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martedì 15 luglio 2008

DETASSAZIONE STRAORDINARI

è stata pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2008, n. 49 sulla detassazione di straordinari e premi e che la stessa ha chiarito i seguenti punti fondamentali.


Straordinari : la tassazione agevolata si applica alle ore prestate e retribuite tra luglio e dicembre 2008 (comunque, pagate entro il 12/01/2009). Pertanto, non vi rientrano le ore prestate a giugno e retribuite a luglio e neppure quelle prestate a dicembre e retribuite dopo il 12/01/2009. Rientra nella detassazione lo straordinario forfetizzato.


Premi : rientrano premi di rendimento, indennità di reperibilità, indennità turno, erogazioni per flessibilità oraria (es. voce “premio presenza”), sistema della banca ore, premi una tantum legati a produttività e redditività dell’impresa, maggiorazioni retributive per orari a ciclo continuo, premi di risultato ecc., erogati anche in via continuativa (purchè legati ad elementi determinati periodicamente) e anche per situazioni già consolidate, a condizione che siano sempre ricollegati ad un risultato positivo per l’impresa. Possono riguardare anche lavoratori non soggetti ai limiti delle 40 ore settimanali (o minor orario settimanale). Si tratta sia di previsioni unilaterali dell’azienda (devono essere documentati con comunicazione scritta al lavoratore) sia di previsioni del contratto collettivo. Restano escluse le voci di superminimo individuale (in quanto parte della retribuzione fissa del lavoratore).


Limite di € 3.000 : complessivo sia per le ore di straordinario/supplementare sia per i premi, anche per più rapporti di lavoro (attestazione di eventuale applicazione della detassazione in caso di cessazione).


CUD2009 : andranno esposte le somme detassate e anche quelle teoricamente detassabili per le quali la detassazione non è stata applicata per rinuncia del lavoratore o altre cause.


Dichiarazione dei redditi : il lavoratore potrà richiedere l’assoggettamento a tassazione ordinaria, se più conveniente o per mancanza dei requisiti richiesti, delle somme già detassate ed indicate nel CUD.


venerdì 4 luglio 2008

IMPORTANTI NOVITA’ DELLA MANOVRA LAVORO 2008

Dal 25 giugno 2008 è entrato in vigore un atteso provvedimento governativo (Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112) che introduce importanti novita’ in materia di lavoro, in un’ottica di semplificazione e flessibilita’ della gestione dei rapporti di lavoro e di sviluppo economico delle imprese.


  1. REINTRODUZIONE DEL LAVORO A CHIAMATA
  2. PROCEDURA TELEMATICA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE

  3. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

  4. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

  5. COMUNICAZIONE ALL’ASSUNZIONE DEI DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

  6. abolizione DEI LIBRI MATRICOLA E PAGA

  7. PENSIONI

  8. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI

  9. DENUNCIA ALL’INAIL DI INIZIO LAVORI PER I PARENTI LAVORATORI

  10. ORARIO DI LAVORO: RIPOSO SETTIMANALE, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

  11. LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO: TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

  12. STOCK OPTION

  13. PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

REINTRODUZIONE DEL LAVORO A CHIAMATA

Dal 25 giugno è di nuovo in vigore il contratto di lavoro intermittente, cosi’ come disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi), abrogato dal 1° gennaio 2008 dalla Legge n. 247/2007.

Ricordiamo che il contratto di lavoro a chiamata puo’ essere concluso per lo svolgimento delle seguenti attivita’:

  1. di carattere discontinuo o intermittente, secondo quanto previsto dai contratti collettivi e, in mancanza di questi, per le attivita’ indicate nel R.D. n. 2657/1923 (custodi, guardiani, portinai, fattorini, camerieri, personale di servizi dei pubblici esercizi, addetti a centralini ecc.);
  2. rese da lavoratori con meno di 25 anni di eta’ o piu’ di 45 anni, anche pensionati;
  3. da prestare nel fine settimana (vale a dire, dalle ore 13 del venerdi’ fino alle ore 6 del lunedi’ mattina), nei periodi delle ferie estive (dal 1° giugno al 30 settembre) o delle vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) e pasquali (dalla domenica delle Palme al martedi’ successivo il lunedi’ dell'Angelo) nonchè in ulteriori periodi stabiliti dai contratti collettivi.

