Cerca nel blog

lunedì 27 settembre 2010

Prosecuzione all’estero degli studi per extracomunitari soggiornanti in Italia

Circolare Ministero dell’Interno n. 6020 del 15/09/2010

L’articolo 8 della Direttiva 2004/114/CE, ai commi 4bis e 4ter, riconosce allo studente straniero già soggiornante in un altro stato membro la possibilità di fare ingresso in Italia al fine di proseguire gli studi ovvero di svolgere un corso di studi complementare ad un programma già svolto, senza l’obbligo di premunirsi del visto di ingresso per studio.

Qualora la permanenza superi i tre mesi, lo stesso dovrà richiedere il corrispondente permesso di soggiorno.

In maniera analoga, lo studente straniero regolarmente soggiornante in Italia potrà proseguire in un altro Stato il percorso di studi, anche per periodi superiore ai tre mesi.

Qualora il soggiorno all’estero si protrae per oltre sei mesi, lo straniero dovrà documentare l’assenza dall’Italia con la seguente documentazione:

• certificazione, rilasciata dalle stesse Autorità accademiche nazionali, attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientri nel programma di studi precedentemente approvato o complementare ad esso;
• certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro;
• certificazione che attesta il regolare svolgimento di parte del programma si studi nel Paese UE.

Assunzione disabili a tempo determinato senza giustificazioni

Sentenza n. 13285 del 31 maggio 2010

La Suprema Corte, con la sentenza n. 13285 del maggio 2010, per la prima volta si pronuncia sull’assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile, nella fattispecie disabile psichico che, sulla base di una specifica previsione della convenzione stipulata tra l’impresa assumente e la P.A., non soggiace all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001.

In vero, la nuova disciplina di cui alla L. n. 68/1999 si propone l’obiettivo della promozione e dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato, come le convenzioni tra datore di lavoro e uffici competenti.

Tali accordi, qualificati come normativa speciale, contengono un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali la cui disciplina di legge è finalizzata, attraverso la previsione di tempi e modalità delle assunzioni che il datore si impegna ad effettuare, in particolare nei riguardi di soggetti affetti da particolari inabilità.

Pertanto, la collocazione delle modalità del contratto a termine tra altre misure derogatorie rispetto alla disciplina generale dei relativi istituti, in un'ottica di collocamento mirato del soggetto disabile, e la ratio giustificativa di una tale collocazione, consentono di ritenere la specialità del contratto a termine ivi considerato, che pertanto può essere utilizzato nel contesto indicato indipendentemente dai limiti stabiliti dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art.1, commi 1 e 2, in quanto deve ritenersi che nella materia è la stessa normativa speciale che individua nei modi indicati la particolare ragione giustificativa del termine.

Straordinari agevolati: imposta sostitutiva del 10%

Il Sole 24 ORE di sabato 25 settembre 2010

L'Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro, in una nota congiunta (prot.2010/134950), chiariscono che qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassato (imposta sostitutiva del 10%) se l'azienda dichiara che è stato utile per aumentare la produttività.
Si realizza, nella sostanza, una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione ricomprendendo anche le somme dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.
Il risultato non deve necessariamente aver prodotto un utile per l’impresa poiché è sufficiente che la prestazione abbia fornito un’utilità complessiva, poiché deve sussistere un vincolo di correlazione con i parametri di produttività.

Straordinari agevolati: imposta sostitutiva del 10%

Il Sole 24 ORE di sabato 25 settembre 2010

L'Agenzia delle entrate e il Ministero del Lavoro, in una nota congiunta (prot.2010/134950), chiariscono che qualsiasi forma di lavoro straordinario può essere detassato (imposta sostitutiva del 10%) se l'azienda dichiara che è stato utile per aumentare la produttività.
Si realizza, nella sostanza, una piena liberalizzazione delle somme soggette a detassazione ricomprendendo anche le somme dovute per prestazioni eccedenti quelle ordinarie.
Il risultato non deve necessariamente aver prodotto un utile per l’impresa poiché è sufficiente che la prestazione abbia fornito un’utilità complessiva, poiché deve sussistere un vincolo di correlazione con i parametri di produttività.

mercoledì 22 settembre 2010

PART TIME VERTICALE E LAVORO NOTTURNO

Ministero del Lavoro nota del 30 agosto 2010 n. 17879

La normativa in materia di lavoro notturno (D.Lgs n. 66 del 2003) dispone che per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8 ore in media, nell’arco di 24 ore calcolate dall’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare il suddetto limite.

