Cerca nel blog

giovedì 8 luglio 2010

Disabili, tutela ampia per permessi e congedi

La fruizione dei permessi mensili va possibilmente programmata ma l’esigenza di tutela ed assistenza del disabile prevale comunque e, inoltre, è possibile fruire del congedo straordinario per assistere il disabile anche se lo stesso presta attività lavorativa. Ai sensi dell’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile anche frazionabili in ore, retribuiti, coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

L’art. 20 della Legge n. 53/2000 ha stabilito che i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, spettano anche nel caso in cui non via sia convivenza col disabile purché lo stesso sia assistito con continuità ed esclusività.

Una questione in materia che è sempre più spesso dibattuta, a causa della mancanza di specifica disciplina normativa, è quella relativa alle modalità di fruizione dei permessi mensili ed al preavviso dovuto al datore di lavoro e l’interpello n. 31/2010 del Ministero del Lavoro interviene sull’argomento su richiesta dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori fornendo alcune precisazioni. Innanzitutto la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva afferma il necessario contemperamento del diritto all’assistenza del disabile con il buon andamento dell’attività imprenditoriale; infatti per il Ministero, si deve ritenere possibile una programmazione dei permessi con cadenza settimanale o mensile, quando:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;

- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad avere un’effettiva assistenza;

- purché si seguano criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze. In questo contesto è importante che la suddetta predeterminazione dei criteri garantisca il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e non ne comprometta il buon andamento ed a tal fine, i dipendenti dovrebbero rispettare i medesimi criteri nel momento in cui abbiano necessità di modificare la giornata di fruizione dei permessi.

Tuttavia, come la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva specifica, vista la ratio della normativa, le esigenze di assistenza e di tutela del disabile prevalgono sempre sulle esigenze imprenditoriali. Ed anche nell’altro argomento trattato dall’interpello n. 30/2010, e relativo al congedo straordinario per assistenza ai disabili, disciplinato dall’art. 42, comma 5 della Legge n. 53/2000, prevalgono le esigenze di assistenza e tutela del disabile.

La risposta è sollecitata dall’Istituto Nazionale di Statistica, alla luce della circolare INPS n. 34 del 15 marzo 2001, la quale aveva affermato l’esclusione del beneficio in questione, nel caso in cui il portatore di handicap da assistere, prestasse a sua volta attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto. In realtà, come correttamente il Ministero del Lavoro specifica, non può essere conforme allo spirito della normativa porre un limite alla fruizione del congedo da parte di chi deve assistere un disabile, anche perché l’assistenza può consistere in attività collaterali ed ausiliare rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa del disabile.

Stante quanto sopra, conclude l’interpello, il diritto alla fruizione del congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 non può essere escluso a priori nei casi di svolgimento di attività lavorativa del disabile, per il medesimo periodo. A questo punto, con riferimento proprio a questa ultima conclusione ci si dovrebbe aspettare un’apertura dell’INPS in materia che, in pratica, dovrebbe cambiare il suo precedente orientamento. D’altra parte, l’INPDAP, già nel 2002, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, non aveva posto lo stesso limite dell’INPS, ed oggi, soprattutto alla luce dell’interpello in commento, non è certamente ancora ammissibile un diverso trattamento per i disabili a seconda che chi li assista sia un dipendente privato o pubblico.

martedì 6 luglio 2010

Rilascio del Durc in presenza di ricorso amministrativo

Il Ministero del lavoro, con la nota 18 giugno 2010, n. 10849, torna sulla problematica, già affrontata nell'interpello n. 64/2009, relativa al rilascio del Durc in presenza di ricorso amministrativo sul quale, decorso il termine assegnato dalla legge per la sua decisione, si sia formato il silenzio.

Nel citato interpello, il Ministero ha chiarito che il decorrere del tempo per la decisione del ricorso è considerato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, quale decisione implicita del ricorso (cd silenzio rigetto), con la medesima valenza di una decisione espressa. Ne consegue che superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi respinto e, in assenza di pendenza di ricorso giudiziario, non è possibile certificare la regolarità contributiva dell'impresa.

Tuttavia, con la nota in esame, lo stesso Dicastero precisa che, in materia di ricorsi amministrativi, l'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che contro gli atti amministrativi di enti pubblici è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

Per quanto riguarda l'Inail, l'Istituto, con la nota n. 8523/2009, ha recepito quanto affermato dal Ministero nell'interpello n. 64/2009 prevedendo che decorso il termine, rispettivamente di 180 e 120 giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi senza che gli organi adibiti abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti.

