifica flussi» e scaricare il manuale operativo aggiornato con le nuove opzioni.

 L'INPS sottolinea come sia di fondamentale importanza che le aziende provvedano tempestivamente a rimuovere le cause di «squadratura» dai DM10 virtuali generati dagli uffici. Laddove invece sussiste la quadratura il sistema genera immediatamente il DM10 virtuale e, se già superata la data di scadenza di pagamento mensile (16 del mese), lo inoltra alle procedure di gestione.

Può perciò verificarsi che eventuali variazioni contributive, pur inviate entro la scadenza di fine mese, se successive alla quadratura del DM10 virtuale, determinino la produzione di un DM10Vig virtuale. Le variazioni di informazioni che non hanno ricaduta sui contributi (coperture settimanali, differenze accredito, ecc.) continueranno ad avere effetto esclusivamente sul conto assicurativo del lavoratore, ma non produrranno alcuna regolarizzazione.

PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO: I CONGUAGLI INPS

Sotto controllo le pensioni pagate a residenti all'estero che hanno titolo a ricevere in tutto o in parte la pensione solo se titolari di redditi personali e familiari inferiori ai tetti disposti ogni anno dalla normativa.

Il controllo INPS riguarda tutte le dichiarazioni reddituali pervenute nel corso del 2010. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione in euro dei redditi espressi in valuta estera è quello applicabile a dicembre dell'anno cui si riferisce il reddito. Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 31 luglio 2011.

I conguagli a credito del pensionato di importo fino a 2.500 euro sono stati validati e messi in pagamento con procedura centralizzata. Invece gli arretrati di importo superiore a 2.500 euro sono stati trasferiti alle singole sedi territoriali per il pagamento dopo avere effettuato i dovuti controlli e le eventuali compensazioni.

Nel caso in cui i nuovi dati reddituali e di aggiornamento pro-rata estero non hanno comportato conguagli per i periodi precedenti, né variazioni sull'importo corrente di pensione, l'INPS ha soltanto aggiornato i dati delle pensioni.

Ai pensionati è stata inviata apposita personalizzata comunicazione e nei casi di recuperi, è stata aggiunta una tabella che evidenzia i dati relativi al conguaglio, distinguendoli per tipologia e per anno di riferimento.

MATERNITÀ ANTICIPATA E POSTICIPATA: IL CONTROLLO SANITARIO DELLA ASL

Per l'astensione anticipata e prorogata per maternità la norma prevede che il provvedimento di astensione dal lavoro sia adottato da parte della competente Direzione provinciale del lavoro «sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale».

Essi sono:

a) il caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) il caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) il caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Nei casi di astensione anticipata per complicanze della gravidanza, l'astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le risultanze dell'accertamento medico.

In ogni caso l'astensione dal lavoro di cui alle lett. b) e c) può essere disposta dal servizio ispettivo, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, e nel disporre l'astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro può anche prescindere dall'acquisizione di un parere medico (che, nel caso fosse richiesto, dovrebbe comunque provenire dalla Asl) e procedere a emanare il relativo provvedimento.

Nei casi in cui sia necessaria una valutazione sanitaria, questa costituirà uno dei fondamenti su cui concedere l'astensione, insieme alla verifica della circostanza che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

L'accertamento medico effettuato dalla Asl, costituendo un giudizio di carattere tecnico, è senz'altro vincolante per gli uffici del lavoro ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di interdizione dal lavoro anticipata o posticipata. (Ministero lavoro - Nota 16 marzo 2011, n. 6165)

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

Il legislatore ha inteso colpire l'intestazione di comodo di beni a società stabilendo che per il socio o familiare utilizzatore costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. h-ter), del T.U.I.R., la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo riconosciuto all'impresa per la concessione in godimento del bene.

In tutti quei casi in cui il bene viene concesso in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi allo stesso non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

L'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dovranno comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Se la dichiarazione viene omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del reddito imponibile in capo al socio; la sanzione opera nella misura fissa di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro) se la società ed il socio/familiare si sono comunque conformati alle nuove disposizioni. 

Si segnala da ultimo che il comma 36-septiesdecies stabilisce che l'Agenzia delle entrate, nel controllare (sistematicamente) la posizione delle persone che hanno utilizzato i beni concessi in godimento ed ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodicies)

DAL FULL-TIME AL PART-TIME (E VICEVERSA): LA CLASSIFICA DELLE PRECEDENZE

Se il dipendente pubblico chiede alla propria Amministrazione di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time, l'Amministrazione non ha l'obbligo di accogliere l'istanza di trasformazione presentata dal lavoratore.

Ovviamente la domanda viene valutata e ciò presuppone una verifica dei seguenti elementi:

1) la dotazione organica e la relativa disponibilità di posti part-time nell'ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva;

2) il tipo di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro;

3) l'impatto che il cambiamento potrà avere sull'organizzazione del lavoro, verificando se la trasformazione causi un pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio.

Se più persone presentano domanda di part-time il datore di lavoro deve stilare una classifica con relativi titoli di precedenza ovviamente dettati dalla legge e non dalla singola Amministrazione. In ogni caso hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, al di là delle precedenze, i lavoratori affetti da patologie oncologiche con una residua ridotta capacità lavorativa, anche a seguito degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dall'apposita commissione medica.