Con la circolare n. 8/2005, il Ministero ha precisato che, in assenza di una esplicita previsione legislativa, il limite delle 8 ore costituisce una media fra le ore lavorate e quelle non lavorate, pari ad un terzo, che va applicata su un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.

Inoltre, nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve considerare il periodo di riposo minimo settimanale quando questo ricade nel periodo di riferimento stabilito dal CCNL.

Alla luce di quanto finora esposto, il Ministero ha affermato che, nell’ipotesi di lavoro part time verticale ove la prestazione sia svolta su tre giorni lavorativi invece che su cinque giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell’orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.

I giorni della settimana in cui è previsto che il lavoratore con contratto part time verticale non lavori determinano una sospensione del rapporto e, perciò, non vanno considerati nel calcolo dell’orario di lavoro.

Pertanto, il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a tempo pieno.

mercoledì 15 settembre 2010

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ E HOLDING CON CAPOGRUPPO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Ministero del Lavoro, note del 5 agosto 2010, n. 19673 e del 6 agosto 2010, n. 19776.


Il Ministero del Lavoro, con la nota del 5 agosto 2010, n. 19673, osserva che possono accedere al contributo indicato dall’ art. 5, comma 5 della legge n. 236/1993, le imprese private al di fuori dell'area CIGS che, nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991, ove previsto, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano contratti di solidarietà, ovvero tutte le società che hanno rapporti di lavoro di diritto privato e non di diritto pubblico.

Inoltre, con la nota del 6 agosto 2010 n. 19776, il Ministero precisa che non è ammissibile il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi da parte di quelle imprese industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., il cui capitale, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente di proprietà di enti pubblici e gestito da essi, poiché per queste è previsto l’esonero contributivo C.I.G. e C.I.G.S..

Per converso, nell'ipotesi in cui la compagine societaria si apra anche a soggetti privati, e, quindi, l'ente pubblico perda la detenzione, anche solo di una parte del capitale sociale, l'azienda sarà soggetta alla contribuzione CIGS.

Pertanto, in questo caso appare possibile l'accesso per i lavoratori ai benefici d'integrazione salariale a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 863/1984, laddove siano sussistenti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina che regola la materia.

Per i dipendenti delle società con capitale misto pubblico-privato, è previsto l'obbligo di versare all'INPS la contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in virtù della loro appartenenza al settore industriale.

In ragione di tale obbligo contributivo, il personale iscritto ad INPDAP per opzione, dipendente da aziende a partecipazione azionaria privata o mista, ha diritto a percepire, così come il restante personale iscritto INPS, l'integrazione salariale per i relativi periodi di sospensione, previo raccordo tra i due istituti previdenziali sulle modalità operative.

martedì 14 settembre 2010

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E PRINCIPIO DELL’IMMENDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE

Con sentenza n. 15649 del 1 luglio 2010, La corte di Cassazione ha affermato che nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, proprio perché la tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.
Orbene, la tempestività della comunicazione da parte del datore di lavoro è particolarmente importante poiché, in caso di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva contestazione ed intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d'interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare.
Nonostante quanto finora detto, il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, alla luce della sentenza n. 5705 del 9 marzo 2010 emanata dalla Corte di Cassazione.
In vero, in concreto può essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.

lunedì 13 settembre 2010

EXTRACOMUNITARI: RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL GENITORE NATURALE

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 4848 del 2010 ha fornito chiarimenti in merito alla procedura relativa all'art. 29 del T.U. n. 286/1998 che prevede la possibilità per il genitore naturale di ricongiungersi al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, purché dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito.

Sarà lo Sportello Unico per l’Immigrazione a verificare il possesso dei suddetti requisiti, soprattutto in considerazione del possesso degli stessi da parte dell'altro genitore, il quale deve fruire di alloggio e reddito conformi alla legge.