Va segnalato che nei seguenti casi NON è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente:

  1. l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. nelle unita’ produttive interessate nei 6 mesi precedenti da procedure di licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata o nelle unita’ produttive interessate da sospensione dei rapporti di lavoro o riduzione dell'orario di lavoro di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata, con diritto al trattamento di integrazione salariale; restano salve diverse previsioni di accordi sindacali;
  3. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

PROCEDURA TELEMATICA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE

Abrogazione immediata dal 25 giugno 2008 della procedura informatizzata (Sistema MDV sul sito del Ministero del Lavoro) per le dimissioni volontarie del lavoratore; pertanto, dalla predetta data le dimissioni dovranno, come sempre, essere presentate solo al datore di lavoro con lettera scritta e firmata dal lavoratore.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il limite legale di durata di 36 mesi potra’ essere aumentato dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

E' ammissibile la possibilita’ di stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche riferite all’attivita’ ordinaria del datore di lavoro. Questa precisazione normativa ha lo scopo di superare alcuni indirizzi giurisprudenziali che hanno riferito le predette ragioni giustificatrici del lavoro a termine soltanto ad attivita’ aziendali “non ordinarie”.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

E’ stato abolito il limite di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguenza che la contrattazione collettiva potra’ stabilire una durata minima inferiore ai 2 anni; si profila cosi’ la possibilita’ di stipulare contratto di apprendistato di carattere stagionale, secondo quanto sara’ previsto dalla contrattazione collettiva, sinora non consentito.

Per lo svolgimento della formazione interna all’azienda, dovranno essere definiti dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o dagli Enti Bilaterali, i profili formativi, le modalita’ di erogazione della stessa e di registrazione nel libretto formativo.

Sono inoltre abrogati con decorrenza immediata i seguenti adempimenti:

  • visita medica preassuntiva per gli apprendisti maggiorenni (resta obbligatoria quella per i minorenni);
  • comunicazione del raggiungimento della qualifica ai servizi per l’impiego entro 10 giorni;
  • comunicazione periodica ai genitori dell’andamento del percorso formativo;
  • comunicazione dei dati relativi all’apprendista e al tutor agli uffici della provincia/regione entro 30 giorni.

COMUNICAZIONE ALL’ASSUNZIONE DEI DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

È espressamente previsto che i dati relativi al rapporto di lavoro siano comunicati al lavoratore all’assunzione, prima dell’inizio dell’attivita’, mediante consegna della lettera di assunzione o della copia della comunicazione preventiva trasmessa al Centro Impiego.

ABOLIZIONE DEI LIBRI MATRICOLA E PAGA

Un decreto ministeriale, che dovra’ essere emanato entro il 24 Luglio p.v., dovra’ istituire e disciplinare un unico libro del lavoro, che sostituira’ i libri matricola e paga e sara’ costituito da un cedolino paga “rivisitato” con l’aggiunta di un calendario delle presenze. E’ previsto che il decreto ministeriale regolamentera’ anche il regime transitorio.
È importante sottolineare, in ogni caso, che fino all’emanazione del decreto ministeriale continueranno a restare in vigore, con le consuete modalita’ di tenuta, i libri paga e matricola.

Il “libro unico del lavoro” dovra’ essere compilato da tutti i datori di lavoro, esclusi quelli domestici, per tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Non andranno indicati i soci di societa’ e i familiari del titolare.

Nel libro unico dovranno essere annotati per ogni lavoratore, entro il giorno 16 del mese successivo, i seguenti dati:

  • nome e cognome, codice fiscale, qualifica e livello (dipendenti), retribuzione base, anzianita’ di servizio e relative posizioni assicurative;
  • somme corrisposte, in denaro o in natura, compresi i rimborsi spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da istituti previdenziali;
  • premi e retribuzioni per ore di lavoro straordinario che dovranno essere indicati in maniera specifica;
  • un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, le ore di straordinario, le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, le ferie e i riposi.

Il libro unico del lavoro dovra’ essere conservato presso la sede legale dell’azienda e potra’ essere esibito agli organi ispettivi, intervenuti sul posto di lavoro, anche via fax o per e-mail, qualora il libro unico sia conservato presso il professionista abilitato.