L'Inps, invece, nel regolamento relativo alle procedure in materia di ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti, non riconosce alcuna significatività, ai fini dell'esito del ricorso amministrativo, all'inutile decorso del termine assegnato dal legislatore per la sua decisione, mentre tale fattispecie è riconosciuta rilevante quale condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.

Pertanto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lett. a), del D.M. 24 ottobre 2007, secondo cui in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso, il Ministero del lavoro, per rendere coerente il principio espresso nell'interpello n. 64/2009 con la vigente regolamentazione dell'Inps in tema di gravame amministrativo, riconosce la possibilità allo stesso Istituto di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del Durc, fino all'adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell'Organo competente a pronunciarsi.

L’Inps prepara centomila ispezioni sulle invalidità civili

Un programma straordinario di ispezioni è stato varato dal Governo e delegato all’Inps, in materia di verifica delle invalidità civili.
L’obiettivo che si è dato il Governo è particolarmente ambizioso: verificare 100 mila posizioni per l’anno 2010 e duecentomila per gli anni 2011 e 2012.
La procedura mira a verificare la sussistenza delle condizioni cliniche che determinano l’accesso all’indennità di accompagnamento e agli altri benefici previsti dalla legge, al fine di contenere il ricorso abusivo a questo tipo di istituto.
Saranno vagliate le pratiche relative ai soggetti titolari di indennità di accompagnamento e che hanno un’età compresa tra i diciotto e i sessantasette anni compiuti, la cui prestazione è stata riconosciuta in data antecedente il 1° aprile 2007.
Obiettivi della verifica saranno anche i titolari di assegno mensile , di età compresa tra quarantacinque e sessant’anni di età la cui prestazione è stata riconosciuta in data anteriore al 1° aprile 2007.
Le Direzioni regionali Inps, avranno il compito di vagliare le domande in questione e di attivare tutte le iniziative utili con le Asl al fine di stabilire accorsi che rendano più snella e rapida l’istruttoria delle pratiche.
L’istruttoria si avvierà mediante la richiesta della cartella sanitaria all’Asl di competenza che saranno tenute a metterla a disposizione dell’Inps nel minor tempo possibile.
La documentazione sarà indirizzata al centro medico legale dove sarà esaminata da un’apposita commissione medica.
La commissione , esaminata la documentazione, potrà eventualmente confermare la posizione del soggetto in merito al beneficio di legge, ovvero convocarlo a visita medica di controllo.
Nei casi più gravi, potrà rettificare il verbale che ha dato luogo alla prestazione in essere come previsto dall’art. 10 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.
Potranno essere esonerati dal presentarsi alla visita medica, i soggetti che si trovano in una condizione di invalidità che impedisce spostamenti, o che si trovino ricoverati presso struttura sanitarie.
In tal caso, l’interessato, o il soggetto che ne ha in carico la cura o l’assistenza, è tenuto a produrre apposita certificazione medica a sostegno dello stato invalidante impeditivo degli spostamenti medici.
In assenza di comunicazioni preventive ovvero in caso di mancata presenza alle visite mediche da parte del soggetto rientrante nel programma di ispezioni, l’Istituto, attivate tutte le procedure previste dalla legge, procederà alla sospensione di quanto corrisposto al soggetto

Assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia produttori assicurativi di terzo e di quarto gruppo

Con la circolare n. 78 del 23 giugno 2010, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali con particolare riferimento ad una categoria di lavoratori, quali i produttori assicurativi.

Tali soggetti di terzo e quarto gruppo sono tenuti all’obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciale, anche con riferimento all’istituzione, da parte dell’ISVAP, del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Per tale categoria di lavoratori, ai fini della tutela previdenziale, come previsto anche dal contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali.

La questione che viene affrontata dall’istituto assicuratore, riguarda, la figura del produttore libero, che di fatto risulta diversa da quella sopra individuata e che pertanto non risulta soggetta all’obbligo assicurativo nell’ambito della gestione speciale esercenti attività commerciali.

Al riguardo la circolare Inps, richiama la definizione di produttore di terzo e di quarto gruppo, così come contenuta nel contratto collettivo del 25 maggio 1939 che di seguito si riporta:

• Terzo gruppo, produttori i quali hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami della stessa esercitati, ed hanno anche l’obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni anche corrisposte mediante anticipazioni;
• Quarto gruppo: produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione compensati co n provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera dia autorizzazione.