Per consentire la presentazione della istanza di ricongiungimento è stato predisposto un nuovo modulo telematico, denominato GN, reperibile sul sito www.interno.it, che dovrà essere compilato dal genitore già regolarmente soggiornante in Italia per presentare la domanda di ricongiungimento in nome e per conto del figlio minore.

Successivamente l’inoltro della richiesta, lo Sportello Unico, verificate tutte le condizioni richieste, convocherà l’istante per il rilascio del nulla osta.

EXTRACOMUNITARI: LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’INGRESSO DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Il Ministero dell'interno, con la nota n. 4848 del 27 luglio 2010, ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni operative in merito all’iter per la richiesta di l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati.

In vero, il c.d. Pacchetto Sicurezza ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 27 del T.U. n. 286/1998, i quali prevedono che, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicate al comma 1, lett. a), c) e g) dello stesso art. 27, la richiesta di nulla osta lavoro venga sostituita con una comunicazione allo Sportello Unico da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Le categorie professionali interessate dalla procedura semplificata sono:
• dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27, comma 1, lett. a);
• professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, comma 1, lett. c);
• lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati (art. 27 comma 1, lett. g).

Per tutti gli altri casi previsti dall’art. 27 sarà applicabile la vecchia procedura (con richiesta di nulla osta all’ingresso).

Inoltre, oggetto della suddetta comunicazione è la proposta di soggiorno per lavoro subordinato tra il datore di lavoro e il cittadino extracomunitario.

Il Ministero evidenzia la necessità, per il datore di lavoro che vuole accedere alla nuova procedura, di sottoscrivere con il Ministero dell'interno un apposito protocollo d'intesa, nel quale sia contenuto l'impegno a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari, con particolare riguardo alla capacità economica richiesta.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del lavoro e quello dell'istruzione, ha predisposto uno schema di protocollo a cui tutte le imprese interessate possono aderire facendo pervenire le richieste di sottoscrizione all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.prefettomalandrino@interno.it., inviando alla Direzione Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo la visura camerale e/o lo statuto e/o l'atto costitutivo.

Una volta ricevuta la richiesta, sarà la Direzione Centrale a trasmettere lo schema di protocollo alle imprese o Università richiedenti la sottoscrizione.

Inoltre, al fine di facilitare l'attività delle singole imprese il 19 luglio 2010 è stato sottoscritto un protocollo fra il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (D.L.C.I.) e la Confindustria, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui potranno aderire le Aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso protocollo.

Il datore di lavoro, dopo aver sottoscritto il protocollo con il Ministero dell’Interno, ottiene dalla Prefettura competente la password utile per accedere all’area riservata del sito del Ministero, dalla quale è inoltre possibile inviare la comunicazione per la nuova procedura.

A tal fine, sono stati predisposti tre specifici moduli telematici:
- mod. CD (art. 27, comma 1, lett. a)) per i dirigenti o personale altamente specializzato;
- mod. CF (art. 27, comma 1, lett. c)) per i professori universitari;
- mod. CL (art. 27, comma 1, lett. g)) per i lavoratori ammessi temporaneamente nel territorio italiano per adempiere funzioni specifiche per il periodo determinato.

Per l'abilitazione all'accesso, per il tramite della Prefettura competente, l'Università/Istituto di Ricerca firmatario dovrà comunicare i dati anagrafici dell'utente da accreditare (nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail) attraverso l'apposito modulo.

L'utenza può sempre accedere al servizio di help desk tramite il sito del Ministero dell'interno alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.

La circolare evidenzia che, una volta inviata la comunicazione, lo Sportello Unico, chiederà alla Questura di effettuare le verifiche relative all'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999.

Invece, non sarà necessaria alcun tipo di autorizzazione o verifica del rapporto di lavoro da parte della DPL competente.

Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina https://domanda.nullaostalavoro.interno.it.

Quando la procedura mostra la descrizione "attesa visto dell'Autorità Consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.

Il lavoratore extracomunitario, giunto sul territorio nazionale, dovrà recarsi entro otto giorni dall'ingresso, unitamente al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa ( passaporto, visto di ingresso, idoneità alloggiativa, dichiarazione dei redditi del datore di lavoro).