Il datore di lavoro assolvera’ l’obbligo di consegna del prospetto paga consegnando copia del libro unico del lavoro.

Il nuovo regime sanzionatorio sara’ notevolmente ridimensionato rispetto a quello vigente per la tenuta dei libri matricola e paga. Dall’introduzione del libro unico del lavoro sara’ abrogata la cd. maxi sanzione sui libri matricola e paga da € 4.000 a € 12.000 per omessa istituzione ed esibizione (se non possibile verificare la regolarita’ dei rapporti di lavoro instaurati mediante altra documentazione presente sul luogo di lavoro). Queste saranno le sanzioni previste:

  • sanzione amministrativa compresa tra € 500 e € 2.500 per l’omessa istituzione e tenuta del libro unico del lavoro;
  • sanzione amministrativa compresa tra € 200 e € 2.000 per l’omessa esibizione agli organi ispettivi del libro unico del lavoro;
  • sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500 euro (elevata, rispettivamente, a € 500 e € 3.000, euro, se i lavoratori sono piu’ di 10) per omessa o infedele registrazione, ma solo nell’ipotesi in cui dalla violazione derivino differenze di trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e salvi casi di errori materiali;
  • sanzione amministrativa compresa tra € 100 e € 600 (elevata, rispettivamente, a € 150 e € 1.500, se i lavoratori sono piu’ di 10) per la mancata compilazione del libro unico entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
  • sanzione amministrativa compresa tra € 100 e € 600 euro per la mancata conservazione del libro unico del lavoro.

Dall’entrata in vigore del libro unico del lavoro sara’ abolito anche il registro dell’orario di lavoro degli autotrasportatori.

PENSIONI

Dal 1° gennaio 2009 tutte le pensioni dirette di anzianita’ (escluse, quindi, le pensioni di reversibilita’), a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, potranno essere interamente cumulate con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo (ad esempio, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di associazione in partecipazione, di lavoro autonomo e d’impresa).

Potranno inoltre essere cumulati con i redditi di lavoro dipendente o autonomo le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo anticipatamente rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, comprese quelle maturate presso la gestione separata (art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995), ferme restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 243/2004 nonché le decorrenze dei trattamenti.

Sono, altresi’, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente sia le pensioni di vecchiaia liquidate con un’anzianita’ pari o superiore a 40 anni sia quelle di vecchiaia liquidate a soggetti di eta’ pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI

Per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche o ai fini di convenzioni con pubbliche amministrazioni, l’ottemperanza agli obblighi di assunzione di disabili dovra’ essere autocertificata dall’azienda, essendo stato soppresso il rilascio del certificato di ottemperanza da parte dei competenti uffici del collocamento obbligatorio.

Sempre in tema di collocamento obbligatorio, è stato abolito il termine del 31 gennaio di ogni anno per la presentazione della denuncia annuale disabili (il prospetto informativo dal quale risultano il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili da assumere).

La denuncia dovra’ essere trasmessa soltanto qualora si modifichino le quote di disabili da assumere a seguito di variazione del numero di dipendenti e solo in via telematica.

DENUNCIA ALL’INAIL DI INIZIO LAVORI PER I PARENTI LAVORATORI

Per le attivita’ prestate da parenti (coniuge, figli, anche naturali o adottivi, altri parenti, affini, affiliati e affidati) l’inizio del rapporto di lavoro, se non gia’ comunicato almeno il giorno antecedente al Centro Impiego, dovra’ essere denunciato, prima dell’inizio dei lavori, all’INAIL (in via telematica o a mezzo fax), con indicazione del nominativo e della retribuzione.

ORARIO DI LAVORO: RIPOSO SETTIMANALE, LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

  • lavoro notturno:

    • sono state introdotte delle modifiche alla definizione di lavoratore notturno; in particolare, oltre alla definizione gia’ prevista (colui che svolge almeno 3 ore del suo normale orario di lavoro giornaliero durante il periodo notturno, cioè tra le 22 e le 5, le 23 e le 6, le 24 e le 7), si considera ora lavoratore notturno anche colui che presti durante il periodo notturno almeno 3 ore del suo orario di lavoro in un arco di tempo disciplinato dal contratto collettivo e, in mancanza di questo, per almeno 80 giorni lavorativi all’anno (da riproporzionare in caso di lavoro part-time);
    • è abolita la comunicazione annuale alla DPL delle ore di lavoro notturno continuativo o compreso in regolari turni periodici.