Richiamando la normativa in tema di codice delle assicurazioni private, si ricorda che l’art. 109 del decreto legislativo n. 209/2005 è stato istituito il registro degli in terme diari assicurativi e riassicurativi che sostituisce l’albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e nel quale vanno iscritti obbligatoriamente gli intermediari assicurativi che hanno la residenza o la sede legale nel territorio della Repubblica.

Tuttavia, la circolare si conclude ricordando che l’iscrizione nelle cinque sezioni in cui si articola il registro di cui sopra, non ha effetti sulla materia previdenziale, con riferimento alla quale, occorre riprendere necessariamente la definizione di produttori di terzo e di quarto gruppo sopra riportata.

Inoltro domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello

Le procedure relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, sono state oggetto di numerosi interventi da parte dell’Inps.
Si ricordano, tra gli altri, quello di cui alla circolare n. 39/2010, con il quale sono stati rappresentati i benefici contributivi di cui alla legge n. 247/2007 e fornite le prime indicazioni per richiedere lo sgravio relativamente agli importi corrisposti nel 2009.
Con il messaggio 14586 del 2010, sono state fornite le specifiche tecniche per la composizione dei flussi XML contenenti molteplici domande di ammissione al beneficio.
Infine con il messaggio 15238/2010, è stato fornito il manuale utente della procedura di sgravio al fine dell’acquisizione delle domande.
Con la il messaggio n. 16214 del 18 giugno 2010, vengono precisati i criteri di accesso alla procedura telematica per l’inoltro delle domande.
Dalle ore 15.00 del 21 giugno fino alle ore 23,00 dell’ 11 luglio 2010, potranno essere trasmesse via internet, sia singolarmente che tramite flussi XML, le domande utili per lo sgravio 2009.
L’applicazione è disponibile sul sito www.inps.it, tra i servizi per aziende e consulenti all’interno della sezione dei servizi on-line.
Di seguito vengono riportate alcune delle precisazioni pervenute all’Inps durante l’utilizzo sperimentale della procedura e si rimanda all’analisi del messaggio per un quadro completo delle problematiche affrontate.
Il beneficio segue una logica di cassa e pertanto potranno essere portati beneficio esclusivamente gli importi collegati alla contrattazione di secondo livello corrisposti nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009.
In caso ci siano più contratti di secondo livello che incidono sempre sul 2009, sarà necessario inviare distinte domande con riferimento ad ogni singolo contratto.
Le aziende che nel corso dell’anno 2009 hanno proceduto a corrispondere premi rientranti nel campo dell’applicazione del beneficio e che nelle frattempo hanno sospeso l’attività, sono comunque autorizzate a richiedere il beneficio di cui trattasi.
Le società capogruppo, delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui alla legge n. 12/79 per tutte le società controllate e collegate, potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alle medesime società.
Viene precisato che l’indirizzo mail del datore di lavoro è un campo obbligatorio che deve essere necessariamente inserito nella domanda.
Per le domande inviate tramite file XML, per lo sgravio del datore di lavoro e lo sgravio del lavoratore, non deve essere indicato il numero dei lavoratori.
Per tutti i chiarimenti che dovessero essere ritenuti utili, viene attivato un apposito indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it .

Apprendisti licenziati - Indennità ordinaria di disoccupazione

L'Inps, con il messaggio 18 giugno 2010, n. 16238, fornisce le istruzioni per la gestione delle domande di disoccupazione non agricola ordinaria prevista, dall'art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 185/2008, a favore degli apprendisti licenziati.

Tale disposizione riconosce, in via sperimentale per il triennio 2009/2011, l'accesso alla disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali agli apprendisti licenziati, subordinando l'effettività della tutela all'intervento integrativo degli Enti bilaterali nella misura del 20% dell'indennità spettante. In mancanza di detto intervento, i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

A tal proposito l'Inps, con la circolare n. 43/2010, ha chiarito che per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga agli apprendisti licenziati devono essere ricercati i requisiti richiamati dall'art. 7-ter, comma 6, del D.L. n. 5/2009, ovvero anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'Inps, nel messaggio in esame, dispone:

- che le domande presentate dagli apprendisti licenziati, in assenza dell'intervento integrativo degli Enti bilaterali, devono essere respinte indicando come motivazione la dicitura "assenza intervento integrativo ente bilaterale";

- la verifica, per ogni posizione, della presenza o meno dei requisiti di anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro, indispensabili per l'accesso alla mobilità in deroga ex art. 7-ter, comma 6, del D.L. n. 5/2009;

- l'invio di una comunicazione ai lavoratori apprendisti in possesso dei requisiti summenzionati ed agli ex datori di lavoro presso i quali hanno prestato attività lavorativa, in modo che questi possano presentare richiesta di autorizzazione alla mobilità in deroga presso la regione di competenza.