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

La circolare dell’Inps n. 119 del 7 settembre 2010, prevede che la richiesta di invio degli attestati di malattia tramite posta elettronica certificata, deve essere inoltrata all'indirizzo di Posta certificata di una Sede Inps e deve avvenire utilizzando lo stesso indirizzo al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici certificatori.

Gli indirizzi P.E.C. delle Strutture territoriali INPS sono reperibili sul sito Internet dell'Istituto (www.inps.it) - Le Sedi INPS - ricerca per elenchi: posta certificata.

Inoltre, la richiesta per essere accolta deve contenere:

• per le pubbliche amministrazioni l'identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla "Sede di servizio". Queste amministrazioni possono chiedere l'invio "accentrato" degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l'INPS a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell'Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori;
• per le aziende private l'identificazione da comunicare è la matricola INPS. Nel messaggio l'azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all'indirizzo di P.E.C. mittente più matricole INPS riferite all'azienda stessa.

Il formato di invio dei documenti deve essere scelto tra TXT, XML o entrambi.

Ricevute le richieste da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, flussi automatici giornalieri inoltreranno gli attestati ricevuti dal SAC agli indirizzi di P.E.C. comunicati, nel formato richiesto.

Relativamente alle strutture INPS, la stessa circolare fornisce alcune istruzioni:

• relativamente alla gestione delle richieste di invio tramite P.E.C. degli attestati di malattia telematici è disponibile sul sito Intranet - Processi - prestazioni a sostegno del reddito - la funzione "Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici".
• l'operatore deve selezionare la voce del menù relativa alla tipologia del richiedente: azienda privata o ente pubblico.
• la scelta visualizza un pannello di immissione dell'identificazione del soggetto richiedente: matricola INPS per le aziende private, codice fiscale per gli enti pubblici per i quali è necessario anche precisare se l'invio deve avvenire sulla posizione "accentrata" o su una "Sede di servizio" di cui deve essere indicato il progressivo INPDAP.
• nella maschera successiva sono presenti sia elementi di scelta rilevati dalla richiesta pervenuta dal datore di lavoro interessato, sia elementi di gestione della stessa:
- indirizzo di P.E.C. di invio della richiesta che sarà la stessa di destinazione degli attestati;
- formato di invio degli attestati: TXT, XML, entrambi;
- stato della richiesta: attivo o disattivo per modificare, su segnalazione dell'Ente o dell'azienda, una precedente richiesta d'invio;
- scelta P.E.C.: disponibile solo per gli enti pubblici come ausilio per l'eventuale ricerca e verifica, in Internet, dell'indirizzo di P.E.C. dell'Ente che ha richiesto il servizio.

Tutte le eventuali variazioni comunicate dai datori di lavoro interessati a questa modalità di inoltro degli attestati possono essere gestite con la stessa funzione, modificando i dati registrati in precedenza.

L'abilitazione degli operatori di Sede alla applicazione Intranet in argomento deve essere effettuata esclusivamente tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli amministratori di IDM che hanno il ruolo di "Gestore profili web intranet".

L'applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo denominato "Invio Attestati di Malattia con P.E.C.".

Per abilitare un utente occorre:
1 - assegnare all'utente la risorsa "Web Access Manager;
2 - assegnare all'utente il relativo profilo autorizzativo, selezionando il processo "Prestazioni a sostegno del reddito" -> applicazione "Gestione P.E.C. per invio attestati di malattia Telematici" - profilo "Invio Attestati di Malattia con P.E.C.".