E tali lavoratori, quando lo chiederanno, hanno inoltre diritto a ritornare al rapporto a tempo pieno.

Le precedenze sono previste per:

a) i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;

b) i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, in condizione di gravità con un'invalidità del 100% e con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

c) i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni; d) i lavoratori con figli conviventi che sono «in situazione di handicap grave».

Meritevole di tutela è la situazione dei familiari di studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, cioè dalla sindrome Dsa che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Se c'è diritto alla trasformazione - si pensi ai lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa - l'Amministrazione entro 60 giorni dalla domanda deve convalidare il part-time (o il ritorno al full-time).

Se c'è di diritto di precedenza la domanda deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti interessati anch'essi alla trasformazione del rapporto di lavoro.

CIGS: DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Quando gli uffici INPS comunicano in via diretta al lavoratore che è intervenuta la decadenza dalla prestazione di cassa integrazione straordinaria occorre indicare all'interessato la facoltà di presentare ricorso al giudice ordinario.

La comunicazione della decadenza infatti non è un provvedimento caratterizzato dall'esercizio di discrezionalità amministrativa, bensì è una mera comunicazione della violazione di una disposizione di legge con la conseguente applicazione della sanzione prevista.

Con il risultato che la posizione del lavoratore non può ricondursi a una posizione di interesse legittimo, derivante da un vizio di legittimità del potere discrezionale attribuito dalla legge alla pubblica Amministrazione e tutelato indirettamente in via amministrativa, ma a un diritto soggettivo alla prestazione economica, il cui diniego è l'effetto di una discrezionalità di mero carattere tecnico espressa, dunque, in un provvedimento privo di discrezionalità amministrativa.

La decadenza dichiarata conseguente all'omissione della comunicazione preventiva è attinente solo alla violazione della normativa in materia di cassa integrazione e al controllo del connesso diritto del lavoratore a fruire della prestazione economica, la cui tutela è attribuita al giudice ordinario.

LAVORI USURANTI: SLITTA LA CONSEGNA DELLE DOMANDE PER LAVORI NOTTURNI

Resta per il momento aperta la scadenza delle domande che devono essere presentate agli enti previdenziali da parte dei lavoratori che intendono far riconoscere il carattere usurante ai lavori notturni svolti (in maniera continuativa o con regolari turni periodici), al fine di poter poi ottenere la pensione di anzianità con requisiti di età e contribuzione inferiori alla norma.

Il Ministero del lavoro, visto che ancora non è stato emanato il decreto che deve stabilire le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica (materiale che deve essere fornito dallo stesso ministero scrivente), annulla il termine del 30 settembre e fa «riserva di indicare un nuovo termine di scadenza».

(Ministero del lavoro - Nota 14 settembre 2011, n. 418)

LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA: L'ATTESTATO È SOLO TELEMATICO

Dal 13 settembre sono completamente uniformate le regole tra settore pubblico e privato relative alla ricezione degli attestati da parte dei datori di lavoro.

La situazione attualmente si presenta nel seguente modo.

 A - Nei casi di assenza per malattia superiore a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato c'è l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.

B - Per gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Risulta equiparata anche la modalità di rilascio e di trasmissione telematica del certificato di malattia all'INPS e dell'attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo telematicamente fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare in ogni caso l'assenza per malattia.

A questo proposito l'INPS preannuncia che gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro sia disposte d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato.

L'INPS ribadisce che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se ciò è richiesto dal lavoratore, a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici. Le attestazioni di malattia possono essere inviate dall'INPS al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari (consulenti del lavoro, avvocati, ecc.).

Questo servizio è esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro - e cioè agli agrotecnici, ai periti agrari e ai dottori agronomi e dottori forestali.

I datori di lavoro e gli intermediari possono ricercare gli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menù della consultazione on line INPS degli attestati di malattia o attraverso il canale call center 803.164.

Oltre ai datori di lavoro anche agli intermediari è possibile richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il: a) sistema di invio con Pec; b) sistema di accesso con Pin. Anche i lavoratori possono inoltrare richiesta di invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Pec.

Chi non ha una Pec, ma ha il Pin, può sempre chiedere agli uffici INPS di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo email dallo stesso indicato. (INPS - Circ. n. 117 del 9 settembre 2011)

IMPRESE EDITORIALI GIORNALISTICHE: INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE DI UNDER 35

Anche le aziende editoriali hanno diritto all'incentivo per l'occupazione se assumono giovani fino ai 35 anni di età.

L'incentivo è pari a 5 mila euro a favore dell'azienda nei seguenti casi:

a) assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) ovvero trasformazione di un rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) assunzione di giovani inferiore ai 36 anni di età, genitori di figli minori, anche affidati;
d) giovani disoccupati iscritti presso i centri per l'impiego (attenzione: la iscrizione nelle liste paritetiche Fnsi e Fieg non è requisito valido);
e) oppure giovani con un rapporto di lavoro precario: contratto a termine, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale, di somministrazione, ecc.) .

La misura incentivante vale anche per i giornalisti iscritti all'Inpgi anche se sono tenuti preventivamente a iscriversi nella «banca dati per l'occupazione dei giovani genitori» gestita dall'INPS.

Il beneficio è cumulabile con gli altri benefici contributivi deliberati dall'Inpgi proprio in materia di assunzione di giornalisti a tempo indeterminato.