  • Riposo settimanale: il riposo settimanale di 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore consecutive di riposo giornaliero, potra’ essere fruito non piu’ nell’arco della settimana, ma come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

  • Deroghe al riposo settimanale: possono essere previste per il lavoro a turni ogni volta che il riposo settimanale (o giornaliero) non possa essere usufruito nel cambio turno o squadra, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo.

  • Lavoro straordinario: fermo restando il limite di 48 ore settimanali come media nel quadrimestre, è stata abolita la comunicazione alla DPL delle settimane nel quadrimestre in cui il limite è stato superato per ore di lavoro straordinario per le unita’ produttive con piu’ di 10 dipendenti.

  • Riposo giornaliero: il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo, ad eccezione delle attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (ad esempio, nel settore delle pulizie), come gia’ previsto, ed ora anche da regimi di reperibilita’.

  • Personale viaggiante: come gia’ previsto, al personale viaggiante non si applicano i limiti in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale e lavoro notturno; rientra nella categoria del personale mobile, ad esempio, il personale viaggiante nel settore dei trasporti merci su strada, precisando ora che vi rientra sia il trasporto per conto proprio sia per conto terzi.

  • Addetti alla vigilanza privata: è previsto ora, specificamente, che le disposizioni ed i limiti in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 non trovano applicazione al personale addetto ai servizi di vigilanza privata.

  • Deroghe della contrattazione collettiva: le norme in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere derogate da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali (anche in mancanza di regolamentazione nazionale) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.

  • Provvedimenti di sospensione delle attivita’: sono stati abrogati quelli previsti per reiterate violazioni in materia di orario di lavoro; restano fermi quelli per impiego irregolare di lavoratori e per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

  • Sanzioni:

o è ora espressamente previsto che la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per le violazioni della media delle 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario, nel quadrimestre (o nel diverso periodo di riferimento se previsto dal contratto collettivo) è da riferirsi ad ogni lavoratore e ad ogni periodo di riferimento;

o è stata modificata la sanzione amministrativa per le violazioni del riposo giornaliero ora stabilita nella misura compresa tra € 25 e € 100 per ogni lavoratore e per ogni giorno di riferimento.

LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO: TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

È stata soppressa la sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento dei lavoratori che prestano attivita’ in regime di appalto/subappalto.

STOCK OPTION

Con decorrenza dal 25 giugno 2008 (quindi, per le azioni assegnate ai dipendenti a partire da tale data) è stata soppressa l’agevolazione fiscale dell’esenzione del benefit costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente, a condizione che quanto pagato dal dipendente fosse almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta dei diritti di opzione.

PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO

Per lo svolgimento di determinati lavori di carattere occasionale la Riforma Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) ha previsto la possibilita’ di una gestione del rapporto di lavoro particolarmente semplificata con pagamento del lavoratore mediante buoni prepagati (cd. voucher). La durata delle prestazioni non deve superare, in ogni caso, 30 giorni nell’anno solare e il compenso non puo’ essere superiore a € 5.000 (€ 10.000 per le imprese familiari).
In attesa del provvedimento ministeriale che regolamenti le modalita’ di copertura contributiva ed assicurativa per ogni buono prepagato – provvedimento, mai emanato sin dall’introduzione di questa tipologia contrattuale – è previsto, allo scopo di rendere operativo il ricorso a tali prestazioni, che i voucher potranno essere erogati dall’INPS e dalle Agenzie per il Lavoro.

Le attivita’ che rientrano nell’ambito delle prestazioni di lavoro accessorio sono state ampliate e sono le seguenti:

  • lavori domestici;
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
  • insegnamento privato supplementare;
  • manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarieta';
  • (nuova casistica) attivita’ nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico;
  • attivita' agricole di carattere stagionale;
  • impresa familiare nei settori commercio, turismo e servizi;
  • consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Inoltre, non sussistono piu’ condizioni e requisiti particolari richiesti per i lavoratori che prestino queste attivita’ e la preventiva iscrizione in elenchi presso i Centri per l’Impiego è stato abrogata.