Usi aziendali nel trasferimento d'azienda

La cessione d’azienda incide negativamente sulla corresponsione di elementi retributivi stabiliti dagli usi aziendali, i quali non sopravvivono alla cessione stessa.
Il dipendente nell’ipotesi di incorporazione dell’azienda può veder venir meno alcuni elementi retributivi, quali il superminimo individuale ed il premio di rendimento.
Lo ha affermato la Sezione lavoro della Corte di Cassazione nelle pronuncia 5882/2010, ad avviso della quale: “L’incorporazione di una società in un’altra è assimilabile al trasferimento d’azienda.E’ quindi applicabile il principio desumibile dall’art 2112, comma 3, C.C. secondo cui la contrattazione collettiva dell’acquirente, successiva a quella dell’alienante sostituisce immediatamente e in tutto la prima disciplina collettiva”.
Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale, non concretizzandosi in una clausola più favorevole del contratto individuale, non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva, conseguente al trasferimento d’azienda”.
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato dal dipendente di una banca incorporata in un altro istituto di credito
Il nuovo assetto proprietario aveva comunicato formalmente alle rappresentanze aziendali la disdetta del contratto integrativo aziendale, stipulato dalla cedente, ma il ricorrente aveva chiesto ugualmente il riconoscimento del diritto al superminimo individuale ed al premio di rendimento che da tale accordo erano stati istituiti.
Il Giudice di primo grado accoglie integralmente la domanda del ricorrente, mentre la Corte D’Appello conferma la pronuncia del Tribunale per la parte relativa al superminimo e respinge la richiesta di pagamento del premio di rendimento.
I giudici di secondo grado avevano motivato la sentenza sostenendo che il superminimo era stato corrisposto in modo continuativo per vent’anni e che tale comportamento aveva determinato l’esistenza di un uso aziendale e l’inserimento del relativo diritto nel contratto individuale di lavoro.
Avverso la sentenza ricorrono al Giudice di legittimità sia la Banca che il dipendente.
La Suprema Corte una volta ribadita l’assimilabilità dell’incorporazione al trasferimento e quindi l’applicabilità del CCNL vigente nell’impresa del cessionario anche se più sfavorevole affronta il problema complesso della qualificazione giuridica dell’uso aziendale.
La Corte ribadendo l’orientamento inaugurato con la sentenza n. 9690/1996 afferma che l’uso aziendale fa sorgere un obbligo unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali di lavoro, allo stesso modo e con la medesima efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore, quelle più favorevoli dell’uso aziendale, (art. 2077 C.C.).
Ad avviso di questo orientamento le clausole d’uso si inseriscono nei contratti individuali, per effetto di un meccanismo di disciplina collettiva,similare a quella aziendale e non per effetto di un meccanismo genetico interindividuale.
I trattamenti migliorativi da uso aziendale, una volta equiparati ad una fonte collettiva, perdono le garanzie di insensibilità (art. 2077, comma 2, C.C.), rispetto alle vicende delle successioni temporali delle fonti collettive e ne seguono le sorti, con effetti di revoca o di sostituzione da parte di fonti collettive successiva, che contemplano anche trattamenti in pejus.
Per queste ragioni la Cassazione enuncia il principio sopra esposto e rinvia ad altra Corte d’Appello.

STRANIERI: AL VIA GLI INGRESSI 2010 PER STUDIO E FORMAZIONE

La legge ammette ingressi nel territorio nazionale di stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intendono frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere tirocini formativi.

Il Ministero del lavoro con decreto 6 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2010, n. 203, ha determinato il contingente annuale 2010 relativo all’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

In virtù del predetto decreto, in via transitoria per l’anno 2010, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, D.P.R. n. 394/1999, il Ministero autorizza in base alla predetta norma del D.P.R. n. 394/2009, nel limite del contingente fissato per l'anno 2009, cioè 10.000 unità, gli ingressi in Italia di stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, suddivisi in:
- 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati;
- 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 142/1998 (agenzie per l'impiego, università, provveditorati agli studi, etc. ...), in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Le quote relative alla partecipazione a corsi di formazione professionale e ai tirocini formativi sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base a quanto indicato dal prospetto riportato

Regione Quota
Abruzzo 70
Basilicata 30
Calabria 50
Campania 70
Emilia-Romagna 600
Friuli-Venezia Giulia 400
Lazio 500
Liguria 100
Lombardia 700
Marche 400
Molise 30
Piemonte 400
Puglia 50
Sardegna 50
Sicilia 70
Toscana 600
Umbria 100
Valle d'Aosta 30
Veneto 600
Provincia autonoma di Bolzano 50
Provincia autonoma di Trento 50
Totale 5.000

CHIARIMENTI SULLA PRATICA DELLA “COMUNICA” DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello sviluppo economico, con il parere emanato il 3 agosto 2010 n. 101914, risponde in relazione alla mancata accettazione di una pratica di ComUnica da parte della Camera di Commercio di Taranto.