Gli importi erroneamente liquidati come disoccupazione ordinaria saranno posti a recupero sulla prestazione di mobilità in deroga ovvero, nell'ipotesi in cui il lavoratore non possa vantare i requisiti richiesti, recuperati direttamente.

giovedì 1 luglio 2010

Autotrasporto: indennità di trasferta per i co.co.co.

Il Ministero del lavoro, con interpello n. 24 del 9 giugno 2010, ha fornito indicazioni in ordine alla possibilità di considerare esenti da contribuzione previdenziale le somme corrisposte, anche con carattere di abitualità, sotto forma di "indennità di trasferta", da una società committente esercente attività di autotrasporto in conto terzi agli autotrasportatori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ex art. 61, D.Lgs. n. 276/2003.

Nel fornire i richiesti chiarimenti, il Ministero precisa di prescindere dalla valutazione sulla correttezza dell'utilizzo di tale tipologia contrattuale nell'ambito dell'attività in esame e di incentrarsi sulla normativa di riferimento.

Infatti, con particolare riferimento al settore dell'autotrasporto, la disciplina della trasferta è stata oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali.

Poiché i dipendenti di società di autotrasportatori, sono obbligati per la natura stessa dell'attività esercitata, a svolgere una prestazione lavorativa normalmente espletata in luoghi diversi, già con l'art. 12 della legge n. 153/1969 (poi novellato dal D.Lgs. n. 314/1997), si era posto il problema di determinare se la c.d. "indennità di trasferta" corrisposta a tali dipendenti avesse o meno natura esclusivamente retributiva e dovesse, pertanto, essere ritenuta assoggettabile a contribuzione per l'intero suo ammontare o se, viceversa, fosse assoggettabile nella misura del 50%.

A seguito di un acceso dibattito giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto sulla questione con la disposizione speciale di cui all'art. 11 della legge n. 467/1984, secondo cui "l'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori. La misura di detta quota non potrà essere maggiore di quella esente dall'imposta del reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni".

Pertanto, mentre in via generale erano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme erogate a titolo di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro ammontare - anche se spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale e anche se corrisposte con carattere di continuità - con riguardo specifico al settore dell'autotrasporto era rimessa ad un decreto ministeriale la determinazione della quota della indennità di trasferta imponibile ai fini previdenziali.

Fino al 31 dicembre 1997, cioè fino al "nuovo" regime introdotto dal D.Lgs. n. 314/1997, la quota in esame era fissata in lire 90.000 giornaliere, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, ex D.M. 15 luglio 2010.

Con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 314/1997, le somme che il lavoratore in trasferta riceve a titolo di indennità e rimborso spese sono imponibili in base alle regole fiscali dettate in materia; pertanto, esse sono imponibili nella stessa misura tanto per il calcolo dei contributi previdenziali quanto per le imposte dirette. A partire dalle trasferte iniziate dal 1º gennaio 1998, ha trovato dunque applicazione il nuovo regime contributivo della trasferta come disciplinato dall'attuale art. 51), comma 5, del Tuir, nonché la disposizione del comma 6 del medesimo articolo, relativa ai trasfertisti.

Nonostante la norma di cui all'art. 11 della L. n. 467/1984 non sia stata formalmente abrogata e nonostante si tratti di norma speciale, come tale prevalente rispetto alla norma generale, il Ministero, sulla base di quanto già sostenuto dall'Inps, ritiene che, a partire dal 1º gennaio 1998 sia "venuta meno, tra l'altro, l'efficacia della norma contenuta nell'articolo 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467, in tema di trasferta per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, il cui regime è ricondotto nella normativa di carattere generale". D'altra parte, già ai sensi dell'art. 11, L. n. 467/1984, la misura della quota di indennità non computabile ai fini dell'assoggettamento previdenziale era correlata alla somma esente dall'imposta del reddito delle persone fisiche; inoltre, la misura da ultimo fissata dal D.M. 15 luglio 1996 (lire 90.000 giornaliere, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero) è la stessa indicata dall'art. 51 del Tuir.