In vero, nel caso in esame, il commercialista, provvedeva a dichiarare l’inizio dell’attività di un’impresa individuale all’Agenzia dell’Entrate e a richiedere l’iscrizione della medesima impresa come inattiva nel registro delle imprese.

Tale pratica veniva successivamente sospesa dalla Camera di Commercio poiché il documento era carente della firma digitale del titolare dell’impresa individuale sulla distinta relativa alla modulistica del registro delle imprese.

Richiamando la legge n. 340/2000, la quale permette ad alcune categorie di professionisti di dichiarare la conformità all’originale cartaceo della copia ottica estratta da alcune specifiche tipologie di documenti nonché di sostituire, in alcuni casi, l'obbligato nella sottoscrizione dei modelli informatici con cui si richiede l'iscrizione di un atto nel registro delle imprese, il commercialista asseriva che la sottoscrizione digitale dell'imprenditore individuale non è necessaria nel caso in cui sulla distinta sia apposta la firma di un professionista abilitato.

Il Ministero, nel suo parere, evidenziava che le disposizioni sopra richiamate della legge n. 340/2000 creano un peculiare regime nei confronti di alcune categorie di professionisti (tra cui i commercialisti).

Sembra ovvio concludere che, in materia di dichiarazione di conformità di atti e di forma della procura, il predetto articolo ha carattere di norma speciale: non può, cioè, trovare applicazione in via analogica nei confronti delle istanze rivolte al registro delle imprese dall'imprenditore individuale.

Pertanto, poiché esso riguarda, esclusivamente, la dichiarazione di conformità dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, nonché la sottoscrizione delle istanze con cui le società richiedono l'iscrizione di determinati atti nel registro delle imprese, sembra evidente che non può trovare applicazione nei confronti delle istanze rivolte al registro delle imprese dall'imprenditore individuale.

Inoltre, il Ministero evidenzia che nel caso della modulistica "registro imprese", così come illustrato dalla n. 3575/C del 20 aprile 2004, la sostituzione dell'obbligato alla sottoscrizione della specifica distinta dovrà attuarsi attraverso una procura redatta secondo le formalità "piene" (ovverosia con autentica notarile) previste dalla legge, tranne nei casi in cui la legge abbia introdotto dei regimi peculiari.

Con il parere del 16 agosto 2010 n. 107411, il Ministero risponde in merito alla possibilità, da parte di "intermediari", di procedere alla sottoscrizione delle pratiche "ComUnica" in luogo degli obbligati.

Va evidenziato, in primo luogo, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b, del D.P.C.M. 6 maggio 2009, l'adempimento del deposito dei bilanci societari nel registro delle imprese è escluso dalla procedura ComUnica; pertanto, le indicazioni contenute nella citata circolare non possono trovare applicazione nei confronti di detto adempimento.

Si ribadisce nel parere che la disciplina della Comunicazione unica non ha innovato la disciplina sostanziale sottesa agli adempimenti nella stessa confluiti.
La modalità semplificata, individuata nella circolare n. 3616/C, con cui, mediante apposita "procura speciale", l'obbligato può delegare un terzo a svolgere per suo conto adempimenti ComUnica riguarda, pertanto, solo quegli aspetti della procedura già non sottoposti a propria autonoma disciplina.

Detta semplificazione risulta proprio in quanto le modulistiche sottostanti, e in particolare, per quello che qui interessa, quella relativa al registro delle imprese, continuano ad essere compilate nel rispetto della rigorosa disciplina che le regola.

Pertanto, come risulta anche nel parere ministeriale prot. n. 64327, l'imprenditore può delegare comunque un terzo alla sottoscrizione, in suo luogo, della distinta relativa alla modulistica "registro imprese", ma, come chiarito nella circolare ministeriale n. 3575/C del 20 aprile 2004, nei confronti dei professionisti indicati nei commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 340 del 2000, ciò si attuerà nella forma semplificata dell'"incarico", mentre per tutti gli altri soggetti sarà necessario un vero e proprio atto di procura, nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata.

Ministero sviluppo economico parere 3 agosto 2010, n. 101914.
Ministero sviluppo economico parere 16 agosto 2010, n. 107411.